Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1679 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 1679 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza
in forma semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

TINNIRELLO Gioacchino, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Santagati, con domicilio eletto presso la cancelleria ci.. vile della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controri corrente avverso il decreto della Corte d’appello di Catania depositato
il 28 agosto 2012.

52.33

Data pubblicazione: 27/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catania, con decreto in
data 28 agosto 2012, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di Gioacchino Tinnirello, della
somma di euro 3.000, oltre accessori, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo civile;
che la Corte territoriale ha condannato il Ministero al
rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali,
liquidate in euro 600 complessivi, di cui euro 250 per diritti
ed euro 350 per onorari, con distrazione in favore dei difensori distrattari;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Tinnirello ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 febbraio 2013, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;

2

curatore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il

che con l’unico motivo ci si duole che la Corte d’appello
abbia liquidato le spese in misura inferiore alla tariffa professionale;
che la censura è fondata, nei termini di cui in motivazio-

che l’importo liquidato viola i minimi tariffari, giacché
questa Corte, allorquando decide nel merito ai sensi dell’art.
384 cod. proc. civ. le controversie di cui alla legge n. 89
del 2001, è solita liquidare, con riferimento a controversie
il cui valore sia compreso, in relazione al decisum, come nella specie, tra euro 2.600 ed euro 5.200, un importo di euro
873 (oltre a spese generali e ad accessori di legge), di cui
euro 50 per esborsi, euro 445 per diritti ed euro 378 per onorari, superiore, quindi, a quello determinato dal giudice a
T.10;

che è infondato il rilievo dell’Avvocatura erariale, secondo cui nella specie dovrebbe trovare applicazione la tariffa
professionale contenuta nel d.m. 20 luglio 2012, n. 140, in
vigore del 23 agosto 2012, il quale, all’art. 9, consente la
riduzione fino alla metà del compenso spettante al difensore
nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata;
che, infatti, benché il decreto impugnato sia stato pubblicato il 30 agosto 2012, l’attività professionale del difensore
si è esaurita il 14 maggio 2012, data della discussione in camera di consiglio, sicché quando è entrato in vigore il nuovo

3

ne;

decreto ministeriale il difensore aveva già completato la propria attività (cfr. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n.
17405);
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al

che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del
Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali
sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito,
nell’importo come sopra riliquidato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione,

cassa il decreto impugnato limitatamente al capo delle

spese e,

decidendo

nel merito,

condanna

il Ministero della

giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese
processuali, che riliquida nell’importo di euro 873 (di cui
euro 50 per esborsi, euro 445 per diritti ed euro 378 per onorari), con distrazione in favore degli Avv. Antonio Santagati
e Luigi Santagati, dichiaratisi antistatari;

condanna il Mini-

stero alla rifusione delle spese, altresì, del giudizio di

4

capo delle spese;

cassazione, spese liquidate in euro 556,25, di cui euro 50 per
esborsi ed euro 506,25 per compensi, oltre agli accessori di
legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore
antistatario, Avv. Antonio Santagati.

Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 10 dicembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA