Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1679 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17177-2018 proposto da:

D. E FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VICNENZO AMBROSIO 4, presso

lo studio dall’avvocato BELLOMI ALESSANDRO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3053/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 3053/2017 la Corte di appello di Roma, per quel che in questa sede rileva, a seguito di rinvio dal Supremo Collegio relativo alla applicazione delle sanzioni civili per omessi contributi della più favorevole disciplina di cui alla legga n. 662/1996, aveva riconsiderato gli importi dovuti all’Inps a tale titolo dalla D. e figli srl e dimezzato le spese di lite liquidate nei gradi del giudizio di merito, anche liquidando le spese del giudizio di legittimità.

Avverso tale statuizione sulle spese di lite la società aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

L’Inps rimaneva intimato.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Risulta preliminare rilevare che parte ricorrente non ha fornito la prova della notifica del ricorso alla controparte, e neppure ha chiesto termine per sua rinnovazione (Cass. n. 18361/2018) sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendo possibile verificare la tempestività dello stesso e la corretta instaurazione del contraddittorio.

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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