Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1679 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1679 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 26885-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VESCERA PIERINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO MONTECALVO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 739/27/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
FOGGIA, depositata il 08/04/2015;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

f4 A 1’7170 E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 739/27/2015, depositata 1’8 aprile 2015, non
notificata, la CTR della Puglia — sezione staccata di Foggia — rigettò
l’appello proposto dall’Agenzia dell’Entrate nei confronti del sig.
Pierino Vescera avverso la sentenza di primo grado della CTP di
Foggia, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di
accertamento per IRPEF, addizionali ed IVA relativamente all’anno
d’imposta 2006.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art.12, commi 1 e 7 della 1. n.
212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. laddove la
pronuncia impugnata ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento
impugnato, perché emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla
notifica del processo verbale di constatazione.
Il primo motivo è manifestamente fondato.

Ric. 2015 n. 26885 sez. MT – ud. 09-11-2017
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

Nella fattispecie in esame, nella quale è incontestato in fatto trattarsi di
c.d. accertamento a tavolino, trova, infatti, applicazione il principio
espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
9 dicembre 2015, n. 24823, che hanno chiarito che detta disposizione —
così come interpretata dalla stesse Sezioni Unite con la pronuncia 29

esterno, precisando, come quindi ribadito della successiva
giurisprudenza conforme (tra le altre, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31
maggio 2016, n. 11283; Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass.
sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11
settembre 2017, n. 21071), che allo stato attuale della legislazione un
obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità
dell’atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il
contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere
al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa
dell’opposizione.
Nel caso di specie, se è vero che l’accertamento a tavolino è relativo
anche all’IVA, oltre che all’IRPEF, nondimeno non è dato rilevare che
la CTR abbia in alcun modo valutato se il contribuente abbia enunciato
in concreto le ragioni idonee a qualificare la propria opposizione
all’accertamento come non meramente pretestuosa.
Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, restando
assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata
e rinvio per nuovo esame alla CTR della Puglia — sezione staccata di
Foggia — in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia — sezione staccata di
Ric. 2015 n. 26885 sez. MT – ud. 09-11-2017
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luglio 2013, n. 18184 — trova applicazione nei soli casi di accesso

Foggia — in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in

ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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