Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16789 del 23/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16789 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11617-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA, PREDEN
SERGIO, LUIGI CALIULO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CALOSCI ANGIOLETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato LONGO PAOLO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;

C,685

Data pubblicazione: 23/07/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 1267/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 24/11/2011, depositata 11 07/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Paolo Longo difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 11617 sez. ML – ud. 13-05-2014
-2-

13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

r.g.n. 11617/2012 INPS c/Calosci Angioletta
Oggetto: pensione di anzianità — rilevanza dello stato di inoccupazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 13

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2 “Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze rigettava il
gravame dell’INPS avverso la decisione di prime cure che aveva
dichiarato il diritto di Calosci Angioletta a percepire la pensione di
anzianità sulla base dei seguiti rilievi: per il perfezionamento dei requisiti
previsti dall’art. 22 L. 153/69, essendo la pensionata cessata dal lavoro
(in data 30.6.2008) al momento della presentazione della relativa
domanda (il 10.7.2008) e giacché, per avere la Calosci compiuto i 60 anni
di età il 24.6.2008, non ostava alla percezione della pensione la
circostanza che l’assistita avesse poi prestato nuova attività lavorativa,
attesa la cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente
delle pensioni di anzianità i cui titolari avessero compiuto l’età di
vecchiaia.
3. Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, con un motivo, deducendo
violazione di legge per non essersi la Corte territoriale conformata al
principio per cui la pensione di anzianità matura non solo in ragione
dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro al momento della
presentazione della domanda ma sempreché lo stato di inoccupazione
prosegua al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.
4. L’intimata ha resistito con controricorso.
5. Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente fondato alla
luce della giurisprudenza di questa Corte (v., fra le altre, Cass.
4480/2013; 4898/2012).

Rg.n. 1161712012

maggio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente

6. Il fatto che la legge abbia consentito il cumulo tra pensione di anzianità e
redditi da lavoro dipendente, non toglie che la prestazione non poteva
essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che è un
requisito indefettibile, prescritto dalla norma che ha introdotto la
pensione di anzianità (L. n. 153 del 1969, art. 22).

vecchiaia dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 7.
8. La stessa legge n. 388 del 2000, art. 72, ha vietato il cumulo anche tra
pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo superiore ad un
certo ammontare ed ha, quindi, confermato la totale incumulabilità tra
detta pensione ed il reddito da lavoro dipendente.
9. Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi della L. n. 153 del
1969, art. 22, comma 1, lett. c), matura, in capo al lavoratore interessato,
alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento
dell’anzianità contributiva e dalla cessazione dell’attività lavorativa
subordinata alla data di presentazione della relativa domanda.
10. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503 del 1992, il Legislatore ha
ribadito che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla
cessazione dell’attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6),
estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma
7).
il. Come già rilevato da questa Corte, con la sentenza n. 4900 del 2012, per

entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto
di lavoro costituisce, infatti, una “presunzione di bisogno” che giustifica
l’erogazione della prestazione sociale ai sensi dell’art. 38 Cost.
12 Infatti, “la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la

produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro – dopo il
perfezionamento dei requisiti – esclude lo stato di bisogno del lavoratore
(…) e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai
2

R.g.n. 11617/2012

7. Tale requisito è così rilevante che è stato esteso anche alla pensione di

sensi dell’art. 38, secondo comma, Cost.) mezzi adeguati alle esigenze di
vita. Per tali motivi, il conseguimento del diritto alla pensione è
subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere,
anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i
contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n.
17530/2005).

– che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia – risulta,
all’evidenza, affatto diversa (arg. ex d.lgs. n. 503 del 1992, art. 10, cit., in
tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente
ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima – una volta
che questa sia stata conseguita – ed i redditi da lavoro oppure da altra
pensione, con la conseguenza che – dalla comparazione delle discipline
rispettive – non può risultare, in nessun caso, la violazione del principio
di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità tra le situazioni
prospettate (cfr. Cass. 16 giugno 2006 n. 13933).
14. L’interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare, come
sopra ricordato, la cessazione dell’attività lavorativa, al pari dell’anzianità
contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per
l’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (Cass. 6571/2002), ha
ritenuto momento fondante quello di presentazione della domanda
(Cass. 14132/2004).
15. La giurisprudenza più recente ha, tuttavia, rimarcato la necessaria
soluzione di continuità per conseguire il diritto al trattamento
pensionistico affermando che in caso di medesimo o diverso datore,
risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi
rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità
e della decorrenza della pensione stessa (così Cass. 4898/2012 cit.).

3

Itg.n. 11617 / 2012

13. Peraltro, è stato anche chiarito che la “cessazione del rapporto di lavoro”

16. “Ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità
avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa
subordinata” (così Cass. 4900/2012 cit.)”.
17. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.

19.11

Collegio condivide il contenuto della relazione e il ricorso,

manifestamente fondato, va accolto con la cassazione della sentenza
impugnata. Per non essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va
decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva.
20.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistendo le
condizioni, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo applicabile ratione tempotis,
per l’esonero dal pagamento delle spese, giusti motivi, tenuto conto della
peculiarità della controversia, consigliano la compensazione delle spese
processuali, sia dei gradi di merito, sia del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda introduttiva; spese compensate
dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014
Presidente

18. Le parti hanno depositato memorie.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA