Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16789 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16789
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NEW AIR DI MASTROLORENZI DI MASTROLORENZI ANTONELLA S.A.S., in
persona del legale rappresentante pro tempore, M.
A. e L.G.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, sez. 5^, n. 257, depositata il 17 ottobre 2006;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, reiettiva del gravame dalla stessa proposto contro decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi promossi dai contribuenti avverso avvisi di accertamento irpef, ilor ed iva per l’anno 1996; – che i contribuenti non si sono costituiti;
osservato:
che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente deduce “violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1” e formula il seguente quesito di diritto: “se, in materia di imposte dirette, la regolarità formale delle scritture, non precluda l’accertamento induttivo del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 allorchè la contabilità può essere considerata complessivamente inattendibile in quanto configgente con le regole fondamentali della ragionevolezza.
Operando in questa chiave quindi l’Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione utilizzando le percentuali di ricarico della media del settore”;
osservato:
che, preliminarmente ad ogni altra considerazione, deve rilevarsi che il motivo di ricorso è inammissibile, giacchè non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.;
– che le SS.UU. di questa Corte hanno, infatti, reiteratamente affermato che il quesito relativo ad una censura in diritto non può consistere (come nel caso di specie, il relazione al primo motivo) in una mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo (giacchè, in tal modo, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea ad evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta ed il principio di diritto che si chiede venga affermato), ma deve assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale; con la conseguenza che la Corte deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica del caso controverso, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. s.u.
3519/08);
– che il quesito e l’intero motivo non colgono, del resto, l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sul rilievo che l’utilizzo dei parametri non conduce automaticamente all’inversione dell’onere della prova a favore dell’Amministrazione fiscale;
ritenuto:
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010