Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16789 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16789
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23620-2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
0-I ITALY S.P.A. (GIA’ 0-I MANIFACTURING ITALY S.P.A.), rappresentato
e difeso dall’Avv. Gianfranco Macconi, dall’Avv. Giuliana Polacco,
dell’Avv. Gerardo Boniello e dall’Avv. Guido Brocchieri, con
domicilio eletto presso lo studio professionale associato a
Baker&McKenzie SITO in Roma, viale di Villa Massimo, n. 57;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 187/28/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO
depositata il 14 ottobre 2010;
avverso la sentenza n. 187/28/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO
depositata il 14 ottobre 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio
2021 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO;
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. La società 0-I Italia S.p.a. (già 0-I Manifacturing Italy S.p.a.) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza n. 187/28/210 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che confermava la decisione di primo grado la quale aveva accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che, essendosi questo ultimo avvalso – con dichiarazione integrativa in forma riservata presentata in data 7 maggio 2003 – della procedura di integrazione relativa al periodo d’imposta 2001 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8, l’Amministrazione non poteva avvalersi della proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
2. In via pregiudiziale deve rilevarsi come la Società ricorrente abbia depositato una memoria inviata il 30 dicembre 2020 con la quale si richiede l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere essendosi perfezionata la procedura per la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con L. n. 136 del 2018, così facendo seguito alla precedente istanza di sospensione del 4 giugno 2019, medesimo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, alla quale aveva allegato copia della domanda di definizione della lite e relativa ricevuta con importo netto dovuto pari a O (zero) Euro.
3. L’Agenzia delle entrate non ha comunicato di aver notificato alcun diniego alla definizione agevolata richiesta entro il 31 luglio 2020, pertanto detta procedura deve ritenersi validamente perfezionata.
PQM
La Corte:
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021