Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16789 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2788-2012 proposto da:

GDM HOLDING SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D’ITALIA 19, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO PAPARELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO SED giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorso successivo –

contro

GDM HOLDING SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D’ITALIA 19, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO PAPARELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO SED giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 143/2010 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTESE per delega dell’Avvocato

PAPARELLA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 143/27/10 depositata il 30.11.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello principale (proposto dalla GDM Holding spa) e quello incidentale (proposto dall’Agenzia delle Entrate) avverso la sentenza 143/07/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente contro un avviso di accertamento per imposte dirette e Iva 2003 scaturito da una verifica fiscale nei confronti della predetta società.

2. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia la GDM Holding spa (sulla base di un unico articolato motivo) che l’Agenzia delle entrate (con unico motivo), resistendo con controricorsi alle impugnazioni avverse.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

l La società contribuente con l’articolato motivo deduce l’illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3. Si rimprovera sostanzialmente ai giudici di appello di avere omesso di pronunciarsi su taluni specifici motivi di appello formulati dalla società (riguardanti i rilievi nn. 3,4, 10,11 e 12 dell’avviso di accertamento). Si sottolinea che nella sentenza impugnata non vi è alcuna critica o riferimento alle doglianze della società contribuente e si richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità sulla motivazione per relationem e sul vizio di omessa pronunzia.

2. Anche l’agenzia delle Entrate, si duole della assoluta carenza motivazionale e denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

Richiama i molteplici temi sottoposti all’esame del Collegio d’Appello (plusvalenze da cessioni di partecipazioni, utilizzabilità di documenti non esibiti dalla contribuente nella fase pregiudiziale, idoneità delle schede carburante a documentare l’inerenza dei costi sostenuti, ingiustificati rimborsi di spese sostenute da soggetto estraneo, contestazione della finalità di rappresentanza di un immobile preso in locazione a (OMISSIS)) sui quali non ha ricevuto alcuna risposta, perchè la sentenza contiene una motivazione stereotipa, astrattamente riferibile a qualsiasi giudizio di appello, consistente in una immotivata adesione alla sentenza di primo grado, e come tale inidonea a consentire un qualsiasi controllo delle ragioni che nel stanno alla base, ridondando in motivo di nullità.

3. Le censure sulla assenza di motivazione – sollevate da entrambe le parti – sono fondate.

Come già affermato da questa Corte, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (v. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013 Rv. 629873).

Insomma, il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado va operato in modo tale da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione per relationem illustrando le ragioni autonome della adesione. Quindi, se la sentenza cosiddetta per relationem è in via di principio ammessa, la stessa deve comunque dar conto delle doglianze dell’appellato e altresì esplicitare le ragioni dell’adesione alla decisione di prime cure e non invece consistere in un mero rinvio che impedisca di riconoscere la spiegazione che ha sorretto la statuizione (Sez. 5, Sentenza n. 13148 del 11/06/2014 631539 non massimata; Cass. sez. trib. n. 7347 del 2012; Cass. sez. trib. n. 10490 del 2010).

Ebbene, nella concreta fattispecie è accaduto proprio questo perchè la sentenza impugnata:

– omette di riportare la concisa esposizione dello svolgimento del processo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 2) e la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto (cit. D.Lgs., art. 36, comma 2, n. 4);

– in tre righi “ritiene che la sentenza di primo grado vada confermata risultando essere stati esattamente inquadrati i termini della vertenza e puntualmente pronunziato sull’accertamento impugnato”.

Un tale deprecabile “modus decidendi”, fondato su una stringata formuletta di stile, a ben vedere adattabile ad ogni circostanza, è assolutamente inaccettabile e non lascia in verità neppure comprendere se si sia proceduto effettivamente alla consultazione degli atti del processo anche perchè del puntuale esame delle “argomentazioni dettagliate” mosse dalla società e degli “analitici rilievi” sollevati a sua volta dall’Agenzia delle entrate non è assolutamente traccia in sentenza, neppure per estrema sintesi.

Non resta pertanto che cassare la sentenza e rinviare gli atti ad altra sezione della Commissione Tribunale Regionale a quo che riesamini le censure rispettivamente mosse dalle parti dando una risposta adeguata sulla scorta delle regole sopra fissate e provvedendo alla regolamentazione delle spese anche di questo grado.

PQM

Accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che pronuncerà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA