Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16789 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28237-2016 proposto da:

ALITALIA SERVIZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 13, presso lo studio dell’avvocato

DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MINUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 669/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

28/10/2016 R.G.N. 52159/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto,. che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbimento ricorso incidentale;

udito l’Avvocato LUCIANO SANTONE per delega verbale Avvocato DANIELE

UMBERTO SANTOSUOSSO;

udito l’Avvocato STEFANO MINUCCI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma – sezione fallimentare-, con decreto n. 669/2016, in accoglimento delle opposizioni di cui ai ricorsi riuniti proposte ai sensi della L. Fall., art. 98, da E.G., ex dipendente di Alitalia Servizi s.p.a. con qualifica di dirigente, ha accertato il diritto di questi all’ammissione in prededuzione e privilegio, nello stato passivo di Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria, del credito dell’importo di Euro 139.153,00 a titolo di indennità supplementare prevista dall’Accordo collettivo del 27 aprile 1995.

1.1. L’accoglimento dell’istanza di ammissione al passivo della indennità supplementare ex accordo 27.4.1995, è stata fondata sulla considerazione che: a) la disciplina collettiva era chiaramente riferibile alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Servizi s.p.a.; b) l’indennità supplementare, per come configurata dalle parti collettive, era dovuta solo in presenza di una definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, e, quindi al di fuori della ipotesi regolate dal D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter che, contemplava, i sintesi, in deroga ai generali principi civilistici, una speciale ipotesi di “trasferimento dei lavoratori” nell’ambito della medesima procedura di amministrazione straordinaria realizzata anche attraverso il licenziamento del dipendente e la sua successiva riassunzione; c) al fine del riconoscimento del diritto all’indennità supplementare ciò che rilevava non era lo stato di disoccupazione del dipendente ma la sua mancata ricollocazione -anche attraverso una cessazione del rapporto di lavoro con successiva riassunzione nell’ambito della medesima procedura di amministrazione straordinaria, ossia che si fosse verificata una effettiva cesura nel rapporto di lavoro: d) tali circostanze, nello specifico, erano desumibili ex art. 2729 c.c. da una pluralità di elementi quali l’assenza, nella lettera di recesso della prospettazione di un eventuale reimpiego nell’ambito dei programmi di ristrutturazione portati avanti dalla procedura e l’assenza di allegazione da parte della procedura, onerata in ragione del principio di vicinanza e disponibilità della prova, della prova della continuazione del rapporto lavorativo. Era, inoltre, da rilevare che l’opponente, in corso di giudizio, aveva depositato dichiarazione in data 24.19.2014 resa da Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a, subentrata alla società convenuta, che attestava la inesistenza di alcuna relazione di lavoro con il ricorrente. La produzione di tale documento non era configurabile come tardiva in quanto il deposito oltre i termini stabiliti dalla L. Fall., art. 99, comma 2, appariva giustificata dalle difese di controparte che ne avevano resa necessaria l’acquisizione e ciò anche alla luce dei richiamati principi regolatori dell’onere probatorio; d) il credito maturato a titolo di indennità supplementare in quanto sorto in funzione della continuità aziendale era da collocarsi in prededuzione.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Alitalia Servizi s.p.a. in amministrazione straordinaria, sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e controricorso incidentale affidato a un unico motivo; la società ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

Parte ricorrente incidentale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale Alitalia Servizi s.p.a. in amministrazione straordinaria, deducendo violazione dell’art. 2729 c.c., censura la decisione per erroneità e/o illogicità della motivazione in ordine alla presunzione della mancata riassunzione in Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a.. Deduce nullità della decisione per mancata motivazione sul punto. Assume che era contrario a logica ritenere che ove controparte fosse stato ricollocato di ciò si sarebbe dovuto dare atto nella lettera di licenziamento, ed in questa prospettiva ne contesta la utilizzabilità nell’ambito del ragionamento presuntivo posto a fondamento dell’accertamento di fatto alla base del decisum.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’onere della prova circa la mancata riassunzione di un dirigente in Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a, censura la decisione impugnata per avere, sulla base del principio di vicinanza e disponibilità della prova, gravato sostanzialmente la procedura di amministrazione straordinaria dell’onere dei dimostrare la eventuale ricollocazione del dirigente laddove, configurandosi la mancata ricollocazione nell’ambito della procedura quale elemento costituivo del diritto all’indennità supplementare, il relativo onere ricadeva sul dipendente.

3. Con il terzo motivo, deducendo violazione della L. Fall., art. 99, comma 2, nonchè omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, censura la decisione per avere ritenuto provato il mancato passaggio in Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. sulla base di un documento tardivamente prodotto, in violazione delle preclusioni stabilite dalla legge fallimentare.

4. Con il quarto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 nonchè del verbale di accordo 27.4.1995 allegato al c.c.n.l. dirigenti aziende industriali, censura la decisione per avere affermato la prededucibilità del credito in oggetto. Premesso che nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria i crediti prededucibili sono individuati dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 e si identificano pertanto nei crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, sostiene che la peculiare natura dell’indennità in questione, di penale forfettaria prevista per specifiche ipotesi di licenziamento, a prescindere dalla illegittimità del recesso, ne escludevano la configurabilità come credito maturato in pendenza di procedura da correlare alla “continuazione dell’esercizio dell’impresa”; da tanto scaturiva che lo stesso non poteva essere riconosciuto in prededuzione.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale E.G., deducendo violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter introdotto dal D.L. n. 134 del 2008 nonchè dell’art. 2118 c.c., comma 2, c.c. e comunque degli artt. 1362 c.c. e segg., dell’art. 12 preleggi, dell’art. 2697 c.c. e dell’Accordo collettivo 27.4.1995 sottoscritto da Confindustria, Intersind e Federazione nazionale Dirigenti Aziende industriali, sull’indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e crisi aziendale, censura la decisione nella parte in cui pur riconoscendo il diritto all’indennità supplementare configura quale fatto costitutivo dello stesso la mancata ricollocazione del dirigente in Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a..

6. Il primo ed il secondo motivo di ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.

6.1. Il Tribunale fallimentare capitolino ha, nel caso di specie, chiaramente affermato essere onere del lavoratore che richiede la corresponsione dell’indennità supplementare, nell’ipotesi di amministrazione straordinaria, fornire la prova della mancata riassunzione; ha, quindi, ritenuto sussistente il requisito della “mancata riassunzione” sulla base della valorizzazione, ai sensi dell’art. 2729 c.c., di plurimi elementi quali la circostanza che la lettera di licenziamento nulla prospettava circa l’eventuale reimpiego del lavoratore nell’ambito dei programmi di ristrutturazione portati avanti dalla procedura di amministrazione straordinaria, l’assenza di allegazione e/o dimostrazione circa tale prosecuzione da parte della convenuta procedura, valutata alla luce del principio della riferibilità, vicinanza o disponibilità della prova. Ha inoltre richiamato la dichiarazione di Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a., acquisita in corso di causa, attestante la inesistenza di un rapporto di lavoro con l’ E..

6.2. Le censure articolate dalla società ricorrente sono frutto della errata configurazione della mancata riassunzione del dirigente licenziato quale elemento costitutivo del diritto alla indennità supplementare, con conseguente onere di allegazione e prova della circostanza a carico del dipendente.

Tale errata impostazione è alla base anche della decisione impugnata la quale, tuttavia, pervenendo ad una decisione conforme a diritto in ragione dell’esito dell’apprezzamento delle risultanze di fatto, favorevole al dirigente, deve essere corretta nella motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

6.3. La questione della natura costitutiva o meno della mancata riassunzione ai fini del diritto all’indennità supplementare alla stregua dell’Accordo 27.4.1995, è stata ripetutamente scrutinata da questa Corte la quale con indirizzo consolidato, al quale si ritiene di dare continuità, ha affermato che il tenore testuale dell’accordo deponeva nel senso che condizione necessaria e sufficiente ai fini del riconoscimento dell’indennità supplementare era rappresentata dal fatto che il recesso datoriale avesse avuto causa concreta nella riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale (v., tra le altre, Cass. n. 142 del 2019, Cass. 29735 del 2018, Cass. n. 23039 del 2018, Cass. n. 16498 del 2009).

Tanto esclude che il dirigente licenziato sia tenuto alla prova della mancata riassunzione ovvero, quanto meno, alla prova del proprio stato di disoccupazione, da cui poter dedurre presuntivamente la mancata riassunzione; come, e di conseguenza, deve escludersi che il difetto di dimostrazione di tali fatti possa negativamente condizionare il riconoscimento in suo favore dell’indennità supplementare, costituendo la circostanza della mancata ricollocazione del primo invece materia di eccezione della procedura stessa (Cass. n. 29735 del 2018Cass. n. 21479 del 2018). Tale eccezione non risulta neppure formulata dalla odierna ricorrente secondo quanto evincibile dalla decisione impugnata la quale, con affermazione rimasta non specificamente incontestata, ha dato atto che alcuna allegazione o dimostrazione relativa alla “riassunzione” del dipendente nell’ambito della procedura era stata formulata dalla società in amministrazione straordinaria (v. decreto, pag. 11).

7. Le considerazioni che precedono assorbono l’esame delle censure articolate con il terzo motivo del ricorso principale.

8. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La questione è stata affrontata e risolta dalla recente sentenza n. 29735 del 19.11.2018, dai cui approdi non vi è ragione di discostarsi, che ha affermato il seguente principio di diritto: “L’indennità supplementare prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa. E’ stato osservato che la prededuzione del credito in questione si fonda sulla indubitabile funzionalità della prosecuzione del rapporto di lavoro alle esigenze della continuazione dell’esercizio di impresa, con l’inevitabile conseguenza che ogni credito che trova origine e causa in detto rapporto – a prescindere dalla sua natura, strettamente retributiva o anche indennitaria, secondo l’unitario regime economico e normativo ad esso applicabile – ne ripete quello stesso vincolo di funzionalità alla continuazione dell’esercizio dell’impresa che giustifica la sua prededucibilità, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 347 del 2003, art. 8, conv. con mod. dalla L. n. 39 del 2004, e del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52, (in tal senso., Cass. n. 29735 del 2018, in motivazione). Si è osservato che pure “Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, cessati dal rapporto di lavoro successivamente al provvedimento di continuazione dell’esercizio dell’impresa, sono considerate, per l’intero importo, in applicazione del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, art. 4, convertito in L. 2 ottobre 1981, n. 544, debiti contratti per la continuazione dell’esercizio, secondo la previsione della L. Fall., art. 111, n. 1. (cfr. sent. cit. che richiama Cass. n. 582 del 1994). Pertanto, siffatti crediti costituiscono debiti di massa e spettano in prededuzione dalla data di cessazione del rapporto” (sent. cit. che richiama Cass. n. 2716 del 1992 e n. 4378 del 1985).

9. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile in quanto la parte totalmente vittoriosa in ordine alla domanda oggetto del giudizio, come appunto l’odierno ricorrente incidentale, è carente di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. n. 4981 del 2016), posto che la soccombenza, qui assente, costituisce il presupposto dell’impugnazione (Cass. n. 13571 del 2006); in particolare, in ipotesi di ricorso per cassazione proposto, come nella specie, al solo scopo di modificare la motivazione – fermo restando il dispositivo – della sentenza impugnata, è stata esclusa l’attualità dell’interesse ad ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più che la motivazione in diritto può essere autonomamente corretta dalla Corte di Cassazione, ex art. 384 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 13010 del 2003).

10. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite.

Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA