Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16788 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANSA – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA’ COOPERATIVA,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via L. G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UIL – COM – UIL, segreteria provinciale di Roma, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI ONOFRIO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2006 R.G.N. 3734/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MORRICO ENZO;

udito l’Avvocato CIAFFI ANNALISA per delega CIAFFI ONOFRIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’ANSA- Agenzia Nazionale Stampa Associata, sooc. Coop. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 23 febbraio 2006, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato antisindacale il comportamento tenuto dall’agenzia e consistito nel trattare ai fini della stipula dell’accordo sindacale, poi raggiunto il 27 giugno 2001, con una rappresentanza sindacale unitaria decaduta.

2. Il ricorso è articolato in tre motivi. Il sindacato UIL COM UIL si difende con controricorso. L’Ansa ha depositato una memoria.

3. Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, perchè il comportamento denunziato non presenterebbe il carattere dell’attualità.

4. Il motivo non è fondato. Da ultimo, con la sentenza con la sentenza 12 novembre 2010, n. 23038 si è ulteriormente consolidata la giurisprudenza per cui “In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale. L’accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato ai giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici”.

5. Nel caso di specie, la Corte di merito ha richiamato e correttamente applicato i principi di diritto elaborati in materia di attualità della condotta, mentre la valutazione in concreto concerne il merito ed è motivata congruamente.

6. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., consistente in una errata applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale dettati da tali norme nella interpretazione dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulle rappresentanze sindacali unitarie.

7. La tesi sostenuta è che in caso di dimissioni di un numero di componenti della RSU (rappresentanza sindacale aziendale) superiore al 51%, l’art. 6 dell’accordo non debba essere interpretato nel senso che alla RSU sia preclusa ogni azione e che “piuttosto si evince chiaramente dallo spirito complessivo dell’accordo e da altre norme dello stesso, che le parti hanno inteso riconoscere, in tale ipotesi, una permanenza in vita dell’organo nell’attesa di una nuova ricomposizione dello stesso”.

8. Nel quesito di diritto, formulato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (ma non valutabile in termini di ammissibilità perchè la sentenza è stata pubblicata il 23 febbraio 2006) si aggiunge poi un’altra e diversa questione: “se costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che porti avanti trattative ed eventualmente raggiunga un accordo con i membri di una RSU decaduta ai sensi dell’art. 6, comma terzo dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 pur non avendo alcun obbligo di trattare per regolamentare la materia oggetto dell’accordo?”.

9. Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia invece un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine ad un punto decisivo della controversia, costituito dal fatto che è stata dichiarata antisindacale una condotta consistente nell’aver contrattato con una RSU decaduta, pur affermando che la materia regolamentata non aveva bisogno di un accordo ma poteva essere disciplinata unilateralmente dal datore di lavoro.

10. Vengono così poste due distinte questioni da esaminare in sequenza.

11. La prima consiste nello stabilire se la rappresentanza sindacale unitaria fosse decaduta dall’azione; in caso di risposta affermativa a tale questione, la successiva questione è: se costituisca condotta antisindacale trattare e poi raggiungere un accordo con una RSU decaduta in una materia in cui non è previsto un obbligo a trattare e quindi la datrice di lavoro non era tenuta a contrattare con il sindacato.

12. E’ fuori discussione che nel febbraio 2001 si dimisero dalla rappresentanza sindacale unitaria sette sindacalisti, cioè più del 50% dei componenti.

13. La materia è regolata dall’art. 6 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

14.La disposizione si esprime così: “I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista (comma 1). Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni (comma 2). Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo”.

15. La previsione contrattuale distingue quindi, con riferimento alle dimissioni, due situazioni, a seconda della consistenza numerica. Nel caso in cui le dimissioni riguardino un numero di componenti inferiore al 50%, sono previsti meccanismi di sostituzione e continuazione dell’attività. Nel caso in cui invece venga superata tale soglia, l’accordo prevede la decadenza della RSU. Non prevede un regime di proroga. Le parti contrattuali hanno evidentemente ritenuto che dimissioni di tale consistenza impedissero alla RSU di operare.

16. Poichè è pacifico tra le parti in causa che nel caso in esame si è verificata tale situazione, correttamente la Corte di Roma ha ritenuto che la RSU fosse decaduta.

17. La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che la RSU, a causa delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, era decaduta.

18. Su questo presupposto si inserisce il problema posto con il quesito formulato dall’ANSA nei seguenti termini: se sia antisindacale la condotta di “un’azienda che porti avanti trattative ed eventualmente raggiunga un accordo con i membri di una RSU decaduta ai sensi dell’art. 6, comma 3 del raccordo interconfederale 20 dicembre 1993 pur non avendo alcun obbligo di trattare per regolamentare la materia oggetto dell’accordo”.

19. E’stato riconosciuto anche dalla Corte d’appello che la materia su cui si sono svolte le trattative, e che è stata definita con un accordo, non era oggetto di un obbligo nè a trattare, nè tanto meno a regolare la materia con un accordo sindacale.

20. Ma, in realtà, è proprio questa assenza di obblighi a carico dell’azienda che indica la antisindacalità del comportamento.

L’ANSA, infatti, in presenza di una situazione di crisi tra le organizzazioni sindacali, che aveva portato alle dimissioni di più della metà dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria, ha svolto una trattativa ed ha stipulato un accordo con i componenti della RSU decaduta, cioè con esponenti sindacali privi ormai di legittimazione a trattare come componenti di una rappresentanza unitaria, creando difficoltà gravi alle altre componenti sindacali e rendendo così più difficile il processo di rinnovo della rappresentanza unitaria.

21. Se l’azienda avesse avuto un obbligo di definire la materia con un accordo sindacale tale comportamento avrebbe potuto avere una sua giustificazione, ma, in assenza di qualsiasi obbligo anche semplicemente a trattare, la scelta aziendale di contrattare con i componenti residui di una RSU decaduta, ha natura antisindacale, in quanto altera le dinamiche dei rapporti tra sindacati in azienda, privilegiando e favorendo la posizione di alcuni di essi, e blocca, o quanto meno rende più lento e difficoltoso, il meccanismo di rinnovo della rappresentanza sindacale aziendale previsto dall’accordo interconfederale.

22. La valutazione di antisindacalità operata dalla Corte d’appello di Roma è conforme ai principi di diritto in materia di interpretazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori elaborati da questa Corte ed è motivata in modo congruo e coerente.

23. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La società ricorrente, che perde la causa, deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in 20,00, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA