Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16788 del 23/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16788 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 28200-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), domiciliata elettivamente
in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avv. Luigi Fiorillo,
che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PILO ELISA (c.f. PLILSE75E56C351V), domiciliata in Roma presso
la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv.
Giovanni Cherchi per procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 621/2010 della Corte d’appello di Cagliari,
Sezione di Sassari, depositata in data 18.11.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
6.05.14 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone.
Ritenuto in fatto e diritto
1.- Pio Elisa ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del
termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di
Poste Italiane s.p.a.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello da Pilo, la Corte
d’appello di Cagliari, Sezione di Sassari, con sentenza depositata il
CtOSB
Data pubblicazione: 23/07/2014
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 maggio 2014
Il Presidente
18.11.10, accoglieva l’impugnazione e dichiarava l’esistenza del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso
per cassazione. Rispondeva Pilo con controricorso.
4.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha
depositato relazione, che è stata notificata ai difensori costituiti.
5.- Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede
sindacale del 18.10.12, dal quale risulta che Pilo ha raggiunto con la
controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua
e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione
a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora
aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
6.- L’accordo comporta la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto
difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione
della materia del contendere deve fare seguito la declaratoria di
inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non
solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma
anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
7.- In ragione del tenore dell’accordo transattivo, debbono
essere compensate le spese del giudizio di legittimità.