Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16788 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16788
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELIE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso
la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
STUDIO ASSOCIATO PELLEGRINO, in persona del legale rappresentante
p.t. B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Caputo
Emilio e dall’avv. Giovanna Amoroso ed elettivamente domiciliato in
Roma presso lo studio legale CIRILLI – PLACIDI al viale Castrense n.
7;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 95/28/07, depositata il 28 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 95/28/07, depositata il 28 maggio 2007, che, rigettando l’appello dell’amministrazione, ha riconosciuto allo Studio associato Pellegrino, associazione di commercialisti, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Il contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’ari. 366 bis cod. proc. civ. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine al denunciato impiego di lavoro altrui; con il secondo motivo, per violazione degli artt. 2702 e 2730 cod. civ., non avendo tenuto conto, ai fini della valutazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione, di prove documentali attestanti la presenza di dipendenti; con il terzo motivo denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè sotto il profilo dello svolgimento dell’attività in forma associata da parte dei professionisti.
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesta per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amminmistrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.
Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell’imposta”, che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2”, individua espressamente, alla lett. c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 3, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (“in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione.
In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e dell’art. 380 bis cod. proc. civ,, il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il terzo motivo, assorbito l’esame del primo e del secondo, appare manifestamente infondato”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che il controricorrente ha depositato memoria;
considerato che la relazione si conclude nel senso che il terzo motivo appare manifestamente “infondato”, per un mero lapsus calami, come si evince dal testo della relazione stessa, dovendosi quindi intendere che il motivo è manifestamente “fondato”;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il terzo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del primo e del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010