Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16788 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1392/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 197/1/13 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 21 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 gennaio 2021

dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.G. impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF per l’anno 2006 una maggiore plusvalenza sulla cessione della licenza di taxi – posta in essere in data 25 maggio 2006 per il corrispettivo di Euro 30.000,00 – determinata dall’Amministrazione finanziaria sulla base del valore di cessione, pari ad Euro 115.000,00, risultante dalla rettifica operata ai fini dell’accertamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, definito con adesione del cessionario.

La Commissione tributaria provinciale di Firenze accolse il ricorso del contribuente con sentenza che fu confermata in appello.

2. La Commissione regionale osservò che il valore dell’avviamento dell’azienda di taxi definito all’esito dell’accertamento dell’imposta di registro con adesione del solo cessionario non potesse essere assunto a parametro per la determinazione del corrispettivo nell’ambito dell’accertamento di maggiore IRPEF sulla plusvalenza, ostandovi, per un verso, l’inattendibilità dell’importo accettato dall’acquirente, anche per ragioni di carattere personale e di convenienza, e, per altro verso, il dato di natura giuridica per il quale ai fini dell’imposta di registro la base imponibile è costituita dal valore del bene, come stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, mentre la plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette coincide con il corrispettivo effettivamente percepito.

Di conseguenza, ad avviso dei giudici di appello non può essere posto a carico del venditore l’impossibile onere della prova di aver riscosso una somma inferiore a quella concordata da altri soggetti, quali l’acquirente e l’Amministrazione finanziaria.

Per contro, nel caso concreto il valore concordato ai fini dell’imposta di registro costituiva un concreto indizio per l’attivazione di uno specifico autonomo accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, non avendo di per sè solo e in mancanza di ulteriori elementi di riscontro idonei a dimostrare l’effettiva formazione di maggior reddito, valenza di presunzione grave precisa e concordante.

3. Avverso tale pronuncia ricorre L’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. G.G. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, anche in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 3,37 e 53 Cost..

Si assume che l’Ufficio ha quantificato la plusvalenza relativa alla cessione di azienda (incluso l’avviamento) facendo riferimento al valore definito per l’imposta di registro, presumendo, dunque, una corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per detta cessione e il relativo valore di mercato.

Tale metodo, soggiunge la ricorrente, risponde alle indicazioni ermeneutiche provenienti da diverse pronunce di legittimità (Cass., n. 18705/2010; Cass., n. 17653/2014; Cass. n. 27819/2013; Cass., n. 23115/2013; Cass., n. 20542/2013), secondo le quali in tema di accertamento del reddito di impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato e il prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

D’altronde, rimarca l’Amministrazione finanziaria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 14448/2000), “nell’ordinamento esiste il principio generale secondo il quale in un contratto con prestazioni corrispettive si presume che tra le due prestazioni vi sia una proporzione, tanto che è prevista una azione generale di rescissione per le ipotesi in cui ciò non si verifica”.

Inoltre, l’orientamento dell’attività di impresa a criteri di economicità costituisce di per sè un elemento indiziario “estremamente grave e preciso” che legittima l’accertamento presuntivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ferma restando la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato definito in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto il bene ad un prezzo inferiore (ex aliis, Cass., n. 7023/2010).

Di conseguenza, soggiunge l’Amministrazione ricorrente, incombendo sul contribuente l’onere della prova, non è condivisibile l’affermazione della Commissione tributaria regionale della Toscana secondo la quale l’Ufficio “doveva, in base all’indizio a sospetto della esigua somma percepita, fare accertamenti nei c/c della ditta o dei familiari, verificare acquisti successivi anomali ecc., per trasformare gli “indizi” in prova sul quale fondare una ripresa a prova di eccezione”.

Infine, a giudizio della ricorrente, il giudice d’appello non ha considerato gli ulteriori indizi, comunque valorizzati dall’Ufficio, della coerenza del prezzo di Euro 115.000,00 con i prezzi di mercato e il fatto che l’acquirente avesse ottenuto un mutuo nella stessa data della cessione di ammontare superiore all’importo predetto.

1.1. Con il secondo mezzo l’Agenzia delle entrate lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Commissione tributaria regionale preso in considerazione il fatto che l’avviso di accertamento trovasse fondamento non solo sull’accertamento con adesione intervenuto tra l’Ufficio e l’acquirente dell’azienda ai fini dell’imposta di registro, ma anche sulla stipula, da parte di quest’ultimo di un mutuo di importo superiore ad Euro 113.000,00 nella stessa data (25 maggio 2006) della cessione.

2. Il primo motivo è infondato.

Secondo il più recente orientamento di questa Corte (sul quale si veda, ex multis, Cass. Sez. 5, 8/5/2019, n. 12131, le cui argomentazioni, che si condividono, sono di seguito richiamate), la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.

A mente della disposizione suindicata “Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

Alla luce di simili direttrici ermeneutiche, il valore del bene dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro non solo non costituisce elemento sufficiente a supportare l’accertamento, in via induttiva, della plusvalenza realizzata a seguito della sua cessione, ma sicuramente autorizza il contribuente a fornire la prova contraria (in questi termini Cass. Sez. 5, ord. 30/01/2019, n. 2610, richiamata da Cass. Sez. 5, n. 12131 del 2019, cit.; Cass. Sez. 5, ord. 29/1/2020, n. 1969; Cass. Sez. 5., ord. 18/4/2018, n. 9513; Cass. Sez. 5, Ord. 30/10/2018, n. 27614; Cass. Sez. 5, ord. 2/8/2017, n. 19227; Cass. Sez. 5, 17/5/2017, n. 12265).

D’altronde, come pure precisato da questa Corte, il riferimento contenuto nella predetta disposizione all’imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo) (Cass. Sez. 5, ord. 2/8/2017, n. 19227, cit.).

Se, dunque, la determinazione del reddito da plusvalenza non può essere basata sul solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, solo nel caso in cui tale prova presuntiva risulti connotata dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., sorge a carico del contribuente l’onere della prova contraria.

3. Il secondo motivo di ricorso non supera, invece, il vaglio di ammissibilità.

L’Amministrazione finanziaria, invocando il parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si duole del fatto che i giudici d’appello non hanno tenuto conto dell’ulteriore elemento presuntivo dell’accensione, da parte dell’acquirente della licenza di taxi, di un mutuo di ammontare superiore ad Euro 113.000,00, indicato dall’Ufficio allo scopo di corroborare il valore dell’azienda stimato ai fini dell’imposta di registro, già di per sè sufficiente ad accertare la plusvalenza realizzata in capo al venditore.

Invero, come chiarito da questa Corte, la mancata valutazione di un solo elemento indiziario non può dar luogo ad omesso esame di un fatto decisivo (Cass. Sez. 6-1, ord. 26/2/2020, n. 5279).

4. Il ricorso erariale è, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese processuali essendo il contribuente rimasto intimato.

Non trova, infine, applicazione il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) dal momento che il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (così Cass. Sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cass. Sez. 3, 14/3/2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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