Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16788 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1729-2012 proposto da:

COMUNE DI FAENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CANTINA DI FAENZA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA elettivamente

domiciliato, in ROMA VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentata e difeso,

dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Il Comune di Faenza propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 132/19/10 del 18 novembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il diniego da esso opposto all’istanza con la quale la Società Agricola Cooperativa “Cantina di Faenza” chiedeva il rimborso dell’Ici 2002 pagata su due immobili rurali di sua proprietà; rispettivamente classificati catastalmente in categoria A3 (f. (OMISSIS)) e D10 (sub. 5).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la società contribuente avesse diritto al rimborso, atteso che gli immobili in questione – a prescindere dalla categoria di iscrizione in catasto – erano esenti da Ici, stante il loro concreto asservimento all’esercizio dell’attività agricola della cooperativa.

Resiste con controricorso e memoria la società agricola.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune di Faenza lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della normativa Ici di riferimento: D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2; D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. L. n. 133 del 1994; D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009. Diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, gli immobili in questione, indipendentemente dalla loro classificazione catastale, non potevano ritenersi rurali, in quanto: – di proprietà della società e non dei soci coltivatori diretti; – asserviti allo svolgimento di un’attività che, ai fini fiscali, non aveva natura agricola, bensì commerciale.

p. 2.2 II motivo è accoglibile limitatamente all’immobile classificato in categoria catastale A3, effettivamente assoggettato ad imposizione Ici; non altrettanto è a dirsi per l’immobile classificato in categoria catastale D10, da ritenersi invece esente.

Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), più recentemente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16.

Va altresì osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del co.3 bis dell’art.9 d.l. 557/93 conv.in 1.222/07, come introdotto dall’articolo 42 bis d.l. 159/07 conv.in 1.222/07; sia del co.1 bis dell’art.23 d.l. 207/08 conv.in 1.14/09.

Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento – è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici.

La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011; D.L. n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione – annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

Nel caso di specie la commissione tributaria regionale ha ritenuto esenti gli immobili della cooperativa “a prescindere dalla loro iscrizione in catasto”, ed in ragione della loro strumentalità all’attività agricola.

Facendo invece applicazione del suddetto orientamento interpretativo, il diniego di rimborso doveva ritenersi legittimo unicamente per quanto concerne l’immobile iscritto in categoria A3 (abitazione di tipo economico); non anche per quello avente natura rurale per il solo fatto di essere iscritto in categoria D10 (fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole); vale sul punto osservare come entrambe le parti riferiscano de plano, nei rispettivi atti difensivi, che la controversia ha ad oggetto, appunto, entrambi gli immobili così classificati.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Faenza lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione degli art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la debenza del tributo per l’anno 2001 era stata affermata – tra le stesse parti ed in relazione agli stessi immobili – dalla sentenza di questa corte di legittimità n. 20634/08; con conseguente efficacia preclusiva, da giudicato esterno, anche per l’annualità di imposta dedotta nel presente giudizio.

p. 3.2 I motivo è infondato.

La sentenza Cass. 20634/08 ha effettivamente stabilito – per l’anno 2001 – la debenza Ici sugli stessi immobili dedotti nel presente giudizio. E tuttavia non si riscontrano, nella specie, i presupposti della dedotta preclusione da giudicato esterno.

Fermo restando il principio generale (già fissato da Cass. SSUU 13916/06) in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (Cass. 4832/15; così, tra le altre: Cass. 6953/15; 20257/15), soccorrono due fattori ostativi alla sua applicazione nel caso di specie.

Il primo fattore è dato dal mutamento, successivo a quel giudicato, del quadro legislativo. Mutamento individuabile nello jus superveniens di cui si è dato poc’anzi conto; recepito anche dall’intervento – ormai integrativo di un vero e proprio “diritto vivente” – di cui alla citata sentenza SSUU 18565/09. Con la conseguenza che fa difetto, per l’estensione del giudicato nel tempo, il requisito della invarianza normativa.

Il secondo fattore è costituito dalla circostanza che tra le stesse parti, ed in relazione agli stessi immobili, è successivamente intervenuto un ulteriore giudicato esterno (Cass. 27220/13), allegato alla memoria di parte e comunque rilevabile anche d’ufficio; il quale, con riguardo all’annualità Ici 2003, ha invece stabilito – proprio in applicazione delle teste citate SSUU la non debenza del tributo sugli immobili A6 e D10. Sicchè deve farsi applicazione dell’altrettanto consolidato orientamento di legittimità secondo cui, qualora sulla medesima questione si siano formati due – o più giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei plurimi giudicati debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale; nel senso che l’ultimo giudicato prevale in ogni caso sugli altri. Sempre che (ma si tratta di evenienza che qui non ricorre) la successiva sentenza contraria non sia stata sottoposta a revocazione; impugnazione, questa, che è consentita soltanto ove tale successiva sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (Cass. 8305/14; Cass. 23515/10; Cass. 10623/09).

In definitiva, il ricorso per cassazione va accolto limitatamente all’immobile iscritto in categoria catastale A3. La sentenza va conseguentemente cassata in relazione al profilo accolto. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente limitatamente all’immobile iscritto in categoria catastale D10.

Il solo parziale accoglimento del ricorso e la complessità dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia – segnata anche da giudicati esterni di opposto contenuto decisorio – depongono per la compensazione delle spese di legittimità e merito.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente all’immobile iscritto in categoria catastale A3; respinge il secondo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo del merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente limitatamente all’immobile iscritto in categoria catastale D10;

compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA