Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16786 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCO DI SICILIA S.P.A., già BANCO DI SICILIA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32 (STUDIO AVV. CIABATTINI), presso lo studio

dell’avvocato TOSI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GHERA EDOARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORTUNA TULLIO, giusta

procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/06/2006 R.G.N. 246/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Banco di Sicilia società per azioni chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 10 luglio 2006, che su rinvio della Corte di cassazione, ha dichiarato il diritto di C.E. alla perequazione del trattamento pensionistico dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1998.

La C., pensionata da epoca precedente al 1990 (precisamente dal 5 ottobre 1987) chiese al giudice del lavoro la conservazione della perequazione automatica derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio per il periodo successivo al 1992.

La Corte di cassazione con sentenza 26 marzo 2004, n. 6130, riconobbe che, considerata l’epoca del suo pensionamento, sussisteva il diritto alla conservazione della perequazione nei termini su indicati e rinviò al giudice di merito. La Corte d’appello di Venezia, giudice di rinvio, applicando il principio di diritto fissato dalla Cassazione, ha, come si è detto, dichiarato il diritto di E. C. alla perequazione del trattamento pensionistico dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1998. Contro tale decisione ricorre il Banco di Sicilia, articolando un unico motivo, con il quale sostiene che la decisione, sebbene emessa in applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, violi una norma sopravvenuta: la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, nonchè la L. n. 421 del 1992, art. 3, comma 1, lett. p), e il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 9, comma, 2 e 11.

Il quesito di diritto proposto è il seguente: “dica la Corte se la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, abbia fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 503 del 1992, art. 9, comma 2, nel senso di ritenere che la perequazione generale delle pensioni, prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, sia applicabile dal gennaio 1994 a tutte le pensioni integrative dei dipendenti degli enti pubblici creditizi, a prescindere dalla data di pensionamento, e quindi anche al personale già quiescente al 31 dicembre 1990”.

La C. si difende con controricorso. Il Banco di Sicilia ha depositato una memoria.

Il ricorso è fondato.

La sentenza n. 6130 del 2004 di questa Corte applicò il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, a composizione di un contrasto.

Il principio di diritto è il seguente: “In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli, i lavoratori, che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990, non hanno diritto alla perequazione del trattamento pensionistico, derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio, nè a decorrere dal 1^ gennaio 1993 – essendo, da quella data fino al 31 dicembre 1993, vigente il blocco totale delle perequazioni dei trattamenti di pensione (in base alla L. n. 438 del 1992) – nè dal 1 gennaio 1994, essendo dalla stessa data operante (ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 9 e 11) – anche per i dipendenti degli enti creditizi – il meccanismo perequativo dell’assicurazione generale obbligatoria. Ai lavoratori, già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, il diritto alla perequazione – con aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio – è parimenti escluso per tutto il 1993 (ai sensi della citata L. n. 438 del 1992), mentre compete dal 1^ gennaio 1994 al 26 luglio 1996, data a decorrere dalla quale è stata disposta (dal D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 3, comma 3, convertito in L. 19 novembre 1996, n. 588) – relativamente alle pensioni integrative e sostitutive e alle quote di pensione poste a carico del Banco di Napoli- la sospensione dei meccanismi perequativi, definitivamente soppressi dal 1^ gennaio 1998 (ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4).

Nè tale normativa pone dubbi di legittimità costituzionale, avendo il legislatore ordinario il potere di ridurre l’ammontare dei trattamenti pensionistici, nei limiti della compatibilità finanziaria, del bilanciamento degli opposti interessi e della ragionevolezza.”. La sentenza della Cassazione emessa nel presente processo (n. 6130 de 2004) nell’applicare tale principio di diritto, precisò che, benchè enunciato con riferimento al “trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli”, lo stesso trovava tuttavia applicazione – sia pure con qualche variante (quale la prospettata inapplicabilità della sospensione dei meccanismi perequativi, ai sensi del D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 3, comma 3, convertito in L. 19 novembre 1996, n. 588, cit.) – al trattamento corrispondente in favore del personale del Banco di Sicilia – come risulta dalla (motivazione delle) stesse sentenze delle sezioni unite, nonchè dalla successiva giurisprudenza conforme di questa sezione lavoro (vedi la sentenza n. 12910 del 2003; vedi, altresì, la sentenza n. 14981 del 2003, che riguarda, invece, personale del Banco di Napoli).

In ragione di tale affermazione, sostenuta da un’articolata motivazione, il principio di diritto fissato nella controversia in esame fu: “In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti della Banca di Sicilia, i lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 non hanno diritto alla perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1993 (essendo da quella data fino al 31 dicembre 1993 vigente il blocco totale delle perequazioni dei trattamenti di pensione in base alla L. n. 438 del 1992) ovvero dal 1 gennaio 1994 (essendo da quella data operante, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 9 e 11, il meccanismo perequativo dell’assicurazione generale obbligatoria anche per i dipendenti degli enti creditizi); ai lavoratori già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, escluso il diritto alla perequazione con aggancio alla retribuzione del pari grado per tutto il 1993 ai sensi della L. n. 438 del 1992, tale diritto compete il 1993 ai sensi della L. n. 438 del 1992, dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1998, essendo stata la perequazione soppressa, a far tempo da quest’ultima data, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 4”.

Dopo l’emanazione di tale sentenza il legislatore è intervenuto dettando la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, che così statuisce: “Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, la L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lett. p), e il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 9, comma 2, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, art. 3.

all’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza”. La Corte di Venezia ha considerato tale norma, ma ha ritenuto che la stessa attenga “a questione diversa, o meglio successiva, a quella decisa dalla sentenza della S.C. che ha determinato la riassunzione in questa sede”. Ha di conseguenza ritenuto “superfluo esaminare la natura interpretativa o meno della normativa” ed ha concluso dichiarando “il diritto della ricorrente ad avere perequato il proprio trattamento pensionistico a far tempo dal 1 gennaio 1994 e sino al 1 gennaio 1998”. La scelta della Corte d’appello richiama una tesi già prospettata anche in sede di legittimità, quella per cui la norma emanata nel 2004 non avrebbe valore interpretativo dell’art. 3 del decreto legislativo 357 del 1990 e quindi non sarebbe intesa a sottrarre retroattivamente la più favorevole perequazione a coloro che erano già pensionati al 31 dicembre 1990, essendo invece finalizzata a risolvere problemi attinenti al periodo successivo al 1 gennaio 1998, ossia dopo che le clausole oro erano state definitivamente abolite dalla L. n. 449 del 1997 ed a chiarire che la perequazione generalizzata di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, opera sul complessivo trattamento percepito dai pensionati degli enti creditizi.

E’ una tesi che è stata già respinta da questa Corte in numerose decisioni ed in particolare, nella sentenza 10 luglio 2009, n. 16206, alla cui analitica motivazione si rinvia.

Il principio di diritto fissato con tale decisione è: “In tema di regime perequativo dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del Banco di Napoli, il legislatore, con la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, ha sopperito alle aporie del sistema fornendo l’interpretazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 9, in virtù della quale, a partire dai ratei maturati dal primo gennaio 1994, la perequazione generale doveva applicarsi a tutte le pensioni integrative dei dipendenti degli enti pubblici creditizi, qualunque fosse la data del pensionamento, inclusi i già pensionati di cui al D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 3, così avvalorando l’orientamento giurisprudenziale favorevole a ravvisare la “ratio legis” del citato D.Lgs. n. 503 del 1992 nella necessità di regole uniformi per la perequazione di tutte le pensioni in atto alla data della sua entrata in vigore, senza esentare da questo riassetto gli ex dipendenti degli enti creditizi già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, onde evitare il deprecabile fenomeno delle pensioni d’annata”.

Tale principio è di ordine generale e vale anche per il personale dell’Istituto di credito ricorrente nel presente giudizio di legittimità.

I dubbi di legittimità costituzionale a suo tempo sollevati da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 21439 del 12 dicembre 2007, sono stati superati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 2008.

Peraltro, altri profili di possibile incostituzionalità, richiamati nel controricorso, sono stati vagliati negativamente da questa Corte.

Infatti, nella decisione 16206 del 2009 cit., si è motivato perchè la normativa in questione non implica dubbi di illegittimità costituzionale sotto i profili della ragionevolezza, della lesione dell’autonomia della funzione giurisdizionale, della lesione del diritto di difesa, della difformità di trattamento tra posizioni giuridiche tra loro differenziate, della violazione dei parametri normativi ex artt. 36 e 38 Cost., della lesione dei principi di libertà sindacale, dell’eccesso di delega.

La medesima decisione ha escluso che la disposizione sia censurabile per violazione dell’art. 117 Cost., per violazione dell’obbligo internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione e ratifica della CEDLJ, in riferimento al suo art. 6, comma 1, posto che il principio (a quella norma riconducibile) di non ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo d’influire sulla singola causa o su una determinata categoria di controversie non opera ove l’ingerenza della norma retroattiva sia giustificata da motivi imperiosi di carattere generale (nella specie, il programma di razionalizzazione del nuovo sistema previdenziale conseguente alla privatizzazione degli enti pubblici creditizi ed al trasferimento dei regimi esclusivi o esonerativi al regime speciale INPS, con fissazione di regole uniformi per la perequazione di tutte le pensioni in atto alla data della sua entrata in vigore); nè, infine, appare desumibile, dalla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso le porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la domanda rigettata, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti ed è possibile la decisione nel merito.

L’evoluzione della controversia, il cui esito negativo per la C. deriva da un intervento legislativo successivo alla decisione della Corte di cassazione che le dava ragione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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