Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16786 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13006/2014 R.G. proposto da:

D.V., (C. F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

Fabrizio Di Carlo, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito,

64, presso lo studio dell’Avv. Nicoletta Di Giovanni;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 568/13 della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, depositata il 28 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 gennaio 2021

dal Consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Vilma D. impugnò gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato i propri redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, richiedendo maggiori imposte a titolo di IRPEF e di addizionale regionale e comunale per gli anni 2006, 2007 e 2008, oltre interessi e sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li respinse con sentenza che fu confermata in appello.

3. Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ricorre la D. affidandosi a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

Considerato

che:

1. Con memoria depositata il 17 dicembre 2020 la ricorrente ha presentato richiesta di “estinzione e/o cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate”. Ha affermato, al riguardo, di aver provveduto a completare gli adempimenti connessi alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225, presentata il 21 aprile 2017 EQUISDR-3053086, comunicazione numero 08390201702565064 “per intervenuto totale pagamento del debito rateizzato come da attestazioni allegate” ed ha dichiarato di rinunziare al presente giudizio con spese integralmente compensate, chiedendo la declaratoria di estinzione e/o la cessazione della materia del contendere con spese integralmente compensate.

Con memoria depositata il 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate, premesso che l’Agente della riscossione ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

2. In presenza della dichiarazione della debitrice di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. Sez. 6, 3/10/2018, n. 24083).

3. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. 24083/2018, cit.).

4. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna della

contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. Sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del processo, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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