Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16786 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19287-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SUNERG SOLAR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MANNA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2011 della COMM.TRIB.REG. dell’Umbria,

depositata l’08/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MALOSSINI per delega

dell’Avvocato MANNA che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’improcedibilità,

inammissibilità in subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata l’8.4.2011, notificata il successivo 10.5.2011, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha respinto l’appello principale (proposto dall’Agenzia delle Entrate) e accolto parzialmente quello incidentale (proposto dalla Sunerg Solar srl) avverso la sentenza n. 2/08/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che, previa riunione dei procedimenti, aveva pronunciato sui ricorsi della società contribuente contro due avvisi di accertamento per IRES 2004 e 2005.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con unico motivo, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 88, comma 3, lett. b).

3. Resiste la Sunerg Solar srl con controricorso deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione per decadenza ex art. 325 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente – ed in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione – va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 non massimata), la “previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1 comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente ed implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.

Orbene, nel caso in esame lo stesso ricorrente riferisce che la sentenza impugnata è stata “notificata li 10.5.2011” (v. pag. 1 ricorso), ma non ha provveduto al deposito della copia autentica della sentenza corredata della relazione di notifica.

Il Collegio non ignora che la prima sezione di questa Corte con l’ordinanza n. 1081/2016 depositata il 21.1.2016 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, della questione della procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità. Nel caso di specie, però si è fuori anche da tale ipotesi.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e la parte ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000.00 oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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