Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16785 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Maggioni

Giuseppe e dall’avv. Andrea Cuccia, presso il quale e’ elettivamente

domiciliato in Roma in piazza Augusto Imperatore n. 22;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso

la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; AGENZIA DELLE ENTRATE,

UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 8/33/07, depositata il 19 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“ C.G., medico chirurgo specialista, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 8/33/07, depositata il 19 marzo 2007, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un unico motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., col quale si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonche’ vizio di motivazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale, pur essendo incontestato che il contribuente, chirurgo, svolgeva la propria attivita’, come si legge nella decisione di primo grado trascritta nello “svolgimento del processo”, “senza una propria struttura organizzativa, cioe’ senza dipendenti e/o collaboratori e beni strumentali, in quanto l’equipe e i mezzi tecnici venivano messi a disposizione da cliniche ed ospedali ove egli operava, di per se’ assoggettati ad IRAP”, si riscontra nella specie, nondimeno, l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione derivante dal fatto che il C. svolgeva la propria attivita’ di chirurgo specialista operando, non da solo, ma utilizzando equipe mediche, strutture ospedaliere e mezzi tecnici, essenziali per l’espletamento della sua professione, da lui coordinati per il buon esito delle operazioni” – non e’ conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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