Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16785 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12134/2014 R.G. proposto da:

G.G. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Nino Scripelliti, Elena Bellandi e Ornella Manfredini, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via G.

Avezzana, n. 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 22/16/13 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 18 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 gennaio 2021

dal Consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.G. impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per Euro 61.438,00 rispetto a quelli dichiarati per Euro 16.948,00 e conseguentemente un maggior reddito di impresa e del valore della produzione netta a fini IRAP per l’anno di imposta 2003. L’Ufficio aveva rilevato una grave incongruenza tra i corrispettivi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività (di tassista) dallo stesso praticata, desumendola dall’esiguità degli incassi registrati rispetto alla durata del turno quotidiano (di dodici ore) e alla vocazione turistica del comune (Firenze) in cui aveva svolto il servizio.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato al G. la mancata corrispondenza tra i chilometri risultanti dalle schede carburante e quelli dichiarati come percorsi nello studio di settore per il 2003; che la c.d. resa chilometrica, ovvero il corrispettivo per ogni chilometro percorso nell’esercizio dell’attività, consistente nel rapporto tra ricavi e chilometri dichiarati nello studio di settore, pari ad Euro 0,50 per chilometro, risultava in contrasto con le stesse tariffe praticate per tale servizio ovvero per il tariffario comunale per il 2003 (che prevedeva l’importo di Euro 0,81/km), avuto, altresì, riguardo al costo delle licenze di taxi che, secondo la comune conoscenza, scaturente anche dalle notizie di stampa, oscillava tra il valore di Euro 250.000,00 e quello di Euro 400.000,00.

Sulla scorta di tali rilievi, l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato i corrispettivi e i redditi sulla base di una corsa media stimata in 3,2 chilometri, di un costo medio presunto di Euro 6,87 per corsa e in forza del numero di corse presuntivamente effettuate dal ricorrente nel 2003, ricavato dividendo la percorrenza chilometrica annua dichiarata dal tassista per la corsa media di 3,2 chilometri e moltiplicando il numero delle corse per il presunto costo medio.

L’Ufficio aveva, quindi, abbattuto del 20% i corrispettivi così ricostruiti tenendo conto del fatto che il contribuente svolgeva il turno notturno e del periodo di malattia dallo stesso documentato.

2. La Commissione tributaria provinciale di Firenze accolse parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminandone il reddito in Euro 32.000,00.

La Commissione tributaria regionale, in riforma della pronuncia di primo grado, confermò integralmente l’atto impositivo.

3. Avverso tale pronuncia ricorre G.G. affidandosi a sette motivi. L’Agenzia delle entrate si costituisce tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. Il contribuente deposita memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici d’appello ritenuto erroneamente valido l’avviso di accertamento impugnato, sebbene non fosse stata rispettata la prescrizione che impone di allegare gli atti nello stesso richiamati.

1.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la Commissione tributaria regionale toscana ritenuto che la validità dell’accertamento non fosse pregiudicata dalla omessa attivazione del contraddittorio con il contribuente ai sensi della disposizione suindicata.

1.2. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 156 c.p.c..

Ad avviso del contribuente, i giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistenti i presupposti indicati dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, legittimanti il ricorso all’accertamento analitico induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), supportando, tuttavia, tale assunto mediante affermazioni astratte e generiche, che replicano il dato normativo o giurisprudenziale, e la ripetizione degli elementi indicati nell’accertamento.

1.3. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che la decisione impugnata non tiene conto, ai fini di una corretta distribuzione dell’onere della prova, del fatto che i ricavi dichiarati fossero risultati congrui e coerenti rispetto allo studio di settore per l’anno in contestazione e che, pertanto, sussisteva, in suo favore, una presunzione di normalità reddituale, per superare la quale l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto dare prova di una situazione economica del contribuente diversa da quella dichiarata.

1.4. Con il quinto mezzo si lamenta l’omessa pronuncia su motivi di gravame in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In particolare, G.G. assume che la commissione regionale non si è pronunciata sulla propria doglianza, formulata alla pagina 31 del ricorso in appello – e già avanzata alla pagina 12 del ricorso di primo grado -, con la quale era stato evidenziato un “grossolano errore logico-matematico, pesantemente riflesso sull’esito dell’accertamento”, consistito nell’avere l’Ufficio dapprima determinato la lunghezza della corsa media in 6,4 chilometri (3,2 chilometri con riferimento al percorso di avvicinamento medio a tassametro spento e remunerato da “tariffa iniziale” e 3,2 chilometri con tassametro in funzione e cliente a bordo), per poi utilizzare la lunghezza media di 3,2 chilometri nel calcolo del numero delle corse.

1.5. Con il sesto motivo si lamenta l’omesso esame del verbale della Guardia di Finanza del 1 ottobre 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.6. Con il settimo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente, dopo aver premesso che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), impone al giudice dinanzi al quale sia stato impugnato l’avviso di accertamento una verifica della sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che siano idonee a dimostrare il maggior reddito accertato e che, quindi, non può avvalersi di praesumptiones de praesumpto, stante il divieto di “doppia presunzione”, evidenzia che i dati sui quali risulta essere stata basata la deduzione presuntiva dei ricavi (la percorrenza annua, la corsa media e il costo medio) non costituiscono presunzioni dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., essendo gli stessi “tutt’altro che noti, ma, a loro volta, presunti: ciò sarebbe già connaturato ad un dato qualificato come “medio” e lo è, a maggior ragione, quando non siano addotti o addirittura non esistano (è il caso di specie) elementi fattuali comprovati alla base dell’affermata “medietà” della grandezza numerica calcolata”.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto verte su una questione – relativa alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per non avere il giudice d’appello ritenuto che la mancata allegazione all’avviso di accertamento dei documenti ivi richiamati, ne abbia inficiato la motivazione – che non risulta dalla sentenza impugnata e non indica, in spregio al principio di autosufficienza, l’avvenuta deduzione della medesima questione nel giudizio di merito.

Come più volte chiarito da questa Corte, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, ord. 13/12/2019, n. 32804; Cass. Sez. 1, 22/12/2005, n. 28480).

Nel caso di specie, l’onere suddetto non può ritenersi assolto mediante il riferimento, contenuto nella nota n. 2 della pagina 11 del ricorso, alla censura di mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Altro è, invero, l’onere di allegazione all’atto impositivo dei documenti ivi richiamati per relationem finalizzata a renderne intellegibile la motivazione – in coerenza con la ratio giustificatrice della L. n. 212 del 2000, art. 7, coincidente con la finalità di porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa impositiva e di consentirgli il pieno esercizio delle sue facoltà difensive -, altro è l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria.

3. Per le medesime ragioni neanche il secondo motivo supera il vaglio di ammissibilità, non risultando che la questione dell’omessa attivazione del contraddittorio mediante l’invito a comparire ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, con lo stesso dedotta, sia stata affrontata dalla Commissione tributaria regionale e mancando nel ricorso l’indicazione dell’atto del giudizio di merito nel quale tale questione sia stata formulata.

4. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la nullità della sentenza gravata in ragione dell’astrattezza della motivazione, che a giudizio del ricorrente si è limitata a confermare le ragioni addotte dall’Amministrazione finanziaria in merito alle gravi incongruenze rilevate, è infondato.

Come chiarito da questa Corte, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. Sez. 1, ord. 30/6/2020, n. 13248; Cass. Sez. L, 5/8/2019, n. 20921; Cass. Sez. 6-5, ord. 7/4/2017, n. 9105).

Tale ipotesi non appare configurabile nel caso di specie in cui gli snodi argomentativi della decisione gravata rendono adeguatamente intellegibile il percorso motivazionale seguito dai giudici della commissione di secondo grado, i quali, per un verso, richiamano gli elementi di fatto valorizzati dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento induttivo, qualificandoli come “una corposa serie di elementi presuntivi” muniti, nella loro complessità, dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (pagina 5 della sentenza impugnata), e, per altro verso, ripercorrono i passaggi salienti dell’atto impositivo impugnato prendendo posizione sulle censure formulate dal contribuente (pagina 6 della sentenza).

5. Parimenti infondato si rivela il quarto motivo, con il quale si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, sul presupposto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della congruità e coerenza dei ricavi dichiarati dal G. rispetto agli studi di settore per l’anno di imposta 2003, dalla quale è derivata, in favore del medesimo ricorrente, una presunzione di “normalità reddituale” in forza della quale non è il contribuente a dover superare la presunzione a favore dell’Ufficio, ma è quest’ultimo a dare la prova di una realtà economica diversa rispetto a quella dichiarata.

Come chiarito da questa Corte (v. Cass., Sez. 5, ord. 5/12/2019, n. 31814; Cass. Sez. 5, ord. 19/3/2019, n. 15344), il fatto che l’accertamento tragga spunto da uno studio di settore non esclude che esso possa fondarsi anche su altri elementi giustificativi.

In particolare, un accertamento tributario può ritenersi basato sullo studio di settore soltanto quando trovi in esso il suo fondamento prevalente (Cass. Sez. 5, ord. 5/12/2019, n. 31814, cit.), situazione, questa, non ricorrente quando, come nella specie, all’esito dell’accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità di impresa che abbiano indotto l’ente accertatore ad approfondire l’analisi, riscoprendo altri, e prevalenti, indici rivelatori dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata (cfr. Cass. Sez. 5, 6/6/2019, n. 15344, cit.).

Ne deriva che la corrispondenza del reddito dichiarato agli studi di settore non impedisce all’Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento di maggiori redditi (Cass. Sez. 5, 14/12/2012, n. 23096; Cass. Sez. 5, 24/9/2014, n. 20060) e che, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perchè basata su una contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere dello stesso contribuente dimostrare la iiceità fiscale della suddetta operazione e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi

parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità (Cass. Sez. 5, 14/6/2013, n. 14941; Cass. Sez. 5, ord. 25/10/2017, n. 25257).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno condiviso il ragionamento presuntivo condotto dall’Amministrazione finanziaria sul presupposto che una serie di elementi indiziari rendessero evidente l’inattendibilità dei ricavi registrati dal contribuente.

Non si è, quindi, al cospetto della fattispecie di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, ma di un accertamento induttivo connotato da autonomia rispetto all’accertamento standardizzato, così che, non essendo configurabile una presunzione legale discendente dalla congruità e coerenza della dichiarazione rispetto agli studi di settore, una volta che venga ravvisata l’inattendibilità dei dati dichiarati, l’onere della prova contraria si sposta sul contribuente.

6. Il quinto, il sesto e il settimo mezzo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono, invece, fondati.

Con tali censure il contribuente si duole del fatto che i dati indicati dall’Amministrazione – e quindi dal giudice d’appello – a supporto della deduzione presuntiva dei ricavi (la percorrenza annua, la corsa media e il costo medio) non costituiscono presunzioni dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; denuncia l’omessa considerazione, da parte della commissione regionale, del verbale della Guardia di Finanza di Firenze del 1 ottobre 2009, attraverso il quale si ha conferma dell’inidoneità dei dati predetti ad essere utilizzati come base della ricostruzione induttiva dei ricavi del ricorrente, giacchè da esso risulta che “non esiste negli archivi del Comune di Firenze un vero e proprio studio inerente alla percorrenza media delle corse dei taxi, ma solo un’indagine condotta in via empirica allo scopo di costituire una base di riferimento per la trattativa delle tariffe da applicare con i rappresentanti delle cooperative dei tassisti operanti sul territorio”; lamenta, infine, l’omessa pronuncia, da parte del giudice d’appello, sul motivo con il quale era stato evidenziato che, comunque, l’Amministrazione, nell’avvalersi del dato della corsa media, è incorsa in errore di calcolo.

Ad avviso del contribuente, la Commissione tributaria regionale non ha, quindi, correttamente applicato le disposizioni sulla prova presuntiva per avere avallato l’impiego, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del dato relativo alla lunghezza di una “corsa media” del taxi (ritenuta dall’Ufficio pari a 3,2 chilometri) come parametro per la ricostruzione del reddito, ancorchè lo stesso dato non risultasse supportato da una specifica indagine e, dunque, si mostrasse inidoneo a suffragare la ricostruzione induttiva dei ricavi operata sulla base del numero delle corse presuntivamente effettuate nel corso dell’anno d’imposta in contestazione, ottenuto dividendo i chilometri dichiarati nello studio di settore, come percorsi in quell’anno per lo svolgimento dell’attività, per la percorrenza attribuita ad una corsa media.

Al fine di dimostrare l’inattendibilità del dato in questione, il ricorrente indica le risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Firenze il 1 ottobre 2009 su disposizione della Commissione tributaria regionale della Toscana in altro procedimento vertente su fattispecie analoga alla presente, nel quale si attesta che “non esiste negli archivi del Comune di Firenze un vero e proprio studio inerente alla percorrenza delle corse dei taxi, ma solo una indagine condotta in via empirica allo scopo di costituire una base di riferimento per la trattativa delle tariffe da applicare con i rappresentanti delle cooperative dei tassisti operanti sul territorio”, denunciandone l’omesso esame da parte dei giudici d’appello.

6.1. Va premesso che, in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. Sez. 3, 4/8/2017, n. 19485; Cass. Sez. L, 16/11/2018, n. 29635; Cass. Sez. 3, 20/1/2020, n. 1163).

Con riferimento ai caratteri della gravità, precisione e concordanza che devono connotare necessariamente le presunzioni, le suindicate pronunce hanno chiarito che “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche “lex artis”)”, esprimendo nient’altro che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece, “condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia “certa”” (così Cass. Sez. 3, n. 19485 del 2017, cit.). Infatti, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola dell’inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (così Cass. Sez. 3, n. 17457 del 2007, cit., in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 2, 6/2/2019, n. 3513; Cass. Sez. 2, 31/10/2011, n. 22656). Si ritiene, dunque, che il giudice possa “trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”, dovendosi solo escludere “che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit.).

6.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel confermare l’atto impositivo per cui si controverte, la Commissione tributaria regionale della Toscana si è avvalsa di un ragionamento presuntivo nel quale risulta omessa ogni verifica in ordine alla gravità e concordanza degli elementi indiziari valorizzati.

In particolare, i giudici d’appello hanno dato per scontata l’attendibilità del parametro della “corsa media” utilizzato dall’Ufficio nella ricostruzione dei ricavi.

Infatti, in fattispecie analoghe al caso di specie, concernenti accertamenti a carico di tassisti fiorentini, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che “la mera provenienza del dato dall’ente territoriale – e tanto più, come nel caso di specie, non da un

provvedimento di quest’ultimo, ma da un suo informale comunicato stampa – non equivale di per sè ad elemento che ne conforti l’attendibilità (…)”, e che tale considerazione non può mutare “per mero effetto della pubblicazione dello stesso dato, in conseguenza del comunicato, sulla stampa, in quanto si tratta di circostanza che ne presupponga il vaglio critico” (Cass. Sez. 5, ord. 10/12/2020, n. 28175, che richiama Cass., sez. 5, 16/12/2019, n. 33042; Cass., sez. 5, 2/3/2020, n. 5664; Cass., sez. 5, 19/8/2020, n. 17349). Ancora, sulla medesima linea interpretativa, in un’altra fattispecie analoga a quella che viene in rilievo nel presente giudizio, questa Sezione ha affermato che “(…) al fine di accertare che la percorrenza media delle corse in taxi equivale a quella assunta dall’Amministrazione nell’accertamento, il giudice a quo ricorre ad un’inferenza presuntiva, ex art. 2729 c.c., della quale (omesso ogni riferimento alla gravità e concordanza) esplicita soltanto l’apprezzamento dell’attendibilità, che ritiene sorretto da tre indizi: la provenienza istituzionale della notizia dal Comune di Firenze; la circostanza che essa sia stata riportata dalla stampa; e la mancata contestazione del dato da parte della categoria dei tassisti. Tuttavia, la mera provenienza del dato dall’ente territoriale – e tanto più, come nel caso di specie, non da un provvedimento di quest’ultimo, ma da un suo informale comunicato stampa – non equivale di per sè ad elemento che ne conforti l’attendibilità, se si coniuga alla premessa che la raccolta dello stesso dato, come esplicitato nella motivazione dalla CTR, non è frutto di una specifica indagine. Nè tale considerazione può mutare per mero effetto della pubblicazione dello stesso dato, in conseguenza del comunicato, sulla stampa, in quanto non si tratta di circostanza che ne presupponga un vaglio critico. Del tutto generico, infine, appare il riferimento alla mancata contestazione, scisso da qualsiasi precisazione funzionale e cronologica del contesto nel quale la “categoria” avrebbe dovuto e potuto contestare il dato. La CTR ha quindi errato laddove, nell’accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, ha fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare; ed ha invece concentrato la valutazione dell’attendibilità riferendola esclusivamente, nei termini descritti, alla fonte del dato ed alla sua diffusione” (Cass. Sez. 5, 33042 del 2019, richiamata anche da Cass. Sez. 5, ord. 19/8/2020, n. 17349).

6.3. Tanto premesso, si osserva che il ragionamento inferenziale utilizzato dal Fisco per la ricostruzione del reddito imponibile risulta ancorato su un dato (la lunghezza di 3,2 chilometri della “corsa media”) che, per essere credibile e, quindi, idoneo a garantire il requisito della gravità del ragionamento presuntivo ai sensi dell’art. 2729 c.c., deve essere supportato dalla dimostrazione della sua ricorrenza statistica nel settore economico e nel contesto temporale di riferimento.

Pertanto, la commissione regionale, confermando l’utilizzabilità del suddetto parametro senza verificarne l’attendibilità ed omettendo di esaminare i rilievi critici svolti dal contribuente anche in merito alla correttezza della sua applicazione nel calcolo matematico, è incorso nella violazioni denunciate dal quinto, dal sesto e dal settimo motivo di ricorso.

7. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, perchè proceda, in relazione alle censure accolte, a nuovo esame, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei limiti di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA