Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16785 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15661-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2010 della COMM.TRIB.REG. della

Basilicata, depositata il 30/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

l Con sentenza depositata il 30.4.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 23.7.2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza che, su ricorso del contribuente L.T., aveva annullato per inesistenza della notifica, un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva 2002.

Per giungere a tale conclusione la Commissione Regionale ha rilevato:

– che in caso di notifica dell’avviso di accertamento a mezzo del servizio postale è necessaria apposita relazione, datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale alla copia, con indicazione dell’ufficio postale di spedizione della copia e il numero della raccomandata;

– che la semplice spedizione di un atto a mezzo del servizio postale, in difetto della predetta relazione, non può in alcun modo essere qualificata come notificazione, dovendosi dichiararne l’inesistenza;

– che nel caso in esame l’ufficiale notificatore non aveva scritto la relazione di notificazione sulla copia dell’atto omettendo di conseguenza le altre indicazioni (ufficio di spedizione e numero di raccomandata);

– che anche volendosi qualificare il vizio come nullità e non come inesistenza, non potrebbe trovare applicazione, per effetto della proposizione del ricorso, la sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, trattandosi di notifica di atti tributari che, non essendo atti processuali, ma meramente amministrativi, esplicano solo la potestà impositiva della amministrazione e sono del tutto svincolati dall’eventuale successivo procedimento davanti al giudice competente;

– che in tal caso la proposizione del ricorso non dimostra la contezza e legale scienza dell’atto notificato in tempo utile.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c.; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e L. n. 890 del 1982, art. 3. Sostiene il ricorrente che, come affermato in recenti pronunce (di cui sintetizza le massime), la mancanza della relata di notifica in caso di spedizione dell’atto a mezzo del servizio postale non è causa di inesistenza della notificazione, ma comporta una mera irregolarità. Rileva che l’inesistenza va circoscritta alle sole ipotesi nelle quali, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione del modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato, cioè il raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario e, quindi, la possibilità per quest’ultimo, di esercitare effettivamente il diritto di difesa.

2. Col secondo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 156 c.p.c.. Nel criticare le argomentazioni dei giudici di merito sulla inapplicabilità della sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., l’Ufficio ricorrente osserva, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, che la regola deve trovare applicazione anche con riferimento alla notifica degli avvisi di accertamento perchè il richiamo agli artt. 137 c.p.c. e ss. – operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, include anche la disciplina posta dall’art. 156 che di quelle norme forma parte integrante. Critica infine l’affermazione finale dei giudici di merito secondo cui la costituzione avvenuta proprio per eccepire l’inammissibilità dell’atto notificato inidonea a sanare l’irritualità della notificazione. L’effetto sanante, a suo dire, deve escludersi solo quando la costituzione sia avvenuta in modo invalido in senso lato, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

3. Il ricorso è inammissibile.

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione

inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011 (Rv. 617526; Cass. sez. un. 14 gennaio 2008 n. 627; Cass. 10 aprile 2008 n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1694; Cass. 21 aprile 2010 n. 9487; Cass. 15 giugno 2010 n. 14421; più di recente, v. altresì Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Rv. 633254; Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015 Rv. 636610).

La concessione di un mero rinvio è poi del tutto preclusa, perchè (Cass. sez. un. 627/08 cit.), all’indicazione in udienza della questione dell’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento – cui la Corte è tenuta ex art. 384 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, per i ricorsi avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 – non può conseguire, in caso di omessa immediata produzione, la possibilità di un rinvio al fine di consentire alla parte di provvedervi successivamente: consentire la produzione a seguito di rinvio si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio, ricavabile dal novellato art. 111 Cost., comma 2, secondo il quale i tempi di definizione di un processo non possono essere protratti per sopperire ad omissioni di una parte che devono, in difetto perfino di allegazione dei motivi, qualificarsi assolutamente ingiustificate;

– in secondo luogo, tale carenza di prova sulla validità della notificazione, in cui si risolve la mancata tempestiva produzione dell’avviso ed a cui – come nel caso di specie – sia seguita la richiesta di un mero rinvio, comporta di per sè istantaneamente ed in modo irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, con il consolidamento del diritto della controparte a vedersi dichiarata – in proprio favore – detta inammissibilità – tanto che che violerebbe ingiustificatamente tale diritto un eventuale accoglimento dell’istanza di mero rinvio (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9453/2011 cit.).

La mancanza di attività difensiva del contribuente esime la Corte dal provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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