Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16785 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24477-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIFFERT SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI MARTINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO ACCORDINO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del 1 e 2

motivo, assorbito il 3 motivo di ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MASTROENI per delega

dell’Avvocato ACCORDINO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 25.1.2000, l’Agenzia delle Entrate notificava a Siffert spa, esercente l’attività di produzione e commercializzazione di fitofarmaci, un avviso di accertamento con il quale rettificava in Lire 25.608.000 le perdita che la società aveva dichiarata, a riporto dal precedente anno 1999, per l’importo di Lire 919.478.000; conseguentemente accertava con riguardo all’anno di imposta 2004, la maggiore Ires dovuta.

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 61 del 2009, rideterminando le perdite riportate dal periodo di importa 1999 nel minore importo di Euro 899.463.000.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società si costituiva chiedendo il riconoscimento dell’intera perdita dichiarata nell’anno 1999. La Commissione tributaria regionale con sentenza del n. 109 del 25.7.2011 rigettava l’appello dell’Ufficio ed annullava integralmente l’avviso di accertamento confermando la perdita di Lire 919.478.000 relativa all’anno 1999. Il giudice di appello riteneva la sussistenza del giudicato esterno costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 159 del 12.10.2004, passata in giudicato per acquiescenza dell’Ufficio, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’Iva anno di imposta 1997; in ogni caso decideva nel merito annullando integralmente l’atto impositivo.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per tre motivi.

Siffert spa resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto la sussistenza del giudicato esterno con riferimento alla decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina del 12.10.2004, passata in giudicato, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla sola Iva per l’anno di imposta 1997.

Il motivo è fondato sotto plurimi profili. Con riferimento alla rilevanza del giudicato esterno, questa Corte ha affermato che il principio della autonomia dei singoli periodi di imposta comporta, di regola, che la sentenza pronunciata in riferimento ad un determinato periodo di imposta non fa stato in un periodo di imposta diverso; a tale regola si fa eccezione soltanto qualora la sentenza passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti, si sia pronunciata su elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a più periodi di imposta (da ultimo Sez. 6 5, Ordinanza n. 18875 del 26/09/2016, Rv. 641480 – 01).

Nel caso in esame i requisiti richiesti per l’attribuzione di efficacia esterna al giudicato non ricorrono. Nella sentenza impugna si afferma espressamente che la decisione passata in giudicato si è pronunciata sulla insufficienza delle prove per presunzioni addotte dall’Ufficio nell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1997, elemento per sua natura suscettibile di variazione in relazione ai dati probatori addotti a fondamento in ciascun atto impositivo relativo alle diverse annualità. Inoltre la sentenza passata in giudicato si è pronunciata in relazione all’avviso di accertamento relativo alla sola Iva 1997. In tal caso l’efficacia espansiva del giudicato è ulteriormente preclusa per due concorrenti ragioni: a)le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto.(Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 04/05/2016, Rv. 639650 – 01); b) la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. (Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015, Rv. 635195 – 01).

Pertanto il giudicato formatosi sull’Iva dovuta per l’anno 1997 non può estendersi all’Iva dovuta in relazione ad altri periodi di imposta e non può riguardare imposte di tipo diverso (imposte dirette).

2. Secondo motivo: “difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, nella parte in cui, ha comunque rigettato nel merito l’appello dell’Ufficio ed ha accolto l’appello incidentale della società sulla base di una mera ed apodittica adesione ad altre sentenze di cui non vengono riportati nemmeno gli estremi.

Il motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale ha giustificato l’accoglimento dell’appello incidentale della società con la seguente proposizione: “esiste adeguata motivazione e riferimenti contabili che rendono convincenti le articolate difese della società sia sotto l’aspetto contabile che fiscale”; ha rigettato l’appello dell’Ufficio “accertata l’assenza di ulteriore probante documentazione che possa supportare i tutti i rilievi dell’Ufficio”. Premessa l’insussistenza del giudicato esterno, entrambe le motivazioni si connotano per genericità ed assenza di effettivo contenuto argomentativo, sicchè la sentenza impugnata risulta inficiata dal dedotto vizio di mancanza di motivazione.

3. Terzo motivo:”violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 54, 23 e 49, nonchè degli artt. 112 e 329 c.p.c. e art. 2909 c.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione del giudicato interno poichè la società si era limitata a costituirsi con mero atto di controdeduzioni, chiedendo di rigettare l’appello principale senza impugnare a propria volta nelle forme e nei termini dell’appello incidentale.

Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Nella sentenza impugnata si afferma, con fraseologia atecnica, che la società appellata ” nel merito “reclamava” che venisse riconosciuto legittimo il riporto della intera perdita anno 1999 di Lire 919.478.000″, e “chiedeva il rigetto dell’appello con il riconoscimento della illegittimità dell’avviso di accertamento””: solo “in subordine” chiedeva la conferma della sentenza gravata. Poichè la parte ricorrente, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nè ha trascritto nè ha allegato l’atto con cui la società appellata si è costituita nel giudizio di appello, questa Corte non è posta nella condizione di verificare se la società si sia limitata a depositare semplici controdeduzioni o abbia a propria volta proposto appello incidentale.

In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

 

Accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara inammissibile il terzo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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