Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16785 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28165/2018 proposto da:

E-DISTRIBUZIONE S.P.A., (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato

CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 872/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/08/2018, R.G.N. 505/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO ARMENTANO per delega verbale avvocato CARLO

BOURSIER NIUTTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Agrigento, in riforma della ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, dichiarava la legittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso intimato a T.G. dalla E-Distribuzione s.p.a. il 27.6.2016, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. g), del c.c.n.l. elettrici. La contestazione disciplinare, al cui contenuto si riportava il provvedimento di licenziamento, atteneva alla violazione, in sede di verifica del 21.1.2016, delle prescrizioni interne aziendali ed alla omissione di segnalazione, da parte del T. all’azienda, della situazione effettiva della fornitura di energia elettrica all’utente S.T., come rilevata invece dalla successiva verifica di altro operatore effettuata in data 10.2.2016, condotte che avevano impedito all’azienda di adottare immediatamente le conseguenti iniziative.

2. Con sentenza emessa in data 8.8.2018, all’esito del giudizio di reclamo, la Corte d’appello palermitana, in riforma della decisione di primo grado, annullava l’impugnato licenziamento e, per l’effetto, condannava la società reclamata alla reintegra del T. nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari ad otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del recesso alla reintegrazione.

2.1. Secondo la Corte, la mancanza disciplinare addebitata contemplava due contestuali e concorrenti condotte, ossia l’avere effettuato esclusivamente “a vista” l’accertamento del misuratore dell’utenza della cliente S.T., senza procedere alla rimozione dell’apparecchio per la prova al banco, in contraddittorio con il cliente, ed il non avere segnalato all’azienda, all’esito della visita ispettiva, la anomala situazione effettiva della fornitura, di fatto impedendo iniziative di messa in sicurezza e distacco della fornitura, nonchè il non avere eseguito attività di repertazione del misuratore per successivo controllo al banco di prova. Osservava la Corte di Palermo che, all’esito dell’istruttoria, non erano emersi sufficienti dati fattuali idonei a certificare con verosimile certezza che al momento dell’accesso ispettivo del 21.1.2016 la situazione effettiva dei luoghi fosse quella riscontrata poi dal verificatore C. il 10.2.2016 (manomissione del contatore attraverso l’integrale apertura della calotta, rimozione di tutti i sigilli e realizzazione di un allaccio abusivo utile alla fornitura non misurata di energia).

2.2. Rilevava che, a fronte dell’evidenziata divergenza, sarebbe stato onere della società dimostrare che le accertate anomalie erano già presenti al momento dell’accesso del T. e che la condotta contestata era più limitata rispetto a quella oggetto dell’indagine della Procura della Repubblica di Agrigento, priva di utilità probatoria ai fini di causa.

2.3. La Corte aggiungeva che il T. aveva segnalato che la basetta del misuratore era rotta e che il cassonetto portacontatore era stato spostato, senza autorizzazione, dall’originaria collocazione ed in base a tali emergenze escludeva la sussistenza di uno dei fatti contestati (omessa segnalazione della “situazione effettiva della fornitura”), rilevando come, nell’insussistenza della prima condotta addebitata, l’eventuale permanenza del secondo addebito non poteva condurre da solo all’adozione di una sanzione espulsiva nei confronti del dipendente, stante il chiaro tenore dell’art. 25 c.c.n.l. per i lavoratori addetti al servizio elettrico (pacificamente applicabile alla vicenda per cui era causa), che escludeva il licenziamento nei riguardi del dipendente che non eseguisse gli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale, eseguisse negligentemente il lavoro affidatogli, disattenzione che creasse disservizi o guasti agli impianti, ovvero non provvedesse tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in caso di guasti alle macchine o agli impianti o di irregolarità nell’andamento del servizio, prevedendo per tali ipotesi sanzioni conservative.

2.4. Veniva disatteso dal giudice del gravame il rilievo della società che la scelta del dipendente di effettuare solo una verifica “a vista” dell’impianto S. avesse determinato un’irreversibile lesione del vincolo fiduciario, osservandosi che le Istruzioni Operative n. 71 del dicembre 2013 non prevedevano un obbligo del verificatore di rimuovere il misuratore per procedere ad una verifica in laboratorio, essendone consentito anche un esame visivo ed, in secondo luogo, che la mancanza di prova della volontarietà della condotta ascritta al T. e l’accertamento dei danni da questi eventualmente arrecati alla compagine societaria non erano elementi irrilevanti al fine di giustificare l’impugnato atto di recesso in quanto direttamente incidenti sulla legittimità del licenziamento con preavviso (“sensibile danneggiamento colposo agli impianti o alle attrezzature” “grave pregiudizio all’Azienda a seguito di mancata segnalazione di guasti alle macchine e/o impianti o di irregolarità del servizio”) o del licenziamento senza preavviso (“danneggiamento volontario di materiale di proprietà dell’azienda” “assunzione di comportamenti che possono provocare grave pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti”).

3. Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il T. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa

applicazione dell’art. 25 c.c.n.l. 18.2.2013 per i lavoratori addetti al settore elettrico, testualmente riprodotto nel c.c.n.l. stipulato il 25 gennaio 2017, ed avente decorrenza dal I gennaio 2016, assumendo che, al di là di considerazioni relative agli errori nella valutazione dei fatti compiuta dal giudice del gravame, errori dichiaratamente non sottoponibili al vaglio della cassazione, debba conferirsi rilievo al fatto che la Corte palermitana ha violato l’art. 25 c.c.n.l. 18.2.2013 riprodotto negli stessi termini nel c.c.n.l. successivo – per i lavoratori addetti al settore elettrico, in quanto ha esaminato la condotta del T. non alla luce del codice disciplinare applicabile ai dipendenti ENEL, bensì alla luce di altra norma applicabile ad altre aziende del settore elettrico. Sostiene di avere rilevato sin dalla memoria di costituzione della prima fase del rito di cui alla L. n. 92 del 2012, che il CCNL di categoria prevede in maniera esplicita, all’art. 25, ed esattamente nella dichiarazione a verbale, che eventuali vigenti codici disciplinari esistenti in Azienda si intendono integralmente sostitutivi della normativa di cui al presente paragrafo “criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari”, sicchè, esistendo per l’ENEL un codice disciplinare, era ad esso che la Corte avrebbe dovuto fare riferimento e non a quanto dettato dai criteri di correlazione contenuti nella prima parte del testo dell’art. 25.

1.2. Adduce che, alla stregua di tale ulteriore codice disciplinare esistente in azienda, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che in ENEL era possibile il licenziamento senza preavviso del dipendente che “compie altri atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell’azienda nei suoi confronti”, formula che rinvia sostanzialmente al concetto delineato dal 2119 c. c. Trascrive il contenuto – per la parte di interesse – dell’accordo sindacale nazionale del 28 luglio 1982, prevedente, al punto V, il licenziamento senza preavviso anche per l’ipotesi residuale e di chiusura menzionata.

2. Con il secondo motivo, la società lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., sostenendo che la Corte siciliana sia incorsa nell’errore di limitarsi a valutare l’esistenza di regolamenti e disposizioni aziendali che disciplinano determinate situazioni, senza porsi il problema di esaminare la portata in sè delle violazioni risultate provate. Assume che violare una disposizione o un regolamento che disponga un determinato modo di fare o di agire è una cosa e che violare, invece, una norma di legge o di contratto sia cosa diversa, per cui un verificatore che non effettui correttamente i controlli che gli vengano demandati, in quanto oggetto della sua specifica prestazione lavorativa, pone in essere un comportamento che integra giusta causa di licenziamento in applicazione della previsione di cui all’art. 2119 c.c..

3. Quanto al primo motivo, va osservato che la contestazione ed il conseguente licenziamento, che alla prima faceva richiamo, attenevano alla mancata segnalazione di un prelievo irregolare già in atto da parte dell’utente al momento della verifica effettuata dal T. ed alla effettuazione, nella circostanza, di una verifica a vista del misuratore, senza alcun controllo strumentale necessario per potere affermare la regolare registrazione del gruppo di misura, quanto a tale seconda condotta omissiva ponendosi specifico riferimento alle prescrizioni interne aziendali (Istruzione Operativa n. 71 del dicembre 2013).

4. Tanto premesso, il giudice del gravame ha evidenziato come sia il primo che il secondo fatto enunciato nell’impugnato provvedimento disciplinare, adottato “per i fatti di cui alla citata lettera di contestazione, sia singolarmente che nel complesso considerati” integravano comportamenti per i quali era previsto dal contratto collettivo per i lavoratori addetti al servizio elettrico (pacificamente applicabile) una sanzione conservativa e come nessuno dei due comportamenti avesse trovato riscontro probatorio. Ed invero, quanto al primo, era stato rilevato come non solo spettasse all’azienda dimostrare che le anomalie rilevate da altri verificatori in una successiva ispezione del febbraio 10.2.2016 fossero già state presenti in data 21.1.2016, ma che comunque il T. aveva segnalato che la basetta del misuratore era rotta e che il cassonetto porta contatore era stato spostato, senza autorizzazione, dall’originaria collocazione e, quanto al secondo comportamento, non solo le istruzioni operative consentivano di procedere ad ispezione meramente visiva dei misuratori senza effettuarne necessariamente la rimozione, ma la Corte aveva evidenziato come ai fini della integrazione del comportamento ascritto non vi fossero nè la prova della volontarietà della condotta, nè l’accertamento dei danni arrecati eventualmente alla compagine societaria, pure essendo tali elementi incidenti sulla legittimità del licenziamento, sia con preavviso che senza preavviso.

5. Rispetto a tale ultima autonoma ratio decidendi nessuna censura è formulata, così come non è contestato che il c.c.n.l. di settore prevedesse sanzioni conservative per le condotte enunciate, ritenute anche insussistenti.

6. Su tale piano, descrittivamente indicato, si è sviluppato il contraddittorio nel giudizio di reclamo, sicchè il rilievo effettuato nella presente sede sconta un evidente profilo di novità della questione introdotta, che mira ad una valutazione non specificamente sollecitata già dinanzi al giudice del reclamo relativa ad un codice disciplinare operante presso E- Distribuzione, sulla scorta di quanto ricavabile dal contenuto di dichiarazione a verbale in calce all’art. 25 c.c.n.l. richiamato. In tale dichiarazione, intitolata Codici Disciplinari, è precisato che “Eventuali e vigenti diversi codici disciplinari esistenti in Azienda si intendono integralmente sostitutivi della normativa di cui al presente paragrafo “Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari”.

7. Ciò contravviene al principio secondo cui il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (cfr. Cass. 12.6.2018 n. 15196, Cass. 4.10.2005 n. 19350). Tanto, a prescindere dal rilevo assorbente che, seppure parte vittoriosa in primo grado, la società avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dei rilievi che sulla specifica questione assume come già formulati, con richiamo a quanto eventualmente e specificamente osservato ed evidenziato in memoria di costituzione in sede di gravame, rivelandosi altrimenti come connotata da novità la questione dell’inapplicabilità della norma del c.c.n.l. (art. 25 c.c.n.l. “Criteri di correlazione tra le mancanze dei Lavoratori ed i provvedimenti disciplinari”). Sull’esame di tale disposizione si è basata anche la decisione del giudice di primo grado – pur pervenuto a conclusioni difformi da quelle del giudice di secondo grado – laddove solo nel presente ricorso, per la prima volta, risulta prospettata la erroneità del richiamo ai criteri di correlazione applicati, in nome di differente codice disciplinare valido per l’Azienda in sostituzione dei primi. Peraltro, tale codice disciplinare non risulta depositato, in dispregio del principio secondo cui, nell’ambito della contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (cfr. Cass. SS.UU. n. 21558 del 2009 e n. 23329 del 2009).

Va senz’altro richiamato il principio secondo cui l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369″ ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 195 del 2016, 21554 del 2017, 28893 del 2019; 31396 del 2019).

8. Nella specie, il ricorso per cassazione non contiene alcun elemento utile a far comprendere se il richiamato codice disciplinare sia mai stato depositato in giudizio e dove in atti si trovi. L’istante non ha specificato nel presente ricorso, come prescritto dall’insegnamento di questa Corte innanzi ricordato, l’avvenuta produzione integrale del codice disciplinare richiamato e la sede in cui lo stesso era materialmente rinvenibile all’interno del fascicolo di parte, così non consentendo di procedere allo scrutinio della formulata doglianza.

9. Anche il secondo motivo è inammissibile, prima ancora che da disattendere, oltre che per quanto osservato sulla mancata impugnazione della ratio decidendi basata sulla mancata prova della volontarietà della condotta e del pregiudizio causato all’azienda, in quanto la pronunzia della Corte si fonda sul richiamo alle Istruzioni Operative n. 71 del dicembre 2013, che asseritamente non prevedevano un obbligo del verificatore di rimuovere il misuratore per procedere ad una verifica in laboratorio, essendo consentito anche un esame visivo, ciò che avrebbe dovuto costituire oggetto specifico di censura, atteso che la disposizione richiamata valeva evidentemente a riempire di contenuto l’obbligo anche di legge o contrattualmente assunto dal lavoratore, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.

10. La decisione è conforme a diritto, non realizzandosi alcuna delle ipotesi che avrebbero potuto condurre a diversi esiti del giudizio, secondo i principi enunciati da questa Corte. E’ stato, invero, osservato come nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti ove, solo alcuni di essi risultino dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, a ciò conseguendo che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa (cfr., da ultimo, Cass. 3.12.2019 n. 31529). Nella specie, come precisato dal giudice del gravame, è stata, invero, ritenuta l’insussistenza di entrambe le condotte enunciate nella contestazione e nel provvedimento disciplinare, ciò che esclude le valutazioni residuali indicate dalla citata giurisprudenza di legittimità.

11. Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

12. Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il T. rimasto intimato.

13. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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