Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16784 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato

e presso la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

STUDIO ASSOCIATO DOTTORI COMMERCIALISTI FERRINI, SEGHETTI, LAZZARINI,

SEMPRINI;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 22/20/07, depositata il 21 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 22/20/07, depositata il 21 marzo 2007, che, accogliendo solo parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Rimini (OMISSIS), ha riconosciuto allo Studio associato dottori commercialisti Ferrini, Giglietti, Lazzarini, Semprini il diritto al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2000.

Il contribuente non ha svolto attivita’ nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP, assumendo che l’esercizio in forma associata di una professione liberale sarebbe circostanza di per se’ idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi; con il secondo, per omessa motivazione in ordine alla sussistenza di autonoma organizzazione e, segnatamente, alla rilevata esistenza di spese per lavoro dipendente.

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio abituale di una attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; l’esercizio di un’attivita’ con siffatti requisiti non e’ invece richiesta per le societa’ e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto l’attivita’ esercitata da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Il successivo art. 3, tra i soggetti passivi dell’imposta, che sono coloro che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui all’art. 2, individua espressamente, alla lett. c) del comma 1, le societa’ semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 3, vale a dire “le associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. L’attivita’ esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attivita’ stessa e’ svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (in ogni caso), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo, assorbente, motivo appare manifestamente fondato”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai r sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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