Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16783 del 23/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 16783 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 26397-2008 proposto da:
MARCHETTI & MAMBRINI INIZIATIVE IMMOBILIARI SPA
00881641005, in persona del legale rappresentante
pro-tempore sig. ALESSANDRO MAMBRINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 26-B, presso lo
studio dell’avvocato BEVILACQUA CARMINE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RULLI
MARIA GRAZIA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE ROMA 01057861005, in persona del Sindaco On.le

1

Data pubblicazione: 23/07/2014

GIOVANNI ALEMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato
BIASOTTI MOGLIAllA GIOVANNI FRANCESCO,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato X.
ENRICO giusta procura in calce al controricorso;

dei procuratori speciali e legali rappresentanti p.t.
dott.

TOMMASO CECCON e dott.

ROBERTO SERENA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,
presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

SANTILLI ANGELO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2087/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2008 R.G.N.
9664/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;
udito l’Avvocato ALESSANDRO VERALLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per

GENERALI ASSICURAZIONI SPA 00079760328, in persona

/

l’inammissibilita’, in subordine rigetto.

/

3

Ric.n. 26397/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014

Svolgimento del giudizio.

Nel gennaio 1999 Angelo Santilli conveniva in giudizio il
Comune di Roma chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
da lui subiti nel marzo ’97, a causa di una caduta cagionata da
una sconnessione non visibile del marciapiede di una via

Marchetti & Mambrini spa, nella sua qualità di impresa
appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada, dalla quale
chiedeva di essere manlevata di ogni eventuale condanna. La
Marchetti & Mambrini spa si costituiva in giudizio per chiedere il
rigetto della domanda; chiamava tuttavia in manleva la propria
compagnia assicuratrice Generali S.p.A., la quale eccepiva
l’estraneità del sinistro in oggetto alla copertura di polizza.
Con sentenza n.34655/03 l’adito tribunale di Roma condannava il
Comune al risarcimento dei danni in favore dell’attore, con sua
manleva da parte della Marchetti & Mambrini spa; respingeva, per
contro, la domanda di manleva da quest’ultima proposta nei
confronti di Generali spa, ritenendo il sinistro non coperto dalla
polizza.
Interposto appello da parte della Marchetti & Mambrini spa,
interveniva la sentenza n. 2087 del 19 maggio 2008 con la quale
la corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione viene proposto ricorso per cassazione da
parte della Marchetti & Mambrini Iniziative Immobiliari spa (nuova
denominazione della Marchetti & Mambrini spa) sulla base di un

3 bt

cittadina. Il Comune di Roma otteneva di chiamare in causa la

Ric.n. 26397/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014

unico motivo; resistono con controricorso la Generali spa ed il
Comune di Roma.
Motivi della decisione.
§ 1.1 Lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione degli

1362

contraddittoria

cod.civ.,
motivazione

nonché
su

omessa,
un

punto

insufficiente
decisivo

e

della

controversia.
Ciò perché la corte di appello, nell’escludere dalla copertura
assicurativa il sinistro in oggetto, aveva malamente interpretato
la clausola n. 3 lett.H delle condizioni generali di polizza 10
maggio 91, secondo cui non sarebbero stati coperti i danni verso
terzi “cagionati da opere ed installazioni in genere dopo il loro
compimento, e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori
di manutenzione, riparazione o posa in opera”.

Al contrario, una

corretta applicazione dei criteri di interpretazione del contratto
di cui alle norme citate, ed una più attenta ricostruzione delle
condizioni negoziali avrebbe dovuto indurre la corte di appello a
ritenere nella specie operante la copertura assicurativa della
Generali spa. E ciò, anche in rapporto all’appendice contrattuale
n.1.8, stipulata prima del sinistro, che estendeva (e non
restringeva, come erroneamente ritenuto del giudice di merito) la
nozione di ‘terzo’, oltre che a tutti i soggetti privi di alcun
vincolo con la società assicurata, anche ai dipendenti di altr
ditte che svolgessero attività lavorativa nei medesimi luoghi di
lavoro dei prestatori d’opera della Marchetti & Mambrini spa.
.3 1.2 Il motivo è infondato.
4

articoli

Ric.n. 26397/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014

Nel confermare l’interpretazione già resa dal tribunale, la
corte di appello ha ritenuto che la polizza Generali in oggetto
non coprisse la responsabilità civile della società assicurata per
i danni derivanti a terzi per l’omessa esecuzione di lavori di
manutenzione, riparazione o posa in opera; sicché la copertura

derivanti a terzi in occasione dell’esecuzione dei lavori, ma non
nel periodo successivo alla loro ultimazione. Periodo con riguardo
al quale sorgeva a carico della società appaltatrice un obbligo di
vigilanza ed intervento a tutela indistintamente dei terzi, e non
coperta dalla polizza in oggetto.
Tale conclusione è stata argomentata dalla corte territoriale
(sent.pagg.6,7) sulla base delle seguenti considerazioni: – la
fattispecie era disciplinata dalla clausola n. 3 lettera H delle
condizioni generali di polizza, secondo cui erano testualmente
esclusi i sinistri conseguenti

‘ad omessa esecuzione di lavori di

manutenzione, riparazione o posa in opera’; – tale clausola era a
tal punto chiara ed univoca, nell’escludere l’assicurazione degli
obblighi di vigilanza continua e pronto intervento, da non rendere
necessario il ricorso ad alcun altro criterio ermeneutico

(in

ciò anche in ragione del fatto

claris non fit interpretatio);

che l’appendice n. 1.8 confermava la restrizione della copertura
ai soli danni subiti da terzi, intesi non già in maniera

i

indistinta con riguardo a tutti i soggetti che avessero subit

danni in occasione dell’esecuzione dei lavori, ma soltanto a
coloro che venivano a contatto con il cantiere per ragioni di
5

andava limitata alla sola responsabilità civile per i danni

Ric.n. 26397/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014

lavoro (tanto che, successivamente al sinistro in oggetto, era
stata stipulata un’ulteriore appendice, n.3, che estendeva
appositamente tale nozione, peraltro pur sempre limitata ai danni
verificatisi nell’esecuzione dei lavori di manutenzione, e non
nell’adempimento dell’obbligo continuativo di vigilanza e

La conclusione alla quale il giudice di merito è pervenuto è
dunque in linea con i criteri interpretativi di cui agli articoli
1362 codice civile e, in particolare, con quello relativo alla
ricostruzione della effettiva volontà delle parti.
Nel fare ciò la corte di appello ha adeguatamente valorizzato
la convergenza di vari parametri fondamentali, insiti: – nella
natura e finalità pratica del contratto, costituite dalla
copertura della Marchetti & Mambrini spa dal tipico rischio di
impresa derivante dall’esecuzione dei lavori, non già da eventi
successivi alla loro conclusione e suscettibili di verificarsi in
un arco continuativo ed indefinito di tempo; nella sua
riferibilità al capitolato generale di appalto, nel quale
l’impresa appaltatrice veniva richiesta di procurarsi una polizza
assicurativa RC per i danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, non altrimenti; nel succedersi di
modificazioni del rapporto assicurativo mediante accordi
confermativi (attraverso la definizione della nozione di terzi
tutelati) del fatto che i danni coperti riguardavano in ogni caso
soltanto i sinistri occasionatisi dall’esecuzione dei lavori, non
anche dal difetto colposo di manutenzione e vigilanza sullo stato
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manutenzione).

Ric.n. 26397/08 rg. — Ud. del 21 maggio 2014

delle strade comunali in appalto; – nell’impiego di parole di per
sé univoche e chiarissime nel senso dell’esclusione.
In un simile contesto deve negarsi tanto la lamentata carenza
motivazionale, quanto la dedotta violazione dei canoni
interpretativi ex articolo 1362 cod.civ.; ed è anzi sotto questo

particolare, quale parametro ermeneutico sarebbe stato nella
specie violato.
Deve in definitiva farsi applicazione del principio per cui
“in tema

di

interpretazione del contratto, il procedimento di

qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima
– consistente nella ricerca e nella individuazione della comune
volontà dei contraenti è un tipico accertamento

di

fatto

riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità
solo per vizi di motivazione in relazione al canoni di ermeneutica
contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre
la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà,
come appurata, nello schema legale corrispondente – risolvendosi
nell’applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di
verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene
alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia
per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di
fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla
individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla
sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo”

7

profilo significativo che la censura non espliciti, in

Ric.n. 26397/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014

(Cass. Sez.

3, Sentenza n.

420 del 12/01/2006; in termini Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12946 del 04/06/2007, ed altre).
Nel caso di specie, la censura non contesta un errore di
diritto nella sussunzione della fattispecie – come ricostruita
sulla base della volontà negoziale delle parti – nell’ambito di un

di questo aspetto, un errore di merito nella ricostruzione di tale
volontà negoziale (si è dunque in presenza della ‘prima fase’
decisionale, come richiamata dalla giurisprudenza su riportata).
Ne consegue che, proprio perché implicante un accertamento di
fatto, tale ricostruzione non può essere sindacata in sede di
legittimità; ove, come nel caso di specie,,congruamente motivata.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di
cassazione a favore delle parti controricorrenti; spese che si
liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014
n.55.
Pqm

La Corte
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione che liquida, a favore di ciascuna parte
controricorrente, in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi
ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario
spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nel ‘a camera di consiglio della terza sezione civile
in data 21 maggio 2014.

determinato regime giuridico di natura negoziale; bensì, a monte

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