Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16783 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.07/07/2017), n. 16783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22030/2010 R.G. proposto da:
S.G.B., rappresentato e difeso dagli avv. Guido
Santagostino, con domicilio eletto in Roma, piazza Dante 12, presso
lo studio dell’avv. Silvio Avellano;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– contro ricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, depositata il 18 giugno 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio
2017 dal Consigliere Tedesco Giuseppe.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che decidendo quale giudice di rinvio, ha rigettato l’appello del contribuente in relazione a avvisi di accertamento Iva per gli anni 1993, 1994 e 1995;
che il ricorso è proposto sulla base di tre motivi, i primi tre deducono cumulativamente violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione al n. 5 del medesimo art. 360; il quarto deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
che i quattro motivi di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 – bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto non contengono il quesito di diritto, con riferimento alle censure di violazione di legge, e dal momento di sintesi in relazione alle censure per vizi motivazionale;
che il ricorso è quindi inammissibile.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017