Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16783 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22030/2010 R.G. proposto da:

S.G.B., rappresentato e difeso dagli avv. Guido

Santagostino, con domicilio eletto in Roma, piazza Dante 12, presso

lo studio dell’avv. Silvio Avellano;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, depositata il 18 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio

2017 dal Consigliere Tedesco Giuseppe.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che decidendo quale giudice di rinvio, ha rigettato l’appello del contribuente in relazione a avvisi di accertamento Iva per gli anni 1993, 1994 e 1995;

che il ricorso è proposto sulla base di tre motivi, i primi tre deducono cumulativamente violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione al n. 5 del medesimo art. 360; il quarto deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che i quattro motivi di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 – bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto non contengono il quesito di diritto, con riferimento alle censure di violazione di legge, e dal momento di sintesi in relazione alle censure per vizi motivazionale;

che il ricorso è quindi inammissibile.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA