Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16782 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., C.F., D.E., L.R.

G., M.M., M.E., T.F.,

G.G., C.M., V.M., M.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato VITALE ELIO, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU’, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO

25B, presso lo studio degli avvocati PESSI ROBERTO e GENTILE GIOVANNI

GIUSEPPE, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

D.L.A., F.F., L.A.,

P.F.M., TE.FO.;

– intimati –

sul ricorso 20571-2007 proposto da:

F.F., L.A., P.F.M.,

TE.FO., D.L.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GREGORIANA 54, presso lo studio dell’avvocato CONFORTINI

MASSIMO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU’, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO

25B, presso lo studio degli avvocati PESSI ROBERTO e GENTILE GIOVANNI

GIUSEPPE, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

G.G., D.E., L.R.G., M.

A., T.F., P.G., M.

M., M.E., C.F., C.M., V.

M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 868/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/07/2006 r.g.n. 6746 + 9969/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

uditi gli Avvocati VITALE ELIO e MAURIZIO BENINCASA per delega

MASSIMO CONFORTINI;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, gli odierni ricorrenti, premesso di svolgere attività di medici ortopedici presso l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, chiedevano il riconoscimento della speciale indennità mensile di L. 200.000 oltre a 15 giorni di ferie aggiuntive, prevista dalla L. n. 460 del 1988, art. 1, spettante, a norma dell’art. 17 ACNL Aris-Anmnirs, anche al personale esposto non occasionalmente alle radiazioni ionizzanti.

I ricorrenti deducevano che la citata norma collettiva prevedeva che tale personale fosse individuato da una speciale Commissione; che tale Commissione, riunitasi in data 11 settembre 1992 ed in data 23 aprile 1993, non aveva assunto alcuna determinazione; che i medici ortopedici erano costretti, per la loro particolare attività, ad operare in zone controllate e con inevitabile esposizione al rischio di contaminazione radiologica.

Con sentenza emessa all’udienza del 19 ottobre 2000, il Tribunale di Roma respingeva la domanda.

Il primo giudice riteneva che i ricorrenti, per ottenere la indennità in questione, avrebbero dovuto, prima dettagliatamente dedurre, per ciascuna posizione, le circostanze di fatto poste a base della richiesta e poi provare di essere stati esposti in modo permanente allo stesso rischio radiologico cui è esposto il personale medico e tecnico di radiologia.

Avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto appello, chiedendo l’accoglimento delle originarie domande. Resisteva l’Ospedale “Bambino Gesù”.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 10 luglio 2006, respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propongono due distinti ricorsi i dipendenti indicati in epigrafe, affidati ad otto motivi.

Resiste l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Deve pregiudizialmente procedersi alla riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ed inoltre dichiararsi estinto ex art. 306 c.p.c., il giudizio tra V.M. e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, avendo il primo rinunciato agli atti del presente giudizio, rinuncia ritualmente accettata dal controricorrente.

2.-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, nonchè L. 27 ottobre 1988 n. 460, ex art. 360, comma 1, n. 5, (art. 1, comma 3) e del D.P.R. 20 marzo 1987, n. 270, art. 58 per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’accertamento operato dalla Commissione per il rischio radiologico aveva natura costitutiva del diritto ai benefici) consistenti nel trattamento economico integrativo e nel congedo aggiuntivo, e non già natura meramente dichiarativa di un diritto che, invece, discenderebbe direttamente ed automaticamente dalla legge. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe in alcun modo motivato in ordine a tale dirimente punto della controversia.

Il motivo è infondato.

La L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 (recante modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica) stabilisce infatti al secondo comma che “al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l’indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988”. Al terzo comma che “al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma secondo, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988.

L’individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4”.

L’art. 58 del D.P.R. da ultimo citato prevede, al comma quarto, che “L’accertamento del personale non compreso nel comma primo soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell’unità operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti”.

La corte di merito, invero, non ha ritenuto che in assenza degli accertamenti della Commissione il diritto in questione non potesse essere riconosciuto, ma, valutato anche l’intervento della Corte Costituzionale sul punto (sentenza n. 343 del 1992, secondo cui “la presunzione assoluta di rischio, valevole per il personale medico e tecnico di radiologia, in base alla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 … non esclude, nell’ambito del personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni, la presenza di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico a cui anche esse sono soggette, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia …. ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia”), ha ritenuto non provata l’esposizione dei ricorrenti alle radiazioni ionizzanti nella medesima misura rispetto ai medici radiologi.

Ciò risulta in linea con quanto recentemente affermato da questa Corte in materia (Cass. 24 febbraio 2011 n. 4525), secondo cui “l’indennità di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale, nè temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità.

3. -Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c., degli artt. 2696 e 2697 cod. civ., nonchè della L. 27 ottobre 1988, n. 460 in quanto la Corte di merito non avrebbe argomentato i motivi per i quali solo dal maggio 1995 il personale medico ortopedico si sarebbe trovato esposto al rischio radiologico.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 421 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ. nonchè ex art. 360, comma 1 n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere la Corte d’appello congruamente motivato le ragioni che hanno impedito di accogliere il motivo incentrato sulla valenza probatoria della deliberazione assunta nel 1995, nonchè di “trarre elementi di giudizio dalle verifiche demandate alla Commissione”. Le censure, che stante la loro evidente connessione possono essere congiuntamente trattate, sono inammissibili per sottoporre alla Corte una valutazione in fatto (se in base al positivo accertamento della Commissione dal maggio 1995 possa evincersi la medesima esposizione anche per il periodo precedente) riservata al giudice di merito che sul punto ha adeguatamente motivato considerando che, stante la necessità della prova dell’esposizione specifica per il periodo di causa (gennaio 1988- maggio 1995), l’accertamento dal maggio 1995 non poteva valere per il passato.

Sul punto i ricorrenti si limitano a dolersi della mancata ammissione della documentazione in appello (preclusa dall’art. 437 c.p.c. e che, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, non viene nè allegata nè riprodotta nell’attuale ricorso) o della mancata nomina di un consulente al fine di verificare le effettive modalità di lavoro, censurando, in tal modo, inammissibilmente, l’esercizio di un potere discrezionale rimesso alla valutazione del giudice di merito Cass. 13 marzo 2009 n. 6155).

4. – Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 118, 210, 421 c.p.c., artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la Corte territoriale valutato in alcun modo la condotta dell’Ospedale, il quale avrebbe disatteso, adducendo inappagante giustificazione, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui era destinatario. Anche tale motivo risulta inammissibile, avendo il resistente motivato l’impossibilità di reperire documentazione risalente ad oltre dieci anni addietro, e trattandosi, come detto, di valutazione rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito (ex plurimis, Cass. 18 settembre 2009 n. 20104).

5. – Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per aver la corte di merito affermato la natura parziale ed episodica delle rilevazioni dosimetriche, pur avendole valutate come attendibili ed esaustive ai fini della prova di un’esposizione non rilevante.

Il motivo è inammissibile per sottoporre alla Corte un riesame delle circostanze di fatto. Non risulta neppure al riguardo alcun vizio della motivazione, avendo il giudice di merito linearmente escluso che dai dati in questione risultasse una esposizione rilevante per i fini in parola, non sussistendo così alcuna contraddizione tra i due accertamenti.

I ricorrenti non allegano nè riproducono comunque la documentazione in parola, in contrasto col principio dell’autosufficienza, rendendo sotto questo profilo inammissibile la censura.

Deve comunque ribadirsi che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. 18 luglio 2008 n. 20027; Cass. 9 agosto 2007 n. 17477; Cass. 5 marzo 2007 n. 5066;

Cass. 16 gennaio 2007 n. 828; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3601, tra le tante).

6. -Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 141, 441 c.p.c., nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per aver la Corte indicato, con motivazione solo apparente, le ragioni per le quali doveva reputarsi esplorativa la c.t.u. richiesta dai ricorrenti.

Anche tale motivo risulta infondato, ove si consideri che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario, mentre la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. 13 marzo 2009 n. 6155; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21018; Cass. 5 luglio 2007 n. 15219).

7. – Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., art. 416, 115, 116, 117, 118 c.p.c. nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver la Corte argomentato circa il preteso sopravvenuto mutamento delle mansioni dei medici ortopedici (dal maggio 1995) al fini dell’attribuzione dell’indennità per il periodo precedente al 1995.

Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni svolte al punto 5.

8. – Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè artt. 115,116, 118, 437 c.p.c. per non avere la corte territoriale, pur in presenza di significative piste probatorie, fatto comunque ricorso ai poteri ufficiosi al fine della ricerca della verità materiale, segnatamente ammettendo una c.t.u. e la documentazione inerente la loro attività operatoria.

Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni svolte in precedenza.

Può qui solo evidenziarsi che la documentazione prodotta in appello è stata ritenuta correttamente inammissibile (ex plurimis Cass. sez. un. n. 8202 del 2005), mentre il giudizio di indispensabilità della prova nuova ex art. 437 c.p.c. implica una valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione (Cass, 20 giugno 2006 n. 14133), non risultando nella specie neppure allegati o riprodotti i documenti in questione, in contrasto col principio dell’autosufficienza. Quanto al mancato esercizio dei poteri ufficiosi, occorre osservare che essi, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità (Cass. 25 maggio 2010 n. 12717), non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. 22 luglio 2009 n. 17102; Cass. 21 maggio 2009 n. 11847).

Deve inoltre rimarcarsi che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza dell’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, senza però che il giudice possa porre rimedio ad una totale carenza di allegazione sui fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, potendo soltanto supplire ad eventuali lacune delle risultanze di causa ai fini dell’accertamento della verità materiale (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un. 20 aprile 2005 n. 8202, cui adde, più di recente, ex plurimis: Cass. 26 maggio 2010 n. 12847; Cass. 2 febbraio 2009 n. 2577; Cass. 12 maggio 2006 n. 11039).

Circostanze queste che nella specie debbono escludersi, considerato che la prova documentale, non formatasi successivamente, era ben producibile in primo grado.

9. -I ricorsi vanno dunque respinti.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Quelle inerenti il V. sono liquidate, come da dispositivo, ex art. 306 c.p.c., comma 4, -non sussistendo accordi tra le parti al riguardo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, pari ad Euro 40,00, Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., quanto al procedimento n.r.g. 20571/07, e pari ad Euro 60,00, Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., quanto al procedimento n.r.g. 20020/07.

Dichiara estinto il giudizio tra V.M. e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, liquidando le spese dovute a quest’ultimo in Euro 30,00 per spese, Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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