Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16782 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 15/06/2021), n.16782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7727-2014 proposto da:

MODULA SRL, GREEN NETWORK SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PREFETTI N. 17, presso lo studio dell’avvocato DUCCIO CASCIANI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO STRIZZI, ALESSANDRO

FUSILLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ.

DIST. di BRESCIA, depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. PAOLA MASTROBERNARDINO che ha

chiesto che il ricorso vada accolto nei termini e per le ragioni

esposte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 151/66/13, depositata il 18 settembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da Green Network S.p.a., e da Modula S.r.l., così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso le impugnazioni di avvisi di liquidazione recanti rettifica della base imponibile dell’imposta di registro relativa ad una cessione di ramo aziendale (attività di trading di energia elettrica effettuata nei confronti dell’utenza finale) registrata in data 21 gennaio 2009;

– il giudice del gravame ha rilevato che:

– gli avvisi di rettifica e liquidazione risultavano fondati “sulle risultanze del processo verbale di costatazione della Finanza di Roma” (del 1 dicembre 2009) e, nello specifico, sui “criteri valutativi” di una perizia di stima (del 16 dicembre 2008) che aveva determinato i “corrispettivi da contratti di vendita previsti per l’anno 2009”, corrispettivi che, – quantificati da detta stima in Euro 22.000.000,00, erano stati rideterminati nell’atto di cessione in Euro 16.000.000,00 (importo, questo, risultante dall’inventario posto a fondamento dell’atto di cessione);

– detta perizia di stima era stata corretta da una seconda perizia che, – “effettuata in un secondo tempo… ad operazioni di verifica ormai inoltrate”, – non risultava “adeguatamente motivata”;

– in particolare non risultava “adeguatamente motivato e provato con dati specifici economici aziendali la rimodulazione del margine operativo lordo in margine effettivo di redditività, l’incidenza del calo dei consumi ed in generale l’influenza delle variabili economiche endogene ed esogene dei processi produttivi e dei mercati di sbocco ed assorbimento della produzione, stante la relazione di mera sintesi contenuta nei verbali del consiglio di amministrazione, senza alcun riferimento algoritmico”;

– gli atti impugnati esponevano una compiuta motivazione quanto al criterio di accertamento del maggior valore con riferimento al contenuto di atti già “legalmente ed integralmente” noti alle parti;

2. – Modula S.r.l., e Green Network S.p.a., ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le ricorrenti denunciano omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento a:

– una relazione di stima che (all’ottobre 2009) dava conto di una revisione (al ribasso) dei criteri di stima, impiegati nella precedente valutazione, in ragione di una sensibile riduzione “dei prelievi dei nostri clienti… (di) una contrazione del fatturato inizialmente stimato” (in Euro 328.000.000,00) a fronte di quello inferiore atteso (di circa Euro 260.000.000,00);

– incidenza, sul margine di redditività dei contratti di vendita, “del calo consumi, derivante dalla crisi mondiale dei mercati intervenuta sul fine del 2008”, calo non considerato “nel documento del 16 dicembre 2008 in quanto avente ad oggetto un margine di redditività lordo”;

– rimodulazione del margine operativo lordo (qual valutato con la prima perizia) in margine di redditività effettivo dei contratti di vendita, parametrato (anche) ai costi generali e di struttura (piuttosto che ai soli costi di acquisto dell’energia), quali costi per personale dipendente, spese per prestazioni di servizi, compensi dovuti agli amministratori, maggiori costi per locazione di locali, svalutazione media dei crediti verso clienti, aggravio di spese per oneri finanziari;

– “calo del 26,8% del prezzo medio di borsa dell’energia”;

1.1 – il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la censura di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 111 Cost., comma 6, sull’assunto che la gravata sentenza aveva omesso di esporre le ragioni poste a fondamento del decisum, così recependo le difese svolte da controparte e senza tenere in considerazione alcuna i motivi di appello proposti;

1.2 – col terzo motivo, – che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca la denuncia di violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, – le ricorrenti si dolgono dell’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, – col quale si era esposta la necessità, ai fini di un legittimo accertamento di valore, di una considerazione unitaria dell’azienda ceduta, valutazione inclusiva delle passività e non limitata, dunque, ad una sola componente dell’attivo patrimoniale (il pacchetto clienti oggetto di cessione), – e sul quarto motivo di appello che, per suo conto, recava specifiche censure sul vizio di motivazione degli atti impugnati che non esponevano le ragioni della rettifica di valore avuto riguardo, in specie, a dati di riscontro del valore venale dell’azienda ceduta;

1.3 – col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2697 c.c., sull’assunto che l’accertamento di valore operato dall’Agenzia non trovava fondamento in idonei elementi di riscontro probatorio, e si correlava ad un documento, – la stima del 16 dicembre 2008, – che, in vero, costituiva, – piuttosto che una perizia di stima (nemmeno giurata), oltretutto smentita dalla successiva rivalutazione dell’oggetto della cessione (pacchetto clienti), – mero “documento provvisorio volto al calcolo di un margine prospettico”, secondo un metodo incentrato, – piuttosto che sul margine di redditività effettivo, – sul margine operativo lordo;

1.4 – il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, assumendo le ricorrenti che il giudice del gravame aveva omesso di valutare, perchè ritenuto inammissibile, il parere tecnico prodotto da esse esponenti nel giudizio di appello, laddove detta produzione avrebbe dovuto ritenersi consentita in relazione al contenuto dispositivo di cui all’art. 58, cit.;

2. – I primi quattro motivi di ricorso, – che si prestano ad una congiunta trattazione, siccome afferenti a distinti profili di censure sostanzialmente omogenee, – sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi;

3. – in relazione alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), – qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza è stata pubblicata in data 18 settembre 2013), – la Corte ha statuito che detta riformulazione “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”; e si è, in particolare, rilevato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881);

3.1 – nella fattispecie le ricorrenti, col primo motivo, deducono l’omesso esame, – piuttosto che di fatti decisivi, – di dati istruttori che sottendono una diversa valutazione dell’azienda oggetto di cessione (v. Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983), dati questi la cui decisività (sotto il profilo dei fatti ivi rappresentati), peraltro, non emerge, – avuto riguardo alla loro rilevanza rispetto alla stima valorizzata dall’Ufficio e qual valutata dal giudice del gravame, dalla stessa articolazione del ricorso che, per vero, – nel riproporre gli argomenti probatori impiegati nei gradi di merito, – nemmeno si confronta con lo specifico accertamento operato dal giudice del gravame che, come anticipato, ne ha escluso la concludenza dimostrativa (per difetto di “dati specifici economici aziendali”) con riferimento a “rimodulazione del margine operativo lordo in margine effettivo di redditività,… incidenza del calo dei consumi ed in generale… influenza delle variabili economiche endogene ed esogene dei processi produttivi e dei mercati di sbocco ed assorbimento della produzione, stante la relazione di mera sintesi contenuta nei verbali del consiglio di amministrazione, senza alcun riferimento algoritmico”;

– come, poi, rimarcato dalla Corte, ai fini della determinazione del valore normale dell’azienda ceduta, – e, nella fattispecie, in punto di decisività dei fatti non esaminati, – rileva (anche) il requisito dell’inerenza delle passività aziendali, così che la disciplina di legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4) deve essere intesa nel senso che “in tanto dovrà tenersi conto delle passività aziendali, in quanto queste ultime risultino dalle scritture contabili obbligatorie (o da altri atti con data certa); non anche che le passività effettivamente risultanti in contabilità comportino per ciò solo, in sede di controllo, la diminuzione della base imponibile dell’imposta di registro indipendentemente dalla loro comprovata inerenza all’azienda ceduta.” (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27838);

4. – la gravata sentenza, – nel dar compiutamente conto delle ragioni poste a fondamento del decisum nei termini sopra riassunti, si sottrae, poi, alle censure articolate nei residui motivi di ricorso in quanto:

– deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni perplesse, incomprensibili e, quindi, obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);

– il terzo ed il quarto motivo, sotto una diversa qualificazione formale, per un verso finiscono col riproporre censure di omesso esame, ovvero di violazione di legge, che, in buona sostanza, afferiscono a quegli stessi criteri valutativi che, come si è già detto, il giudice del gravame ha ritenuto preminenti in funzione dei riscontri probatori acquisiti; e, per il restante, espongono l’omesso esame del motivo di appello incentrato sul difetto di motivazione degli atti impugnati che, per converso, il giudice del gravame (disattendendolo) ha specificamente esaminato;

– laddove il precipitato di quest’ultima censura, per come articolata in relazione al dedotto difetto di elementi di riscontro del valore venale dell’azienda ceduta, finisce per riposare sul piano della prova e, dunque, della dimostrazione dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva piuttosto che su quello della (mera) motivazione di un avviso di rettifica e liquidazione;

5. – il quinto motivo di ricorso è anch’esso destituito di fondamento;

– come, difatti, le stesse parti ricorrenti esplicitano nell’esposizione dei fatti di causa (v. a fol. 20 ss.), il parere tecnico in questione altro non costituiva che uno di quei profili di censura che il giudice del gravame ha ritenuto ammissibile in quanto l’atto di appello “illustra approfonditamente e specificatamente le tesi in opposizione alle statuizioni della Sentenza impugnata, senza introdurre prove e motivazioni nuove, ma approfondendo le deduzioni già esposte in sede di primo grado”;

– deduzioni, quelle in discorso, che risultano oggetto delle già esaminate censure di cui al primo motivo e rispetto alle quali la gravata sentenza ha pronunciato negli specifici termini di cui sin qui s’è dato ripetutamente conto;

6. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna le ricorrenti al pagamento in solido, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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