Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16782 del 06/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/08/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/08/2020), n.16782
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 777-2019 proposto da:
D.N.C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIORGIO SCALLI 15, presso lo studio dell’avvocato SARA MEMOLA,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MAURINO, GIANLUCA
SCHIFONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERAI,E DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona del
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE
ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente
contro
S.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1122/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCI
depositata il 10/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA
ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Nel 2008, D.N.C.B. convenne in giudizio S.S., Ina Assitalia s.p.a. e il Ministero della Difesa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione di un sinistro stradale. L’attore dedusse si aver subito un tamponamento dal collega, mentre i due prestavano servizio sulle rispettive motociclette come Brigadieri in forza presso la Caserma di Brindisi.
Ina Assitalia s.p.a. si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Ministero della Difesa e S. rimasero contumace.
Con sentenza n. 2635/2014 il Tribunale di Lecce rigettò la domanda attorca, non ritenendo sufficientemente provata la dinamica del sinistro nonchè contraddittorie le testimonianze rese.
2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 1122/2017, pubblicata il 10/11/2017, ha rigettato l’appello proposto da D.N. avverso la sentenza di prima cure.
I giudici, dopo aver disposto la c.t.u. d’ufficio per verificare la effettiva dinamica del sinistro stradale, hanno ritenuto non adeguatamente provato il fatto, stante la contraddittorietà degli elementi istruttori e non hanno riconosciuto valore di atto pubblico alle relazioni redatte in servizio dai due Brigadieri.
3. Avverso tale pronuncia D.N.C.B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il Ministero della Difesa e Generali Italia S.p.a. resistono con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed errata applicazione dell’art. 2700 c.c., e degli artt. 116 e 221 c.p.c. per aver la Corte di Appello di Lecce violato la fidefacenza degli accertamenti oggettivi effettuati dai verbalizzanti in difetto di apposita querela di falso”. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento quale atto pubblico alla relazione di servizio dei due carabinieri, in quanto tale munito di fede privilegiata superabile solo con la querela di falso.
5. La Corte ritiene di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria.
PQM
la Corte di rinvia la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020