Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16782 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/08/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/08/2020), n.16782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 777-2019 proposto da:

D.N.C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIORGIO SCALLI 15, presso lo studio dell’avvocato SARA MEMOLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MAURINO, GIANLUCA

SCHIFONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERAI,E DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE

ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1122/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCI

depositata il 10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2008, D.N.C.B. convenne in giudizio S.S., Ina Assitalia s.p.a. e il Ministero della Difesa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione di un sinistro stradale. L’attore dedusse si aver subito un tamponamento dal collega, mentre i due prestavano servizio sulle rispettive motociclette come Brigadieri in forza presso la Caserma di Brindisi.

Ina Assitalia s.p.a. si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Ministero della Difesa e S. rimasero contumace.

Con sentenza n. 2635/2014 il Tribunale di Lecce rigettò la domanda attorca, non ritenendo sufficientemente provata la dinamica del sinistro nonchè contraddittorie le testimonianze rese.

2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 1122/2017, pubblicata il 10/11/2017, ha rigettato l’appello proposto da D.N. avverso la sentenza di prima cure.

I giudici, dopo aver disposto la c.t.u. d’ufficio per verificare la effettiva dinamica del sinistro stradale, hanno ritenuto non adeguatamente provato il fatto, stante la contraddittorietà degli elementi istruttori e non hanno riconosciuto valore di atto pubblico alle relazioni redatte in servizio dai due Brigadieri.

3. Avverso tale pronuncia D.N.C.B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Difesa e Generali Italia S.p.a. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed errata applicazione dell’art. 2700 c.c., e degli artt. 116 e 221 c.p.c. per aver la Corte di Appello di Lecce violato la fidefacenza degli accertamenti oggettivi effettuati dai verbalizzanti in difetto di apposita querela di falso”. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento quale atto pubblico alla relazione di servizio dei due carabinieri, in quanto tale munito di fede privilegiata superabile solo con la querela di falso.

5. La Corte ritiene di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria.

PQM

la Corte di rinvia la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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