Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16781 del 23/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 16781 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 21811-2008 proposto da:
NAMIA PASQUALE NMAPQL38C13H224M, domiciliato ex lege
in ROMA, la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato POLIMENI
DOMENICO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente
contro

MULTIASS ASSICURAZIONI SPA , COMMISSARIO LIQUIDATARIO
PAN ASS SPA , CUSENZA ANTONINO;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 23/07/2014

Nonché da:
AURORA

ASSICURAZIONI

SPA

01417330154

quale

incorporante della MULTIASS ASSICURAZIONI SPA in nome
della CONSAP GESTIONE AUTONOMA DEL FONDO DI GARANZIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DEL BORRELLO ANGELO giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

NAMIA

PASQUALE

NMAPQL38C13H224M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo
studio degli avvocati NAPOLITANI SIMONA e SPINOSO
ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
POLIMENI DOMENICO giusta procura speciale a margine
del ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

COMMISSARIO LIQUIDATARIO PAN ASS SPA , CUSENZA
ANTONINO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2007 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/06/2007, R.G.N.
296/2000;

2

140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale,
rigetto del ricorso principale;

3

Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

Svolgimento del giudizio.

Nell’ ottobre 1982 Pasquale Namia conveniva in giudizio
Antonino Cusenza e la Pan Ass spa, chiedendone la condanna in
solido al risarcimento dei danni tutti da lui subiti in occasione
del sinistro stradale verificatosi nel maggio ’78 lungo
l’autostrada Salerno-Reggio Calabria; allorquando la sua vettura
si era scontrata con l’autotreno condotto dal Cusenza che, a causa
di un guasto, si trovava fermo al centro della corsia di marcia,
dietro una curva ed in assenza tanto dei segnalatori ottici di
emergenza quanto del prescritto ‘triangolo’ di veicolo in avaria.
Stante la sopravvenuta sottoposizione a liquidazione coatta
amministrativa della convenuta Pan Ass spa, la causa veniva
dapprima cancellata dal ruolo ex articolo 309 cod.proc.civ., e
quindi riassunta dall’attore nei confronti, tra le altre parti,
della Multiass Assicurazioni spa, in quanto società assicuratrice
subentrante.
Nella costituzione in giudizio di quest’ultima, interveniva la
sentenza n. 112 del 18 febbraio 2000 con la quale l’adito
tribunale di Palmi, in accoglimento della domanda attorea,
dichiarava la responsabilità del Cusenza nella causazione del
sinistro e condannava quest’ultimo, in solido con la Multiass
Assicurazioni spa, al risarcimento dei danni; liquidati – tenuto
conto della quota di coassicurazione (40 %) concernente il
rapporto assicurativo in oggetto – nella somma di lire 9.054.515,
oltre accessori e due terzi delle spese di lite.

4(

Ríc.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

Interposto appello principale dal Namia,
l’erroneo contenimento del

che lamentava

quantum indennitario nei limiti della

quota di coassicurazione, ed appello incidentale dalla Multiass
Assicurazioni spa, interveniva la sentenza n. 176 del 16 giugno
2007 con la quale la corte di appello di Reggio Calabria

parti le spese di lite.
Avverso tale decisione viene dal Namia proposto ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi; ai quali resiste con
controricorso la Aurora Assicurazioni spa (incorporante la
Multiass Assicurazioni spa), che propone altresì ricorso
incidentale sulla base di cinque motivi. Né il Cusenza né la Pan
Ass, in persona del commissario liquidatore, hanno svolto attività
difensiva in questa sede.
Motivi della decisione.
5 l.

Va dato dapprima conto del ricorso incidentale della Aurora

Ass.ni, in quanto involgente questioni preliminari di
procedibilità e merito.
Nel primo motivo, essa deduce violazione e falsa applicazione
dell’articolo 2947 cod.civ., dal momento che la corte di appello
aveva respinto la sua eccezione di prescrizione senza indagare

“a prescindere dall’esistenza di qualsivoglia vincolo successorio
tra la Pan Ass. spa e la MUltiass spa” –

se l’attore avesse

validamente interrotto la prescrizione. Ciò concretava tanto
violazione di legge, quanto omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia.
4

respingeva entrambi i gravami e compensava integralmente tra le

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

Il motivo è infondato poiché non tiene conto – omettendo con
ciò di confutare la vera ratio decidendi della sentenza impugnata
– che la corte di appello, lungi dal non ‘indagare’ sull’esistenza
di un evento

interruttivo della prescrizione,

afferma

esplicitamente (sent.pag.12) che tale evento: – sussisteva, e

di risarcimento nei confronti della originaria impresa
assicuratrice, poi posta in liquidazione coatta amministrativa; doveva valere, non essendo necessaria la riproposizione di una
nuova domanda risarcitoria, anche nei confronti della procedura
concorsuale nonché dell’impresa assicuratrice cessionaria ex

lege

del rapporto.
La decisione adottata sul punto dal giudice di merito è non
solo aliena dal lamentato vizio di carenza motivazionale, ma è
anche giuridicamente corretta; dal momento che l’impresa
cessionaria deve considerarsi un successore a titolo particolare
dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, della
quale assume, nel rapporto contrattuale, la medesima posizione
(Cass. n. 9727 del 14/06/2012). Con la conseguenza, connaturata al
fenomeno successorio, che l’interruzione della prescrizione nei
confronti di quest’ultima deve valere anche per la prima. Ciò
appare del resto conforme a quanto desumibile dall’art. 26
1.990/69 (replicato dall’art.290 d.lvo 209/05) secondo cui: “(…»
l’azione che spetta al danneggiato contro l’impresa designata a
norma dell’articolo 20, nel caso previsto al primo comma
dell’articolo 19, lettera c), è proponibile fino a che non sia
5

doveva segnatamente individuarsi nella proposizione della domanda

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

prescritta

l’azione nei

liquidazione coatta”.

confronti

dell’impresa posta

in

L’istanza della ricorrente incidentale di

‘prescindere dall’esistenza di qualsivoglia vincolo successorio
tra la Pan Ass. spa e la Multiass spa’ è dunque mal posta, giacchè
è proprio nell’affermazione della successione a titolo particolare

del termine prescrizionale, con i relativi effetti conseguenti ad
eventi interruttivi.
§ 2.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la

violazione dell’articolo 8 legge 738/78 dal momento che, in caso
di sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa e cessione del
portafoglio ad altra compagnia assicuratrice, nessuna azione
poteva essere proposta nei confronti di quest’ultima prima del
decorso di sei mesi dall’invio al commissario liquidatore della
società decotta della richiesta d’indennizzo mediante la lettera
AR di cui all’articolo 22 legge 990/69; tale termine non era
stato nella specie rispettato, a nulla rilevando (diversamente da
quanto sostenuto dalla corte di appello) la pregressa pendenza
della lite nei confronti della Pan Ass, atteso che quest’ultima
causa era stata cancellata dal ruolo e successivamente riassunta.
Si tratta di doglianza infondata.
Va qui riaffermato il principio per cui, in tema di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in
cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro
l’impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta
6

nel rapporto assicurativo che trova fondamento l’unitario decorso

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

amministrativa di quest’ultima ed il trasferimento d’ufficio del
suo portafoglio ad altra impresa (ai sensi dell’art. l del d.l. 26
settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 1978, n. 738), il processo, che sia interrotto, può
essere riassunto nei confronti dell’impresa cessionaria in nome e

per le vittime della strada – senza necessità della preventiva
richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo; preventiva
richiesta che è, invece, prescritta dall’art. 8 del citato d.l. n.
576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio
“ex novo” direttamente nei confronti della predetta impresa (nella
sua qualità) (Cass. n. 4492 del 24/02/2011: in termini: Cass., nn.
13767/06, 18091/05, 1832/99, 4145/93).
E’ pacifico che nella fattispecie non si verta di giudizio
risarcitorio introdotto ‘ex novo’ nei confronti dell’impresa
subentrante, ma di riassunzione di un giudizio già proposto nei
confronti dell’impresa assicuratrice poi posta in liquidazione
coatta amministrativa.
Né varrebbe obiettare, con la ricorrente incidentale, che
l’effetto, ai fini in questione, dell’avvenuta proposizione della
domanda risarcitoria originaria verrebbe meno per la cancellazione
della causa dal ruolo; posto che tale situazione – quand’anche non
equiparabile alla ‘pendenza’ del giudizio, ma ad un suo stato
redimibile quiescenza non è nemmeno accostabile a quella
(normativamente rilevante) di assenza di domanda pregressa, poichè
essa consentiva purtuttavia la riassunzione della causa stessa
7

per conto dell’I.N.A. – Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

nell’ambito di un rapporto unitario e di continuità dei suoi
effetti tanto processuali quanto sostanziali. In definitiva, la
soluzione del problema deve qui discendere dal presupposto per cui
la riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un
semplice atto di impulso processuale, che non determina

rendere possibile la prosecuzione di quello originario
(Cass. n. 9247 del 25/06/2002).
Soccorre dunque qui la stessa

ratio

legislativa di non

necessità – in ipotesi di giudizio già introdotto nei confronti
dell’impresa assicuratrice poi posta in liquidazione coatta
amministrativa – della preventiva richiesta risarcitoria mediante
lettera AR ex art.22 cit..
.5 3 Con il terzo motivo di ricorso incidentale, Aurora lamenta
violazione dell’articolo 4 della legge 738/78 e dell’articolo 100
cod.proc.civ., poiché la corte di appello aveva erroneamente
respinto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva in
quanto evocata in giudizio in proprio, non già nella sua qualità
di mero rappresentante processuale di INA (poi Consap), ente

l’instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l’unico scopo di

preposto alla gestione dell’apposito Fondo di garanzia vittime
della strada. Ciò comportava la violazione delle norme suddette,
nonché l’inesatta identificazione del soggetto legittimato passivo

)/

all’indennizzo.
La corte di appello ha correttamente ritenuto infondata questa
tesi; dal momento che la citazione in giudizio dell’impresa
designata nell’omissione della sua qualità di rappresentante
8

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

dell’ente preposto alla gestione del Fondo non concretava difetto
sostanziale dei requisiti identificativi della

vocatio in jus.

L’omessa specificazione del fatto che la Multiass venisse citata
in riassunzione nella sua qualità di rappresentante del Fondo di
garanzia vittime della strada, in altri termini, si risolveva – a

che non dava adito a dubbi di sorta sul fatto che la convenuta non
potesse essere evocata in giudizio che in tale qualità. Tanto più
che si trattava di riassunzione dello stesso giudizio già proposto
nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa (anche questa evocata in persona del commissario
liquidatore), e con riguardo al quale la veste di rappresentante
del Fondo (e non di responsabile diretto) si basava
sull’applicazione della normativa di riferimento (art.4 3^ co.
1.738/78). Sicchè condivisibile deve reputarsi l’affermazione del
giudice di merito secondo cui l’omessa esplicitazione non era tale
da far dubitare della volontà del danneggiato di coinvolgere la
convenuta in riassunzione nella sua predetta veste; con effettiva
legittimazione passiva della medesima,

“sia pure mediante il

riferimento alle norme che regolano la posizione dell’impresa
designata e del fondo di garanzia”.
4.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, Aurora lamenta

violazione dell’articolo 2054 cod.civ. ed omessa ed illogica
motivazione circa un punto decisivo della controversia, là dove la
corte di appello – recependo acriticamente la considerazione del
tribunale in ordine alla levità del danno riportato dal Namia 9

detta della Corte territoriale – in una mera imprecisione formale

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

aveva escluso nella specie la presunzione di colpa paritetica ex
articolo 2054 cod.civ.. Tale conclusione urtava con altri
preminenti parametri, atteso che il Namia aveva concorso a causare
il sinistro procedendo a velocità inadeguata e comunque con
condotta imprudente, tale da impedirgli di evitare l’impatto con

agevole, dal momento che l’impatto si era verificato in un’ampia
curva con visuale libera.
Si tratta di censura inammissibile perché relativa a
valutazione probatoria nella ricostruzione del fatto.
Ciò è reso evidente dagli stessi elementi dedotti a fondamento
del motivo di ricorso, tutti basati sull’ affermazione della colpa
concorrente del Namia ex art.2054 cod.civ. in esito ad una
rivisitazione della vicenda quanto, in particolare, a: – velocità
inadeguata; – impatto in curva ampia con libera visibilità;

utilizzo dei dispositivi di illuminazione da parte di entrambi i
veicoli coinvolti; – possibilità di evitare l’impatto mediante
adeguata azione frenante o spostamento su altra corsia di marcia.
Sul piano della carenza motivazionale, poi, non è nemmeno
esatto affermare che la corte di appello abbia confermato
l’inadeguata valutazione resa dal primo giudice senza rilevare che
quest’ultimo aveva escluso la presunzione di colpa paritetica del
Namia in forza della sola levità dei danni riportati. Va infatti
affermato, in sede di ricostruzione della fattispecie processuale,
che il superamento del concorso di colpa ex art.2054 cod.civ. era
stato dal tribunale basato sulla più ampia considerazione di tutti
10

l’autotreno fermo sulla corsia di marcia; operazione di per sè

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

gli elementi della fattispecie,

comprensivi della mancata

apposizione da parte del Cusenza del ‘triangolo’ di veicolo in
avaria, pur essendosi il suo mezzo fermato su corsia di marcia, ed
in curva. Sì che il parametro della modesta entità delle lesioni
riportate dal Namia deponeva unicamente a ragionevolmente

velocità eccessiva.
La presente censura – fermi restando, in presenza di congrua
motivazione, i limiti di sindacato in sede di legittimità dei
risvolti prettamente fattuali della vicenda – non può dunque
trovare ingresso.

.5 5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, Aurora lamenta
omessa pronuncia in ordine ai massimali nella specie applicabili,
nonché violazione dell’articolo 4 legge 738/78, posto che la corte
di appello non aveva attribuito alcun rilievo al fatto che la
responsabilità dell’assicuratore era nella specie operativa nei
limiti del massimale vigente al momento del sinistro, ex articolo
4 cit.. Ciò aveva determinato la condanna della compagnia
assicuratrice al risarcimento dei danni alle cose per lire
11.060.289 (oltre a fermo tecnico), nonostante la presenza di un
massimale di lire 3 milioni.
Il motivo non può trovare accoglimento.
E’ vero che il primo giudice aveva qui fatto applicazione del
principio per cui il limite legale di massimale, costituendo
eccezione in senso proprio, andava dedotto e provato dall’impresa
assicuratrice; anche perché portato da provvedimenti (DPR di
11

escludere che lo stesso potesse, in quella situazione, procedere a

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

aggiornamento) aventi natura di atti amministrativi e non
normativi e, dunque, non conoscibili né applicabili d’ufficio dal
giudice (Cass.5.7.1999 n.6933; Cass. 29.9.1999 n.10765). Ed è
altrettanto vero che tale principio risulta essere stato superato
dal successivo opposto orientamento di legittimità, in forza del

subentrata ad altra posta in liquidazione coatta amministrativa,
tale limite – portato da atti normativi e non integrante mero
elemento impeditivo – è rilevabile anche d’ufficio dal giudice
(Cass.1.3.2001 n. 2991; Cass. 29.3.2006 n.7247 ed altre).
Purtuttavia, la decisione del tribunale sul punto – basata
sull’affermazione secondo cui l’impresa non aveva dato, com’era
suo onere, la prova del massimale nella specie applicabile – non
risulta essere stata fatta oggetto di censura in appello.
Della formulazione di un siffatto motivo di gravame non vi è
traccia nella sentenza qui impugnata che, pure, espone
analiticamente anche i motivi di appello incidentale (sent.pag.89); e lo stesso motivo di ricorso in esame riconosce
implicitamente che nessuna censura venne proposta in appello sotto
questo profilo, limitandosi ad assumere che esso dovrebbe comunque
essere rilevato d’ufficio.
In tale situazione, la rilevabilità d’ufficio del contenimento
dell’indennizzo entro il limite del massimale legale – questione
fatta oggetto di specifico dibattito in primo grado, sotto il
profilo del quantum indennizzabile – trova invece preclusione nel
giudicato interno che si è formato sulla relativa statuizione del
12

quale, nel caso di rapporto assicurativo instaurato con l’impresa

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. dei 21 maggio 2014.

tribunale, al cui orientamento l’impresa ha prestato acquiescenza
in appello.
§ 6.

Venendo ora al ricorso principale del Namia, si ritiene di

dover prima affrontare, per ragioni logiche, il terzo motivo di
ricorso principale, con il

quale si denuncia violazione e

falsa

articoli 115 e 116 cod.proc.oiv., atteso che la corte di appello
aveva confermato la sussistenza nella specie del contratto di
coassicurazione, ritenendolo provato sulla scorta di due
produzioni documentali (una scheda di protocollazione del sinistro
ed un estratto del registro dei sinistri denunciati) in realtà
privi di efficacia dimostrativa e, per giunta, relativi
all’assicurazione dell’automotrice del Cusenza, non già a quella
del rimorchio (veicolo contro il quale si era verificato
l’impatto).
La doglianza è infondata.
La corte di appello non dà conto di una controversia tra le
parti sulla effettiva conclusione di un contratto di coassicurazione applicabile nella fattispecie; né il motivo di
ricorso qui in esame indica se ed in quali termini tale
controversia sussistesse. Esso, in particolare, non contesta la
ricostruzione operata dalla corte territoriale del motivo

di

appello formulato dal Namia in ordine alla co-assicurazione
(sent.pag.7); mirato sugli effetti, e non sulla conclusione in sé,
di quest’ultima.

13

applicazione degli articoli 2697 e 1888 cod.civ., nonché degli

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

Dalla sentenza della corte di appello risulta infatti
chiaramente che il motivo di gravame proposto sul punto dal Namia
non riguardava affatto la conclusione tra le parti della
coassicurazione, ma la sua opponibilità al danneggiato; va anzi
considerato che nel momento in cui il Namia contestava
esclusivamente tale opponibilità, sostenendo la responsabilità di
Pan Ass. per l’intero massimale, stante la rilevanza meramente
interna della ripartizione di quote tra i vari coassicuratori, ne
affermava implicitamente, per ciò soltanto, l’effettiva
conclusione.
In ogni caso, l’effettiva sussistenza nella specie di un
contratto di coassicurazione è stata dalla corte di appello
ritenuta pacifica in ragione della documentazione in atti
(ritenuta valevole quale prova scritta); valutata sia

ex se,

sia

in rapporto proprio alla mancata contestazione di questo aspetto
specifico.
Inammissibile sarebbe dunque, in questa sede di legittimità,
una nuova valutazione probatoria di tale circostanza; per sua
natura riservata al giudice di merito.
§ 7.1

Appurata l’effettiva conclusione del contratto di co-

assicurazione, vanno affrontate le censure con le quali il Namia
ne contesta l’opponibilità (sotto il profilo del contenimento loro
quota dell’indennizzo da lui richiesto) nei suoi riguardi.
Con il primo motivo di ricorso, in particolare, egli lamenta
violazione e falsa applicazione degli articoli 1911 cod.civ.,
nonché 7 e 18 legge 990/69, dal momento che la corte di appello
14

.

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

aveva confermato l’erronea decisione con la quale il tribunale
aveva ritenuto opponibili ad esso danneggiato i limiti di
indennizzo derivanti dal contratto di co-assicurazione; contratto
in realtà rilevante solo nell’ambito del rapporto interno tra
assicurato ed assicuratore, non anche nei confronti del terzo

risultava dal contrassegno apposto sull’autotreno del Cusenza,
contenente soltanto gli estremi – come emergeva anche dal verbale
della polizia stradale – del contratto di assicurazione con la Pan
Ass.
Con il

secondo motivo di

ricorso,

egli

lamenta la

contraddittoria ed omessa motivazione in ordine al medesimo
aspetto; posto che la corte di appello non aveva distinto,
nell’applicare l’articolo 1911 cit., il rapporto tra assicurato ed
assicuratore, e quello tra il terzo danneggiato e l’assicuratore
raggiunto da azione diretta.
§ 7.2

Questi due motivi di ricorso sono suscettibili di

trattazione unitaria perché entrambi incentrati ora come
violazione normativa ed ora come carenza motivazionale, ex
articolo 360, 1″ co.nn.3) e 5) cod.proc.civ. – sulla limitazione
dell’indennizzo in ragione della quota di coassicurazione gravante
sulla sola assicuratrice convenuta (nella specie: 40 %).
Essi sono fondati.
Il ragionamento della corte di appello (sent.pag.10) che ha
equiparato, applicando alla fattispecie l’art.1911 cod.civ., il

15

danneggiato. Tanto più che il rapporto di coassicurazione non

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

rapporto

‘assicuratore assicurato’

a

quello

‘assicuratore-

danneggiato’ nell’assicurazione per la RCA, non è corretto.
Resta fermo il principio in base al quale il contratto di
coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù
dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni

con l’assicurato; con conseguente assunzione soltanto “pro quota”
dell’obbligo di pagare l’indennità; e senza che tra i vari coassicuratori si stabilisca, pur in presenza di un contratto
unitario, un vincolo di solidarietà. Sicchè in tanto il singolo
co-assicuratore potrà essere chiamato a pagare l’intero (salvo
regresso) in quanto venga intimato quale delegatario nel rapporto,
in forza di specifica clausola di ‘gestione’, di ‘rappresentanza’
o di ‘guida’ (Cass. n. 14590 del 12/07/2005; Cass. n. 1754 del
28/01/2005; Cass. n. 9786 del 16/09/1995 ed altre).
Tale regola non trova tuttavia applicazione nella diversa
fattispecie nella quale chi agisca nei confronti del
coassicuratore non sia l’assicurato, ma il danneggiato in forza di
azione diretta ex art.18 1.990/69. In tal caso, non rileva quanto
previsto in via generale dal codice civile nell’ambito del
rapporto interno di coassicurazione, bensì il regime di maggior
tutela del danneggiato (quanto ad affidamento, ed effettività del
suo diritto) di cui alla normativa speciale.
Segnatamente, il danneggiato ha titolo per agire direttamente
nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile come
identificabile sulla base del contrassegno da lui emesso – in una
16

soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

• con il certificato assicurativo – ed apposto sul veicolo ex art.7
1.990/69.
Il contrassegno – che, nel caso di specie, pacificamente non
recava menzione alcuna della coassicurazione, ma soltanto di
Pan.Ass. quale assicuratore unico, così come risultante anche dal

nell’incidente – vincola l’assicuratore in esso indicato; e
legittima il danneggiato, in forza del combinato disposto
dell’art. 7 cit. e dell’art. 1901 cod. civ., al risarcimento
indipendentemente dai limiti interni di efficacia e di
ripartizione del massimale nel rapporto assicurativo, oltre che
dalla stessa validità di quest’ultimo. Giacchè ciò che è dirimente
– nel rapporto con il danneggiato che agisca in via diretta soltanto l’autenticità del contrassegno stesso (ex

multis:

Cass.

n. 25130 del 13/12/2010); nel caso di specie non messa in
discussione dalla compagnia.
Ciò posto, l’assicuratore così individuato risponde, in via di
azione diretta ex art.18 cit., entro i limiti delle somme per le
quali è stata stipulata l’assicurazione; intendendosi per tali
quelli del massimale unitariamente ed indistintamente ascritto al
rapporto assicurativo.
Nè vi è ragione per addivenire ad una differente conclusione
nell’ipotesi in cui, come nella specie, il limite di massimale
derivi non dalla determinazione convenzionale di polizza, bensì
direttamente dalla legge nell’intervento del Fondo di garanzia.
Chè anzi, in tale ipotesi, il sovrapporsi del regime legale di
17

rapporto della Polizia Stradale di Reggio Calabria intervenuta

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

tutela a quello pattizio costituisce

se mai

argomento

ulteriore a sostegno di quanto finora affermato.
Va d’altra parte osservato che – nei limiti del massimale così
unitariamente considerato – l’assicuratore non
1.990/69 (poi art.144 d.lvo 209/05)

puo’, ex art.18

“opporre al danneggiato, che

contratto”.
Se è vero che il divieto non opera con riguardo alle eccezioni
di nullità o inesistenza del contratto (da ultimo: Cass. n.14410
del 30/06/2011), altrettanto indubbio è che l’eccezione relativa
alla ripartizione per quote interne di coassicurazione non rientra
tra queste ultime, perché di mera inefficacia parziale della
copertura.
Resta tuttavia fermo in capo all’assicuratore il

“diritto di

rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe
avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione”.

E’ dunque in sede di rivalsa – e, pertanto, di

rapporto interno con l’assicurato ovvero di regresso nel
rapporto con gli altri coassicuratori, che trova attuazione,
secondo la disciplina generale, il su ricordato principio di
autonomia dei rapporti e di limitatezza

pro quota

di cui

all’art.1911 cod.civ..
Ne deriva che, in accoglimento delle due censure qui in esame,
la sentenza della corte di appello dovrà essere sul punto cassata,
con affermazione della responsabilità della compagnia

18

agisce direttamente nel suoi confronti, eccezioni derivanti dal

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. dei 21 maggio 2014.

assicuratrice per l’intero risarcimento, ed indipendentemente dai
limiti derivanti dalla coassicurazione.
Poiché la misura di tale responsabilità risulta dagli atti
senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto – lire
22.636.289, pari ad euro 11.690,67, corrispondenti al 100 % di

di

merito in

ragione del 40 % – sussistono i presupposti per far luogo alla
decisione della causa nel merito ex art.384 cod.proc.civ.; con
conseguente condanna di Aurora Ass.ni al pagamento della suddetta
maggior somma, oltre accessori come stabiliti dal giudice di
merito (v.sent.appello, pag.6).
Nella considerazione unitaria dell’esito della lite, ed in
ragione della oggettiva delicatezza e novità della questione
giuridica concernente il rapporto tra azione diretta del
danneggiato RCA e contratto di coassicurazione ex art.1911
cod.civ., si ravvisano elementi (in assorbimento del quarto motivo
di ricorso del Namia) per addivenire alla compensazione integrale
delle spese di lite tra le parti; e ciò con riguardo a tutti i
gradi del giudizio.
Pqm

La Corte
rigetta il ricorso incidentale;
accoglie il »primo ed il secondo motivo del ricorso
principale;
cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, condanna Aurora Assicurazioni spa al
19

quanto liquidato in linea capitale dal giudice

Ric.n. 21811/08 rg. – Ud. del 21 maggio 2014.

pagamento della somma di euro 11.690,67 (lire 22.636.289),
oltre accessori come stabiliti dal giudice di merito;
compensa le spese dei gradi di merito e del presente
giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile

in data 21 maggi 2014.

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