Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16781 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 2618 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

s.p.a. SAIMA AVANDERO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dagli avvocati Giovanni Scarpa e Claudio Lucisano, presso

lo studio dei quali in Roma, alla via Crescenzio, n. 91,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 45, depositata in data 16 dicembre

2013, n. 436/45/13;

udita la relazione sulla causa svolta in camera di consiglio in data

27 giugno 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

sentiti per la contribuente gli avvocati Claudio Lucisano e Giovanni

Scarpa e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

sentito il sostituto procuratore generale CUOMO Luigi, che ha

concluso per la cessazione della materia del contendere.

Fatto

L’Agenzia delle dogane ha notificato alla società un invito al pagamento col quale ha ad essa contestato l’omessa liquidazione ed il conseguente omesso versamento dell’iva all’importazione per gli anni 2004 e 2006. A fondamento dell’invito v’è la contestazione dell’indebito utilizzo del regime correlato al deposito fiscale iva, in quanto, nella prospettazione dell’ufficio, la merce oggetto d’importazione non è stata fisicamente introdotta nel deposito, benchè lo sdoganamento fosse avvenuto senza il pagamento dell’iva in dogana.

La contribuente ha impugnato l’avviso, senza successo nè in primo, nè in secondo grado. In particolare, il giudice d’appello ha fatto leva sulla qualità di obbligata solidale della contribuente e sulla legittimità della sanzione, scaturente dalla violazione consistita nell’introduzione meramente virtuale della merce nel deposito iva, escludendo altresì la sussistenza di obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme in considerazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia non replica con difese scritte. La contribuente deposita documentazione in vista dell’udienza.

Diritto

1.- Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto con provvedimento n. 22564/RU del 25 maggio 2015, l’Agenzia delle dogane ha disposto l’annullamento dell’invito a pagamento prot. n. 6902/RU del 20 febbraio 2009, dall’impugnazione del quale è scaturito l’odierno giudizio, nonchè lo sgravio della conseguente cartella di pagamento n. (OMISSIS), a seguito della pronuncia della sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014, in causa C-272/13, Equoland Soc. coop. a r.l.

2.- Ne conseguono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la compensazione delle spese.

PQM

la Corte:

dichiara cessata la materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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