Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16781 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 22/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13443/2010 R.G. proposto da:

Sigla Snc di G.F. & C., rappresentata e difesa dal

Avv. Riziero Angeletti, con domicilio eletto presso il medesimo, in

Roma, Piazza Acilia n. 3, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione

tributaria regionale del Lazio n. 77/21/09, depositata il 02 aprile

2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– la società Sigla Snc di S. & C. ricorre per cassazione contro la decisione della CTR del Lazio, che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva ritenuto, salvo che per alcune voci, la fondatezza della pretesa erariale in ordine alla deducibilità dei costi per operazioni premio, denunciando, con un unico motivo, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 116 c.p.c..

– l’Agenzia delle entrate con ricorso incidentale denuncia, a propria volta, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo ai costi ritenuti deducibili;

– va preliminarmente rilevato che la decisione d’appello (come pure quella di primo grado) è stata pronunciata nei confronti, oltre che della società, anche dei singoli soci, L.D. e F.G., non presenti nel giudizio di cassazione, sicchè è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio.

PQM

 

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, da effettuare nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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