Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16781 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31825-2018 proposto da:

S.C., M.M., C.A.,

F.E.P., R.G., D.S.M.E.,

SC.AL.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PINELLI, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati DENISE MARIA CARUSO, FRANCESCO

CARONIA;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22,

presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO REINA;

– controricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 408/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe, tutti frequentanti la scuola di specializzazione della facoltà di medicina presso l’università di Catania per la durata di cinque anni in epoca precedente al 2006, volta al riconoscimento delle differenze retributive, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., da quantificarsi nei termini di cui al D.P.C.M. 7 marzo 2007 e, in subordine, in applicazione diretta della normativa comunitaria, al riconoscimento del diritto all’adeguata retribuzione o al trattamento previsto per gli specializzandi a far tempo dall’ottobre 2006, oltre che, in ulteriore subordine, all’accertamento della responsabilità dello Stato italiano per tardiva attuazione delle direttive comunitarie e conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni;

la Corte territoriale escludeva la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, poichè la causa del rapporto era da ravvisare in via esclusiva nella formazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.; escludeva la disapplicazione della normativa interna e l’estensione retroattiva della disciplina di cui alla L. n. 266 del 2005; escludeva anche l’inadempimento della direttiva 93/16, poichè quest’ultima, come stabilito dalla Corte di giustizia, pur ponendo l’obbligo incondizionato a che la formazione dello specializzando fosse a tempo pieno e retribuita, non conteneva una definizione comunitaria di remunerazione adeguata; reputava, di conseguenza, infondata la pretesa risarcitoria, per mancata o tardiva attuazione della direttiva, dal momento che la discrezionalità attribuita al legislatore esclude qualsiasi adempimento incolpevole, e, sulla base delle stesse premesse, escludeva anche la spettanza dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio;

avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe sulla base di sette motivi, illustrati con memoria;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri (costituita unitamente al Ministero Istruzione Università e Ricerca, al Ministero della Salute, al Ministero Economia e Finanze) e l’Università degli studi di Catania resistono in giudizio con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e dell’art. 119 disp. att. c.p.c., osservando che la sentenza impedisce di individuare la qualità di relatore ed estensore tra i membri del collegio ed è viziata per essere sottoscritta dal solo Presidente, senza che tale sottoscrizione sia accompagnata dall’indicazione “estensore”;

in effetti dall’esame della sentenza si evince che nel dispositivo in essa riportato l’indicazione del Presidente, unico sottoscrittore, non è accompagnata dalla precisazione della sua qualità di estensore, nè tale qualità risulta attribuita al Presidente nell’intestazione della sentenza medesima, mentre, come evidenziato nelle note di parte ricorrente, nell’intestazione del dispositivo dalla sentenza letto in udienza è indicata la qualità di relatore riferita al Presidente;

assume, quindi, valenza nomofilattica la questione, posta nel caso in esame, relativa all’applicazione, nella descritta situazione – in cui la qualità di relatore del presidente è riportata solo nel dispositivo letto in udienza – del principio costantemente affermato da questa Corte in tema di nullità della sentenza firmata dal Presidente che non risulti cumulare in sè anche la qualità di estensore, sintetizzato nella massima che segue: “ai sensi dell’art. 132 c.p.c., la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del presidente e dell’estensore; qualora essa rechi solo la firma del presidente che non risulti cumulare in sè anche la qualità di estensore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende la sentenza medesima viziata dalla nullità insanabile di cui all’art. 161 c.p.c., comma 2; tale nullità può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, può essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e rimessione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione.” (Cass. 24/06/2004 n. 11739, conforme Cass. 08/11/2010 n. 22705, Cass. S.U. 20/5/2014 n. 11021);

il ricorso, pertanto, deve essere rimesso alla quarta sezione della Corte per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla sezione quarta.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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