Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16780 del 23/07/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 16780 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26585-2008 proposto da:
COOP LA GENERALE SERVIZI SCARL 0398821037 in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore LORIS SABBIONI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato GHERARDO MARIA GISMONDI, rappresentata
e difesa dall’avvocato PALUMBI ANDREA giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
contro

1208

BERTI

STEFANO

BRTSFN64L12A9441,

FIORITO

MARIA

PATRIZIA FRTMPT67E66A994I, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio

Data pubblicazione: 23/07/2014

dell’avvocato ANTONIO FERDINANDO DE SIMONE, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CIROCCO LILIANA, LUCENTE ROSA giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrenti –

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2221/2007 del TRIBUNALE di
BOLOGNA, depositata il 24/09/2007, R.G.N. 1854/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ANTONIO DE SIMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del

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nonchè contro

ORDINANZA
Ritenuto

che, con citazione notificata in data 5.3.2003,

Berti Stefano e Fiorito Patrizia convenivano in giudizio la
Co.Gen.Ser S.c.r.l. deducendo che, in occasione di un trasloco
commissionato alla convenuta nel gennaio 2002, il loro mobilio
risarciti solo parzialmente dalla

compagnia assicuratrice dei danneggianti, prima del giudizio,
e chiedendo il risarcimento del maggior danno subito;
ritenuto

che, in esito al giudizio, in cui la convenuta si

costituiva e chiamava in garanzia la società Cattolica
Assicurazioni, il G.d.P. di Bologna dichiarava l’inadempimento
della convenuta condannandola,

e per essa la Cattolica

Assicurazioni – , al pagamento di C 1.420,80 oltre interessi
legali, nonché alla refusione delle spese processuali;
ritenuto

che, a seguito dell’appello, in via principale, da

parte della Cattolica, ed in via incidentale, da parte della
Cooperativa, il Tribunale di Bologna con sentenza depositata
in data 24 settembre 2007, in parziale riforma della sentenza
impugnata, revocava la condanna nei confronti della compagnia
assicurativa e compensava le spese;
ritenuto

che la Cooperativa La Generale Servizi ha proposto

ricorso per cassazione articolato in tre motivi e che il
Berti e la Fiorito si sono difesi con controricorso;
ritenuto

che con l’ultima doglianza, articolata sotto il

profilo della errata applicazione degli artt.102, 336 cpc e
1917 cc, la ricorrente, premesso che tra l’azione principale e

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aveva subito danni,

quella di chiamata in garanzia vi fosse un vincolo di
inscindibilità ed interdipendenza, ha dedotto che il giudice
di Appello, revocata la condanna nei confronti della compagnia
assicuratrice, avrebbe dovuto revocare anche la condanna della
garantita, pur in mancanza di una sua specifica impugnazione;

giurisprudenziale secondo cui, “con riferimento alla posizione
dell’assicuratore della responsabilità civile (fuori
dell’ambito

dell’assicurazione

obbligatoria),

quale

è

configurata dall’art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di
garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda
principale del danneggiato e la domanda di garanzia
dell’assicurato verso l’assicuratore è riconosciuto sia dalla
previsione espressa della possibilità di chiamare in causa
l’assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre
soggetti contenuto nell’art. 1917, secondo comma, cod. civ..
Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore
della responsabilità come prospettata tanto con l’azione
principale che con la domanda di garanzia, anche se le
ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o
situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia
propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione
sostanziale vantata dall’attore e quella del terzo chiamato in
garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del
rapporto”.(Sez.Un. n.13968/04, conforme Cass.n.25581/2011);
ritenuto che siffatto principio incontra, nella giurisprudenza

f-•

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ritenuto che la censura esposta si richiama all’orientamento

di legittimità, numerose eccezioni, essendosi statuito, in
senso contrario, che la chiamata in causa dell’assicuratore
della responsabilità civile, da parte dell’assicurato
convenuto dal terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917,
comma quarto, c.c., costituisca invece l’ipotesi archetipica

fini dell’estensione soggettiva del giudicato – questione che
rileva nella vicenda processuale in esame – che se nel
giudizio di appello l’assicuratore impugna la responsabilità
del proprio assicurato, ma altrettanto non fa quest’ultimo,
del primo non si estende

l’accoglimento dell’appello
all’altro (ex multis

10919//2011; n. 68961/2008, n.

Cass. n.

14813/2006; n. 5671/2005, n. 9136/1997). Infatti, mancando da
parte del convenuto rimasto soccombente l’impugnazione della
pronuncia sulla causa principale, il giudicato che si forma
sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in
garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed
il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto
principale solo nell’ambito del rapporto di garanzia e per i
riflessi che la decisione può avere su di esso, senza che si
verifichi alcuna estensione soggettiva a beneficio
dell’assicurato (Cass. n.1680/2012,

n.2757/2010, n. 13684/06,

n.1077/2003);
ritenuto

peraltro che, se anche si volesse

aderire al

principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite n.13968/04,
resta da chiedersi se a tal fine, in relazione alla

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di chiamata in garanzia impropria, con la conseguenza, ai

fattispecie normativa prevista dall’art.1917 cc, possano
ritenersi sufficienti la possibile chiamata in causa
dell’assicuratore, da parte dell’assicurato (ultimo comma), ed
il fatto che l’assicuratore abbia la facoltà, previa
comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo

su richiesta dell’assicurato, per ritenere sussistente un
collegamento sostanziale tra la posizione dell’attore e
dell’assicuratore, così da ritenere configurabile un’ipotesi
di garanzia propria, laddove il legislatore del 1917 cc non
prevede invece un collegamento diretto ed immediato tra
assicuratore e terzo danneggiato, che non passi
necessariamente attraverso l’indispensabile intermediazione e
la volontà favorevole dell’assicurato, al quale soltanto,
secondo la previsione legislativa, sembra rimessa la facoltà
di stabilire un rapporto tra assicuratore e terzo, così da
giustificare l’inscindibilità delle cause;
ritenuto

peraltro che, con recente decisione, le stesse

Sezioni Unite hanno statuito che “ai fini dell’applicazione
dell’art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968,
ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804 il quale prevede che, qualora sia proposta un’azione di
garanzia o una chiamata di un terzo nel processo, il convenuto
può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata

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danneggiato l’indennità dovuta ovvero l’obbligo di pagamento

proposta la domanda principale, semprechè questa ultima non
sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice
naturale del medesimo

è irrilevante la distinzione tra

garanzia propria e impropria. “(Sez.Un. n.8404/2012);
ritenuto

che la decisione appena richiamata sembra indicare

della sola questione di giurisdizione, che tuttavia svaluta
la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, con
possibili ricadute sulla struttura del processo e sui diritti
processuali dei partecipi al rapporto sostanziale;
ritenuto

che non possa spettare alla sezione ordinaria di

stabilire se siffatta distinzione possa tuttavia rilevare
anche ove si tratti di rapporto sorto e concluso all’interno
del territorio nazione, e dunque spettante alla giurisdizione
nazionale, giacché un eventuale

revirement

sul punto, pur

limitato ai rapporti soggetti, nel senso indicato, alla
giurisdizione domestica, non potrebbe che essere operato dalle
Sezioni Unite;
P.Q.M.
ai sensi dell’art. 374 co. 3 cpc, la Corte rimette la causa
al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in 4ata 15.5.2014

uno specifico indirizzo, ancorché riferito alla soluzione

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