Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16780 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ARTI GRAFICHE BIESSE snc, in persona del rappresentante legale

G.F., rappresentata e difesa dall’avv. Savia

Orazio Salvatore, presso il quale è domiciliata in Milano in via

Benvenuto Cellini n. 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELIE ENTRATE DI (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 94/31/07, depositata l’8 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La snc Arti Grafiche Biesse, in persona del legale rappresentante G.F., propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 94/31/07, depositata l’8 novembre 2007, che, rigettandone l’appello, ha negato ad essa il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.

L’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale la ricorrente censura la sentenza per avere illegittimamente rifiutato ogni esame di merito circa l’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, sulla base della considerazione che l’opera dei soggetti iscritti alla Camera di commercio “non è neppure ipotizzabile senza un’organizzazione autonoma”.

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesta per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”, prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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