Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16780 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ricorso iscritto al numero 24222 del ruolo generale dell’anno 2014,

proposto da:

s.p.a. SAIMA AVANDERO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dagli avvocati Giovanni Scarpa e Claudio Lucisano, presso

lo studio dei quali in Roma, alla via Crescenzio, n. 91,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 31, depositata in data 9 luglio

2013, n. 311/31/13;

udita la relazione sulla causa svolta in camera di consiglio in data

27 giugno 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

sentiti per la contribuente gli avvocati Claudio Lucisano e Giovanni

Scarpa e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

sentito il sostituto procuratore generale CUOMO Luigi, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle dogane ha notificato alla società un invito al pagamento di iva all’importazione concernente gli anni d’imposta 20042006. A fondamento dell’invito al pagamento v’è la contestazione dell’indebito utilizzo del regime conciato al deposito fiscale iva, in quanto, nella prospettazione dell’ufficio, la merce oggetto d’importazione non è stata fisicamente introdotta nel deposito, benchè lo sdoganamento fosse avvenuto senza il pagamento dell’iva in dogana.

La contribuente ha impugnato l’invito, senza successo nè in primo, nè in secondo grado. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha affermato la legittimità dell’atto, facendo leva sul compendio probatorio atto a dimostrare la mera virtualità dell’introduzione della merce nel deposito, costruito sulle dichiarazioni del rappresentante legale della società che ha trasportato la merce, sulle relative fatture e sulle incongruenze sulle date di introduzione e di estrazione evincibili dai prospetti illustrativi delle importazioni; nel contempo il giudice d’appello ha escluso qualsivoglia rilievo dell’esito del procedimento penale intrapreso nei confronti del rappresentante legale della società contribuente, dichiarando di non condividere l’interpretazione che il giudice penale ha fornito delle norme d’interpretazione autentica del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis come convertito.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., cui l’Agenzia non replica con difese scritte.

Diritto

1.- Col primo motivo di ricorso la società si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omessa motivazione del fatto decisivo e controverso costituito dalla mancata introduzione della merce nel deposito di (OMISSIS).

La censura è inammissibile.

Essa s’infrange contro il principio di diritto, applicabile ratione temporis (all’impugnazione della sentenza, depositata il 9 luglio 2013, si applica il testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), secondo il quale la riformulazione di questa norma dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza dei semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054 nonchè, tra varie, ord. 9 giugno 2014, n. 12928 e sez. un. 19881 del 2014). In definitiva, ha ulteriormente precisato questa Corte (Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14477), la nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 legittima solo la censura per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.

Nel caso in esame, difatti, il giudice d’appello ha congruamente motivato, facendo leva sulle circostanze di fatto evidenziate in narrativa.

2.-Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso, col quale la contribuente, ex art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3, denuncia la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis come convertito.

La Corte di giustizia, nella causa Equoland Soc.coop. a r.l., ha stabilito che “l’art. 16, par. 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell’IVA siano fisicamente introdotte nel medesimo” (punto 30 e dispositivo).

2.1.- La violazione dell’obbligo formale d’introduzione fisica delle merci nel deposito può dunque non comportare il mancato pagamento dell’iva, qualora essa sia assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (punto 37 della sentenza Equoland della Corte di giustizia; in combinazione col punto 49 e col dispositivo).

L’assolvimento dell’imposta mediante emissione di autofattura all’atto dell’estrazione dei beni del deposito e la sua annotazione nei registri delle vendite comportano, tuttavia, il tardivo assolvimento dell’imposta: ciò in quanto l’iva all’importazione va versata per effetto ed in occasione di ciascuna importazione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70: “l’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione”), al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana; là dove l’iva “intracomunitaria” relativa alle merci introdotte nel deposito va assolta successivamente, ossia al momento dell’estrazione mediante il meccanismo dell’inversione contabile.

Occorre in conseguenza accertare se e quando l’iva intracomunitaria sia stata assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, anche al fine di verificare la proporzionalità della sanzione irrogata, in considerazione dell’entità del ritardo in cui è incorsa la società, dato dal tempo intercorso tra lo sdoganamento della merce e l’applicazione del congegno dell’inversione contabile. Accertamenti, questi, che, previa cassazione della sentenza impugnata, dovrà svolgere il giudice del rinvio, il quale regolerà altresì le spese.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA