Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1678 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1678 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

sentenza
in forma semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DE VITO Vincenzo (DVT VCN 61C28 F888S), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Giuseppe ardo, elettivamente domiciliato in
Roma,

via Montello n. 20, presso lo studio dell’Avvocato

Simona Barberio;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura

generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

983

Data pubblicazione: 27/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato in data 5 settembre 2010.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

udito

il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato il 7 maggio 2012

presso la Corte d’appello di Salerno, Vincenzo De Vito conveniva in giudizio il ministero della giustizia chiedendone
la condanna al pagamento dell’equa riparazione in relazione
ad un giudizio amministrativo iniziato presso il TAR della
Calabria nel 1987 e definito in appello con sentenza depositata il 2 agosto 2011;
che l’adita Corte d’appello con decreto depositato il 5
settembre 2012, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia, legittimato essendo il Ministero dell’economia e delle
finanze posto che veniva in discussione la irragionevole
durata di un giudizio amministrativo, e non valendo la costituzione del Ministero della giustizia a sanare il rilevato difetto di legittimazione passiva;

Stefano Petitti;

che per la cassazione di questo decreto Vincenzo De Vito ha proposto ricorso affidato ad un motivo, cui ha resistito, con controricorso, il Ministero della giustizia.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, sostenendo che la Corte d’appello, rilevata la erronea evocazione in giudizio del Ministero della giustizia anziché del
Ministero dell’economia e delle finanze, avrebbe dovuto
concedere un termine per rinnovare la notificazione nei
confronti del soggetto effettivamente legittimato, tanto
più che l’amministrazione si era costituita senza nulla eccepire al riguardo;
che il ricorso è fondato, alla luce del principio affermato da Cass., S.U., n. 8516 del 2012, e condiviso dal
Collegio, secondo cui «l’art. 4 della legge 25 marzo 1958
n. 260 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore
d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato (nella specie, Agenzia delle
Entrate e

Ministero della Giustizia), ma, in forza

dell’ineludibile principio dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della
rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni pos-

una motivazione in forma semplificata;

sibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti
di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio»;

distrettuale, atteso che dalla rilevata erronea evocazione
in giudizio del Ministero della giustizia, altra conseguenza non poteva discendere se non quella di concedere alla
parte ricorrente un termine per la proposizione del ricorso
nei confronti dell’amministrazione effettivamente legittimata;
che dunque il decreto impugnato deve essere cassato,
con rinvio, per nuovo esame della domanda del ricorrente,
previa instaurazione del contraddittorio nei confronti del
Ministero dell’economia e delle finanze, alla Corte
d’appello di Salerno, in diversa composizione;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

che appare evidente l’errore in cui è incorsa la Corte

Così deciso in Roma,

nella camera di consiglio della

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il

10 dicembre 2013.

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