Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1678 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 26/01/2021), n.1678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9178/2016 proposto da:

IL MESSAGGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99,

presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI LAZZARA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DARDANELLI

46, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO SPINELLA, che lo

rappresenta e difende.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1420/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/04/2015 R.G.N. 9923/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da L.R., nei confronti del “Il Messaggero” spa di cui era dipendente, diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento della somma di Euro 500.000,00 per il danno alla professionalità, personalità, morale, immagine professionale e sociale e per il pregiudizio alla qualità della vita e della integrità psico-fisica patito a seguito della retrocessione subita dalla fine del (OMISSIS), con la adibizione alle mansioni di redattore ordinario, con compiti di cucina redazionale ed anche di redattore notturno, a fronte delle mansioni svolte fino all'(OMISSIS) di inviato speciale e dal (OMISSIS) di vice capo del servizio esteri; dichiarava, invece, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione nelle mansioni di inviato speciale svolte, per la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno (OMISSIS) per il compimento, da parte del ricorrente, del 65 anno di età.

2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1420 del 2015, in parziale riforma della pronuncia gravata condannava “Il Messaggero” spa al risarcimento, in favore del L., del danno professionale conseguente all’illegittimo demansionamento, per il periodo dicembre 2003 fino al deposito del ricorso di primo grado, quantificato nel 20% della retribuzione mensile spettante nel periodo predetto, oltre accessori, nonchè al risarcimento del danno biologico nella misura di Euro 8.434,00, sempre oltre accessori.

3. A fondamento del dictum i giudici di seconde cure rilevavano, per quello che interessa in questa sede, che: a) in modo non condivisibile il Tribunale aveva omesso di esaminare la sussistenza del dedotto demansionamento, sulla base della mancata allegazione dei danni allo stesso causalmente ricollegabili ed incidenti sulla professionalità della parte e sulla sfera personale e della salute, perchè erano stati offerti elementi probatori a supporto della domanda; b) era ravvisabile un demansionamento patito dal L. quando, dal dicembre del 2003, era stato immotivatamente rimosso dall’incarico di vice capo servizio, con la assegnazione ad altro giornalista di tali funzioni, per svolgere le mansioni di redattore ordinario, addetto alla cucina redazionale ed inserimento nei turni notturni, che rappresentavano una evidente retrocessione nella posizione giornalistica ed una dequalificazione sia rispetto alla posizione da ultimo rivestita di vice capo servizio, sia per la perdita delle funzioni vicarie e di coordinamento; c) la dequalificazione accertata aveva arrecato un danno alla professionalità, in considerazione della peculiarità del lavoro giornalistico, che andava quantificato, in via equitativa, nella misura del 20% della retribuzione spettante, anche tenuto conto delle assenze registrate dal dicembre del 2003 e non riferibili al demansionamento; d) il danno biologico permanente andava, invece, quantificato nella misura accertata dal CTU pari al 6% e liquidato in Euro 8.434,00.

4. Avverso la decisione di secondo grado ricorreva per cassazione “Il Messaggero” spa, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso L.R..

5. Il PG non rassegnava conclusioni scritte.

6. Il Messaggero spa depositava memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 11 CCNL Giornalisti, in relazione al principio di equivalenza oggettiva delle mansioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello deciso la controversia omettendo di applicare alla fattispecie concreta il disposto dell’art. 11 del CCNGL nella parte in cui sancisce il principio di equivalenza oggettiva delle mansioni espletate nell’ambito della stessa qualifica professionale.

3. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dal non avere accertato la Corte territoriale, ai fini di escludere l’asserito demansionamento, che le mansioni del lavoratore rientravano nell’ambito della sua qualifica professionale e per non avere esaminato, a tal fine, la produzione documentale in atti e l’istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.

4. Con il terzo motivo la società censura la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2103,2697,1218 c.c., per avere, in sostanza, la Corte di appello riconosciuto un danno da demansionamento in re ipsa, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova del danno.

5. I primi due motivi, per la loro connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.

6. Essi sono infondati.

7. Giova precisare che, oggetto del contendere in questa sede, è solo il dichiarato demansionamento patito dal L., per il periodo dicembre 2003 20.10.2008 (data del deposito del ricorso di I grado) in quanto per il periodo precedente, quello relativo al passaggio da “inviato speciale e Vice Capo Servizio” non è stata, hic et inde, proposta impugnazione.

8. Resta, pertanto, escluso ogni riferimento alla problematica riguardante la trasformazione della qualifica di inviato speciale in mero incarico avvenuta dall’1.3.2001 (cfr. Cass. n. 8606 del 2016).

9. Inoltre, deve sottolinearsi che la parte dell’art. 11 CCNLG 1.3.2001 riguardante il L. è quella disciplinante i giornalisti in servizio al 30.11.1995, essendo stato assunto dalla società Editrice del Messaggero il 10.1.1983: tutti i riferimenti che riguardano i giornalisti “assunti dall’1.12.1995” non sono quindi pertinenti.

10. Ciò premesso, è vero quanto afferma la ricorrente che l’art. 11 del citato contratto prevede, nell’ambito della stessa qualifica, sia l’incarico di vice-capo servizi che quello tipico di redattore, anche se, però, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, non è invocabile la disposizione di cui al comma 4 del citato articolo, disciplinante appunto la figura professionale del vice-capo (che recita “nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice-capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il capo servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore”) in quanto il L., secondo l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale, fu sostituito nell’incarico con l’assegnazione di tali funzioni ad altro giornalista e, quindi, si verte in situazioni totalmente differenti.

11. In ogni caso, osserva questo Collegio che, in tema di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse, l’equivalenza o meno delle mansioni deve essere valutata dal giudice anche nel caso in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente, ma si siano esaurite, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c., ove le mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della qualifica e alle ultime svolte dal lavoratore (Cass. n. 1575 del 2010; Cass. n. 7435 del 2018).

12. Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro deve essere valutato dal giudice di merito – con un giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato – la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo di detta equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta (Cass. n. 425 del 2006; Cass. n. 25033 del 2006).

13. Inoltre, va ribadito quanto affermato, in sede di legittimità, che il principio di tutela della professionalità acquisita, che resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamento convenzionale delle mansioni, precludendo la disciplina legale di carattere inderogabile dell’art. 2103 c.c., comma 1, la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il solo fatto di tale accorpamento, impone al giudice di merito di accertare, alla stregua di tutte le circostanze ritualmente allegate e acquisite al processo, le esigenze di salvaguardia della professionalità raggiunta prospettate dal lavoratore, sulla base di percorsi di accrescimento professionali dallo stesso evidenziati e, segnatamente, di individuare, alla luce della sua “storia professionale” quali fossero le mansioni di riferimento per verificare l’osservanza dell’art. 2103 c.c. (Cass. n. 25987 del 2009; Cass. n. 4989 del 2014).

14. Orbene, l’impugnata sentenza si è attenuta a tali consolidati principi giurisprudenziali, evidenziando che il L., immotivatamente rimosso dall’incarico direttivo di vice-capo servizio, con assegnazione ad altro giornalista di tali funzioni, aveva svolto le mansioni di redattore ordinario, addetto alla cucina redazionale ed inserimento nei turni: notturni, che rappresentavano una evidente retrocessione nella posizione giornalistica ed una dequalificazione rispetto alla posizione da ultimo rivestita di vice-capo servizio, per la perdita delle funzioni vicarie e di coordinamento, precisando, altresì, che l’anomalia della situazione era stata segnalata anche dal Comitato di redazione ( L. era l’unico inviato speciale ad essere stato “redazionalizzato” e a ricoprire i turni notturni) senza però che fosse stata data alcuna risposta.

15. In conclusione, al di là di ogni questione afferente alla legittimità della clausola collettiva (art. 11 CCNL 2001-2005 da leggersi comunque anche con riferimento all’art. 7 dell’Accordo Integrativo Aziendale secondo il quale la Società Editrice si impegnava in ogni caso a non dare corso a mutamenti di mansioni che comunque potevano prefigurare un deterioramento professionale), la Corte di merito ha congruamente e idoneamente evidenziato come le mansioni di nuova assegnazione (dal dicembre 2003) avessero mortificato la professionalità acquisita in precedenza dal dipendente.

16. Tale giudizio costituisce un accertamento di fatto incensurabile nella presente sede in quanto adeguatamente motivato sotto i profili allegati.

17. Nè sono meritevoli di accoglimento le censure articolate dalla ricorrente ex art. 360 c.p.c., n. 5, sia perchè la nuova formulazione del vizio, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 8053 del 2014), riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ipotesi, questa, non ravvisabile nella doglianza che, invece, fa riferimento ad una disposizione collettiva) sia perchè l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nel caso in esame la problematica del demansionamento), benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 19881 del 2014).

18. Anche il terzo motivo è infondato.

19. Il danno da demansionamento e da dequalificazione professionale può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo o la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 21 del 2019; Cass. n. 19923 del 2019).

20. Nella fattispecie, la Corte territoriale non ha riconosciuto il danno da dequalificazione, in re ipsa, ma conformandosi ai principi sopra esposti, ha considerato, quali elementi presuntivi, la peculiarità del lavoro giornalistico, che richiede non solo un elevato grado di competenze e conoscenze, ma anche un continuo esercizio, affidamento e aggiornamento, oltre al contatto con le fonti e presenza nel settore informativo di riferimento. Inoltre, nella determinazione del quantum, ha correttamente ritenuto le assenze dal lavoro, del dipendente, registrate nel periodo e che non erano riferibili al demansionamento.

21. Quanto al danno biologico, esso è stato desunto dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio disposta dagli stessi giudici di seconde cure le cui conclusioni non possono essere messe in discussione in questa sede, risolvendosi le doglianze in un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si concretino in deviazioni della scienza medica, ma in una inammissibile critica del convincimento del giudice (tra le altre, Cass. n. 17935 del 2016; Cass. n. 4570 del 2013).

22. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

23. Al rigetto segue la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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