Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1678 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1678 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 26525-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PARAVIA ASCENSORI SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO STELLATO;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 3411/4/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Campania — sezione staccata di Salerno – con sentenza n.
3411/4/2015, depositata il 13 aprile 2015, non notificata, accolse
“come da motivazione”, l’appello proposto dalla Paravia Ascensori
S.p.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
CTP di Salerno, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso
proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento, col quale
l’Amministrazione aveva proceduto a recupero di credito IVA annuale
ed infrannuale, nella misura in cui risultava essere stato utilizzato oltre
la soglia di lire un miliardo, pari ad C 516.546,90, di cui all’art. 34,
comma 1, della 1. n. 388/2000.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la contribuente resiste
con controricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n.
4 c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. la nullità della
Ric. 2015 n. 26525 sez. MT – ud. 09-11-2017
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NAPOLITANO.

sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
Il mofivo è manifestamente fondato.
Invero, dopo avere premesso la legittimità dell’operato dell’Uffici()
nella parte in cui ha riscontrato l’utilizzazione in eccesso per
compensazione del credito IVA per l’anno in oggetto rispetto al limite

nella parte relativa all’esposizione dello svolgimento del processo, del
versamento da parte della contribuente, in sede di ravvedimento
operoso, di importo inferiore (C 209.936,41 rispetto a quello dello
sforamento del limite pari ad C 327.360,67), la CTR anziché
confermare la pronuncia impugnata, che aveva accolto il ricorso del
contribuente limitatamente alla necessità del calcolo delle sanzioni non
sull’importo dell’intero sforamento ma su quello della differenza
residua, ha accolto il ricorso affermando che, detratto quanto dovuto
per sanzioni ed interessi, il contribuente ha diritto ad utilizzare il
credito di C 117.424,26, «maturato e mai contestato», «in
compensazione nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa
vigente in tema di compensazioni».
Detta pronuncia risulta, in effetti, articolata su affermazioni in
contrasto irriducibile tra loro (riconoscimento, da un lato, della
legittimità del recupero sull’importo utilizzato in eccedenza rispetto al
limite soglia di C 516.546,90 e dall’altro affermazione del diritto ad
utilizzare l’importo della differenza residuata in conseguenza del solo
parziale versamento effettuato in sede di ravvedimento operoso), senza
che il richiamo all’art. 13 del d. lgs. n. 472/1997 che, si limita a
disciplinare le modalità del predetto istituto, né il generico e non
comprensibile riferimento alle «forme e modalità previste dalla
normativa vigente in tema di compensazioni» possano dare conto in
maniera adeguata di come le proposizioni tra loro antinomiche dinanzi
Ric. 2015 n. 26525 sez. MT – ud. 09-11-2017
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posto dall’art. 34, comma 1, della 1. n. 388/2000 e dopo aver dato atto,

evidenziate possano trovare comunque un momento di sintesi
sufficientemente intellegibile sul piano dell’argomentazione logica.
Ne consegue che, per tali ragioni, la sentenza in esame debba ritenersi
non rispondente ai parametri del rispetto del c.d. minimo
costituzionale (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 6-

23828; Cass. sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599), imponendo la
cassazione dell’impug,nata sentenza per violazione di legge
costaiivionalmente rilevante. in t.lazione al disposto dell’art. 111 Cost.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del
secondo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in ordine al primo motivo,
con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della
Campania — sezione staccata di Salerno, che provvederà anche in
ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania —sezione staccata di
Salerno — in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017

3, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. sez. 6-3, 20 novembre 2014, n.

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