Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16779 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale 102, dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO,

MARITATO LELIO, giusta 1 delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE ARCANGELIS EGIDIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 820/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/06/2009 R.G.N. 1726/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI;

udito l’Avvocato DE ARCANGELIS EGIDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La sentenza di cui si chiede la cassazione rigetta l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2471/02, del 5 dicembre 2002, dichiarativa del diritto di G. Z. ad usufruire degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 183 del 1976, art. 14, con annullamento dei decreti ingiuntivi emessi su istanza dell’INPS dal Pretore del lavoro di Messina, rispettivamente in data 29 aprile 1994 (n. 1159/94) e 19 marzo 1996 (n. 469/96) La Corte di appello di Messina – dopo aver accertato, attraverso una c.t.u. contabile, che nelle somme indicate nei suddetti decreti ingiuntivi non sono compresi importi ulteriori rispetto a quelli aventi titolo nella contestata applicazione dell’art. 14 cit. – rileva che sono molto significativi i dati evidenziati dal Tribunale per dimostrare l’assoluta novità dell’azienda dello Z. rispetto a quella precedentemente gestita dal padre e dallo zio.

Ad avviso della Corte d’appello, infatti, lo svolgimento del medesimo tipo di attività e l’utilizzazione degli stessi locali – elementi che potrebbero indurre a ritenere sussistente la continuità fra le due aziende sostenuta dall’INPS – sono destinati a cedere di fronte ai precisi dati oggettivi forniti dal datore di lavoro a dimostrazione della discontinuità tra le due imprese, rappresentati da: a) la cessazione della precedente attività, attestata dalla relativa documentazione; b) la cesura temporale tra la fine della precedente attività e l’inizio della nuova; c) l’interruzione dei precedenti rapporti di lavoro; d) l’assunzione di nuovo personale, parzialmente diverso rispetto a quello impiegato nella precedente azienda.

Tali elementi, unitamente con la riscontrata sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 14 cit., in ordine alle assunzioni e all’incremento delle unità di personale nell’arco temporale stabilito, portano la Corte d’appello a confermare l’applicabilità, nella specie, dell’invocata normativa attributiva dello sgravio contributivo.

La Corte d’appello, infine, stabilisce che “le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”, mentre rimangono definitivamente a carico dell’INPS le spese della c.t.u..

2- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, Z.G., che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari e sintesi del ricorso principale.

1 – I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 2.- Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia – in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n 3, – violazione e /o falsa applicazione della L. 2 maggio 1976, n. 183, art. 14.

L’INPS assume che la sentenza impugnata sia palesemente errata e illegittima soprattutto perchè, per affermare la ricorrenza requisito della “novità” dell’azienda, attribuisce valore ad elementi di fatto privi di significato, trascurando di effettuare un’analisi complessiva e approfondita, basata su una nozione oggettiva e globale della struttura aziendale, comprendente beni corporali e immateriali, rapporti obbligatoli e di lavoro.

In particolare, la Corte d’appello non avrebbe accertato, ma solo assertivamente affermato, la prescritta sussistenza dell’incremento occupazionale (rispetto alle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976) e neppure avrebbe precisato che le assunzioni non erano obbligatorie.

D’altra parte, la Corte d’appello non avrebbe considerato che, in base alla giurisprudenza di questa Corte (si cita: Cass. 22 gennaio 2004, n. 1112), neanche al dato dell’apparente cessazione dell’attività della azienda per un mese può essere attribuito rilievo ai fini della corretta applicazione della L. n. 183 del 1976, art. 14.

2 – Esame del ricorso principale.

3.- Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito precisate.

2 – a – Breve premessa sulla legislazione in materia di sgravi contributi e sulla relativa giurisprudenza di legittimità.

4.- Secondo un condiviso orientamento di questa Corte, ai fini dell’applicazione degli sgravi contributivi previsti dal D.L. n. 918 del 1968, art. 18, comma 4 (nel testo sostituito dalla Legge Di Conversione n. 1089 del 1968), dal D.L. n. 429 del 1971, art. 1, comma 1, (convertito della L. n. 589 del 1991) nonchè dalla L. n. 183 del 1976, art. 14 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell’impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un’impresa effettivamente nuova o piuttosto di un’impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un’altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell’esercizio dell’impresa (Cass. 16 maggio 2003, n. 7695; Cass. 10 luglio 2002, n. 10055; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4064; Cass. 12 giugno 2007, n. 13728; Cass. 25 novembre 2009, n. 24779).

In particolare, per poter usufruire dello sgravio totale decennale, di cui alla L. n. 183 del 1976, art. 14, disposizione poi trasfusa nel D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59, comma 9, (Testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno), è necessaria la prova di avere incrementato, nel lasso di tempo primo luglio 1976-31 dicembre 1980, il numero di dipendenti rispetto a quelli in forza al 30 giugno 1976.

Come precisato – in particolare da Cass. 25 novembre 2009, n. 24779 – tale requisito dell’incremento occupazionale è stato mantenuto anche dalle numerose disposizioni di proroga della scadenza del termine (31 dicembre 1986), previsto dal suindicato D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9, per il godimento dello sgravio totale, susseguitesi nel tempo (D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 86 del 1988, art. 2, comma 1, del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 marzo 1991, n. 89; L. 19 luglio 1991, n. 214, art. 1, comma 1; D.L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. 20 maggio 1993, n. 151).

A partire dal D.L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni dalla L. 20 maggio 1993, n. 151 (cui sono seguiti il D.L. 19 novembre 1993, n. 465, art. 1 convertito, con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 21 e il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451) si è passati alla concessione di uno sgravio di tipo diverso, non più decennale, ma annuale, e legato a incrementi occupazionali più circoscritti nel tempo.

A tale complessa normativa non è assimilabile quella, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, che riconosce benefici contributivi in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 citata legge, cui fa riferimento l’Istituto ricorrente.

Tale ultima disposizione, infatti, ha specifici presupposti e finalità. In particolare, essa presuppone che vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti; ne consegue che, ove l’azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando nè se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante nè lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell’azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 e dal D.Lgs. n. 18 del 2001), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione (Cass. 22 gennaio 2004, n 1112, richiamata nell’attuale ricorso, nonchè Cass. 4 luglio 2007, n. 15041 e altre).

2-b – In particolare: lo sgravio previsto dalla L. n. 183 del 1976, art. 14 e la relativa applicazione nel caso di specie.

5 – Dal riportato excursus normativo e giurisprudenziale si desume che l’elemento principale per la fruizione dello sgravio previsto dalla L. n. 183 del 1976, art. 14, di cui si tratta, è rappresentato dalla oggettiva novità dell’attività di impresa e dall’incremento occupazionale nel periodo considerato.

Nella fattispecie in esame dalla sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello -nonostante lo svolgimento del medesimo tipo di attività di tipografia e l’utilizzazione degli stessi locali – considera come “dati oggettivi univoci” della novità dell’azienda di Z.G. (operativa dal 3 febbraio 1977), rispetto a quella precedentemente gestita dal padre e dallo zio (cessata il 30 dicembre 1976): a) la cessazione della precedente attività, attestata dalla relativa documentazione; b) la cesura temporale tra la fine della precedente attività e l’inizio della nuova; c) l’interruzione dei precedenti rapporti di lavoro; d) l’assunzione di nuovo personale, parzialmente diverso rispetto a quello impiegato nella precedente azienda.

Peraltro, i Giudici del merito non aggiungono altri elementi a supporto della decisione, nè riferiscono di avere effettuato una specifica e complessiva analisi della reale novità dell’impresa dell’interessato e dell’incremento occupazionale, tanto più necessaria nel presente caso in cui la cesura temporale tra la vecchia e la nuova attività imprenditoriale è stata di poco più di un mese, il tipo di attività è rimasto il medesimo e tra i titolari delle due aziende intercorrono rapporti di parentela.

In tal modo non sono stati rispettati i principi affermati da questa Corte – in parte riportati sopra – sulle modalità di indagine della novità della attività imprenditoriale e dell’incremento occupazionale, ai fini dell’attribuzione del diritto allo sgravio in oggetto.

In particolare – con specifico riferimento al rilievo che assume l’incremento occupazionale un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte (cui, da ultimo, ha dato continuità Cass. 14 giugno 2010, n 14200), ha precisato che:

a) il presupposto per la concessione del beneficio va ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato (vedi, per tutte: Cass. 15 aprile 1994, n. 3548);

b) malgrado l’assunzione ex novo di personale da parte dell’imprenditore acquirente, l’incremento di occupazione non può ritenersi conseguito ove permanga stabile, o addirittura diminuisca, il numero globale degli occupati nell’azienda (vedi, per tutte: Cass. 5 febbraio 1998, n. 1180, c) in presenza di una sostanziale continuità nell’esercizio dell’impresa, nemmeno l’assunzione di altri lavoratori può costituire di per sè elemento sufficiente a riconoscere la novità dell’azienda e il relativo diritto agli sgravi (vedi, per tutte: Cass. 5 maggio 2003, n. 6807; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4064).

Di tali principi – da considerare alla luce della finalità della normativa in esame, rappresentata dall’incentivazione dell’incremento dell’occupazione – la sentenza impugnata non sembra aver fatto corretta applicazione, perchè ha affermato la novità dell’attività d’impresa del ricorrente senza dare conto della valutazione della sussistenza dei significativi elementi a favore della permanenza della preesistente struttura aziendale, quali: a) l’utilizzazione degli stessi locali; b) la parziale identità dei lavoratori impiegati (di cui si afferma, ma non si specifica l’avvenuto aumento di numero); c) l’identità dell’oggetto sociale (pur se ampliato, nella gamma dei prodotti commercializzati); d) il breve iato temporale tra la cessazione della vecchia e l’inizio della nuova attività.

In tal modo la Corte territoriale non ha applicato correttamente la L. 2 maggio 1976, n. 183, art. 14, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, in linea con la relativa ratio.

Infatti, posto che – come sopra chiarito – lo scopo degli sgravi è quello di “premiare” chi produce nuova occupazione, il Giudice a quo avrebbe dovuto espletare una più pregnante ricerca dei fatti e, comunque, svolgere una più incisiva valutazione degli elementi idonei a fare emergere la “novità” della occupazione, attraverso la esclusione della continuità “oggettiva”, stante l’ambiguità – come da giurisprudenza richiamata – di buona parte delle considerate circostanze (vedi, per tutte: Cass. 9 luglio 2003, n. 10815).

Pertanto, il ricorso merita accoglimento sotto detto profilo e, per l’effetto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, per il riesame, ad altro Giudice d’appello, come indicato più avanti (vedi oltre, punto 9) e in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e si adeguerà ai suesposti principi di diritto.

3 – Sintesi del ricorso incidentale.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.M. della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127.

Osserva lo Z. che la liquidazione delle spese e competenze di avvocato effettuata in sentenza oltre ad essere inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti, è inferiore anche alle somme portate, in relazione alle attività svolte nei due gradi di giudizio, dalle prodotte note specifiche Conseguentemente, la Corte d’appello aveva l’obbligo di indicare le ragioni dell’operata riduzione e di specificare su quali voci era stata effettuata la riduzione.

4 – Ammissibilità del ricorso incidentale.

7- Preliminarmente deve essere precisato che non vi sono ostacoli all’ammissibilità del motivo per il fatto che in esso viene richiamata esclusivamente una normativa di carattere secondario (quale è quella di cui al D.M. 8 aprile 2004, 127) senza specificare la o le disposizioni che si assumono violate.

Va, infatti, ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte è jus receptum che le “norme di diritto”, di cui è denunciarle la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, comprendono, oltre le leggi, anche la normativa secondaria che la specifichi o integri, dotata di rilevanza esterna e quindi suscettibile di esame diretto da parte dei Giudice di legittimità (vedi per tutte: Cass. 18 gennaio 1993, n. 550; Cass. 5 ottobre 2007, n. 20898; Cass. 13 marzo 2008, n. 6761; Cass. 15 luglio 2010, n. 16586).

D’altra parte è altrettanto consolidato l’orientamento secondo cui l’indicazione ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicchè la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum (Cass. 25 novembre 2010, n. 23961; Cass. 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. 13 gennaio 2006, n. 526; Cass. 26 gennaio 2005, n. 1606; Cass. 22 ottobre 1993, n 10501).

Dai suddetti principi – condivisi dal Collegio – si desume che non sussistono profili di inammissibilità del motivo in oggetto.

Infatti, il decreto ministeriale invocato – emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, nonchè sulla base della L. 3 agosto 1949, n. 536, art. 1 e della L. 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, (leggi entrambe comprese tra le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, di cui è indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1,) – specifica ed integra la citata normativa statale, è dotato di rilevanza esterna ed è suscettibile di esame diretto in questa sede Inoltre, nell’ambito del suddetto decreto sono gli artt. 4, 5 e 6 che stabiliscono, rispettivamente, le condizioni di derogabilità della tariffa, i criteri generali per la liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e quelli per la determinazione del valore della controversia. Pertanto, è agevole ritenere che la censura sia stata, implicitamente, riferita alle suddette disposizioni del D.M. n. 127 del 2004, oltre che all’art. 91 cod. proc. civ. che, in linea generale, disciplina la condanna alle spese giudiziali.

5 – Dichiarazione di assorbimento dei ricorso incidentale.

8 – Detto questo sull’ammissibilità, si ritiene, peraltro, opportuno dichiarare l’assorbimento del ricorso incidentale, onde consentire alle parti – nel rispetto del carattere “chiuso” del giudizio di rinvio – di affrontare le questioni con esso proposte unitamente con le altre per le quali è stato disposto il rinvio.

Va, comunque, ricordato che – secondo quanto si desume dalla recente ordinanza della Corte costituzionale n. 314 del 2008 – benchè non sia necessario che sulla statuizione relativa alle spese si sviluppi tra le parti uno specifico contraddittorio nello stesso modo in cui ciò avviene per le questioni di merito, tuttavia il sistema processuale comunque prevede che, in seguito alla (non indefettibile) allegazione della nota spese al fascicolo di parte – che deve avvenire “al momento del passaggio in decisione della causa” (art. 75 disp. att. cod. proc. civ), e dunque al momento del deposito della comparsa conclusionale (art. 169 cod. proc. civ., comma 2,) – la controparte possa controdedurre, anche sulla eventuale nota spese, nei successivi venti giorni, attraverso la memoria di replica, o alla stessa udienza unificata, ex art. 281 quinquies cod. proc. civ., comma 2.

Ne consegue che la richiesta del pagamento delle spese processuali, tanto più se analiticamente specificata attraverso le singole somme in corrispondenza alle diverse attività svolte, si deve comunque considerare una domanda, sia pure diversa da quella relativa al diritto principale controverso – visto che “il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi affatto sostenere che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali (ovvero, dei diritti e degli onorari di avvocato) consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese” (Corte cosi, ordinanza n. 117 del 1999) – e di tale domanda sono parti anche i diversi importi nei quali la somma complessiva si articola (Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404).

Pertanto, la diminuzione o la riduzione delle singole somme tariffarie, indipendentemente dal superamento o meno dei limiti tabellari, costituisce reiezione della domanda ed esige specifica motivazione (art. 132 cod. proc. civ., n. 4; art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 1).

In particolare, in base di un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa in riferimento alle spese processuali, il giudice, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Cass. 2 luglio 1999 n. 6816; Cass. 16 marzo 2000 n. 3040; Cass. 1 agosto 2002 n. 11483; Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059).

9 – Conclusioni.

9 – In sintesi, il ricorso principale deve essere accolto e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, che si adeguerà ai suesposti principi.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il principale e dichiara assorbito l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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