Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16778 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G.;
M.R.;
M.A.;
MO.Al.;
M.G.;
parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Cesaroni Massimo ed
elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. prof. Michele
Tamponi in Roma, via Attilio Friggeri n. 106, giusta procura speciale
a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrenti –
contro
P.P.;
P.M.;
P.A.;
Parti rappresentate e difese dall’avv. Nino Scripelliti ed
elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Ornella
Manfredini, in Roma, via G. Belli n. 36;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 88/2005
depositata il 18/01/05 e notificata il 13/10/2005.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il ricorso non è stato notificato agli eredi di: C.R. fu F., nata a (OMISSIS) e deceduta in (OMISSIS); C.G. fu F. nato a (OMISSIS) e deceduto in (OMISSIS); C.N. fu D., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) e deceduto in (OMISSIS) il (OMISSIS): R. C. fu F., nata il (OMISSIS) a (OMISSIS) e deceduta in (OMISSIS) il (OMISSIS); G. C. fu F., nato a (OMISSIS) e deceduto a (OMISSIS);
che i predetti, citati a comparire nel giudizio di appello, devono considerarsi litisconsorzi necessari rispetto all’azione intrapresa dai ricorrenti descritti in epigrafe:
RITENUTO:
Che va integrato il contraddittorio nei confronti degli stessi.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rinvia a nuovo ruolo la causa, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra specificati entro il perentorio termine di giorni 240 dalla notifica della presente ordinanza Si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011