Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16778 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 06/08/2020), n.16778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3,C6/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 42,

presso lo studio dell’avv. Bruno Lo Giudice, rappresentato e difeso

dall’avv. Michele Di Fiore giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S. & C. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 302/01/13, depositata il 3 giugno 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2020

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 302/01/13 del 03/06/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello principale proposto da Equitalia Sud s.p.a. e accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto da D.S. & C. s.r.l. (di seguito D. s.r.l.) avverso la sentenza n. 672/30/11 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria alla stessa comunicato in data 24/10/2008 e alle cartelle di pagamento che ne costituivano il presupposto;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, il ricorso era stato proposto in ragione della mancata notificazione delle cartelle di pagamento a seguito delle quali era stata iscritta ipoteca;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agente della riscossione e l’accoglimento parziale dell’appello della società contribuente osservando quanto segue: a) la notificazione delle cartelle di pagamento era stata ritualmente effettuata, ad eccezione della cartella n. (OMISSIS), essendo la produzione della documentazione attestante la sua presunta regolarità inammissibile perchè avvenuta solo in appello; b) per quanto riguarda gli interessi di mora, gli stessi andavano calcolati in applicazione dei tassi fissati annualmente con decreto ministeriale, sicchè erano illegittimi gli interessi addebitati con riferimento agli anni in cui non risultavano emanati i decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30;

2. Equitalia Sud impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi;

3. D. s.r.l. e Agenzia delle entrate non si costituivano in giudizio e restavano, pertanto, intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud s.p.a. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine all’eccezione concernente l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo;

2. con il secondo e il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, nonchè dell’art. 100 c.p.c., rispettivamente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione al n. 3 della medesima disposizione, evidenziando l’inammissibilità del ricorso per l’essere stato proposto avverso l’estratto di ruolo, atto non autonomamente impugnabile e avverso il quale il contribuente non avrebbe interesse a ricorrere;

3. i tre motivi, da trattare unitariamente perchè involgono, sotto diversi profili, l’esame della medesima questione, sono inammissibili;

3.1. da quanto emerge dalla sentenza della CTR, l’impugnazione non è stata proposta nei confronti di un estratto di ruolo, ma avverso un provvedimento di iscrizione ipotecaria che fa riferimento a cartelle di pagamento di cui è stata eccepita l’omessa notificazione, cartelle impugnate contestualmente al provvedimento medesimo;

3.2. la prospettazione di cui al ricorso per cassazione contrasta, dunque, con i fatti affermati dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità dei motivi che non si fondano sull’accertamento nella stessa contenuto;

4. con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dei principi generali in forza dei quali la notifica non è elemento costitutivo dell’atto giuridico, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la mancata notificazione della cartella di pagamento non può determinare l’invalidità del ruolo;

5. il motivo è inmmissibile;

5.1. la CTR si è limitata ad annullare le cartelle di pagamento in quanto non regolarmente notificate alla società contribuente: ne consegue che non sono stati invalidati i ruoli, ma unicamente gli atti (le cartelle di pagamento) a mezzo delle quali gli estratti di ruolo vengono normalmente portati a conoscenza del contribuente (cfr. Cass. S.U. n. 19704 del 02/10/2015);

6. con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando l’apparenza della motivazione della CTR per assoluto travisamento dei fatti, avendo la ricorrente depositato nuovamente in appello la documentazione (notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS)) già depositata in primo grado;

7. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

7.1. la CTR ha accertato che la presunta prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) “è stata prodotta solo in questo grado di giudizio” ed è, pertanto, inammissibile;

7.2. trattasi di motivazione comprensibile, logica e niente affatto apparente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, per la quale “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

7.3. la diversa affermazione della ricorrente (la documentazione prodotta in sede di appello non è nuova) si pone in contrasto con l’accertamento del giudice di merito e, pertanto, non può trovare ingresso in questa sede: l’assunto di un travisamento dei fatti avrebbe dovuto essere censurato con ricorso per revocazione (cfr. Cass. n. 23173 del 14/11/2016) o, al limite, con il vizio di motivazione laddove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo (cfr. Cass. n. 4893 del 14/03/2016);

8. con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR erroneamente ritenuto l’inammissibilità dei documenti prodotti in appello, con riferimento specifico alla relata di notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS);

9. il motivo è fondato;

9.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32” (Cass. n. 17164 del 28/06/2018; conf. Cass. n. 5429 del 07/03/2018; Cass. n. 29087 del 13/11/2018);

9.2. ne consegue che a CTR ha erroneamente ritenuto inammissibile la produzione documentale relativa alla notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS), la quale deve, pertanto, essere esaminata dal giudice del rinvio;

10. con il settimo motivo di ricorso si contesta un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la società contribuente mai eccepito l’inammissibilità degli interessi moratori calcolati dall’Agente della riscossione per assenza dei regolamenti attuativi;

11. con l’ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe errato: a) nel ritenere l’illegittimità degli interessi di mora applicati nel periodo 2001-2008 in difetto del decreto ministeriale previsto dalla disposizione richiamata; b) nell’avere ritenuto l’assenza del provvedimento determinativo degli interessi con riferimento agli anni successivi al 2010;

12. i due motivi, vertendo entrambi sulla debenza degli interessi di mora, possono essere esaminati congiuntamente;

12.1. va, in primo luogo, evidenziato che non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la CTR, con conseguente rigetto del settimo motivo;

12.2. come si evince dalla stessa sentenza impugnata, la società contribuente sembra avere eccepito genericamente la nullità della pretesa di interessi moratori (nè la ricorrente ha dedotto che il motivo proposto sia stato diversamente articolato), sicchè correttamente il giudice di appello ha interpretato la domanda nel senso di applicare le norme di diritto sulla base della documentazione allegata;

12.3. peraltro, è proprio sotto quest’ultimo profilo che la decisione del giudice di appello è erronea e va riformata, sussistendo la violazione di legge denunciata con l’ottavo motivo (che è, dunque, fondato);

12.4. va prima di tutto chiarito che il rilievo, per come evincibile dalla stessa sentenza impugnata, concerne non già gli interessi conseguenti al pagamento dei singoli tributi, che sono determinati nella misura indicata dalla legge che ne prevede l’istituzione e ne regola l’applicazione, interessi già ricompresi nelle somme iscritte a ruolo e, quindi, nelle singole cartelle di pagamento;

12.4.1. l’eccezione del contribuente riguarda, invece, gli interessi di riscossione, previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 (applicabile ratione temporis), secondo il quale “decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”;

12.5. la sentenza impugnata ha interpretato la menzionata disposizione nel senso che vanno applicati i tassi di interesse di mora fissati annualmente con decreto ministeriale, sicchè detti tassi andrebbero applicati unicamente per i periodi in cui il decreto sia stato effettivamente emanato;

12.5.1. ne conseguirebbe che, poichè un decreto ministeriale è stato emanato con riguardo all’anno 2000 ed altri provvedimenti concernenti i tassi di interesse di mora sono stati emanati (dall’Agenzia delle entrate) con riferimento all’anno 2009 e all’anno 2010, per gli anni 2001-2008 e per gli anni dal 2011 in poi non potrebbe essere applicato alcun saggio di interesse, nemmeno nella misura legale;

12.6. in realtà, come correttamente argomentato da parte ricorrente, con riferimento agli anni dal 2011 in poi, sono stati emessi altri provvedimenti di determinazione degli interessi di mora da parte dell’Agenzia delle entrate (n. 95314 del 22/06/2011; n. 104609 del 17/07/2012; n. 27678 del 04/03/2013; e così ogni anno fino all’ultimo che è il n. 148038 del 23/05/2019);

12.7. inoltre, come evidenziato da una recente sentenza della S.C., cui si intende dare continuità, “in mancanza del decreto relativo agli anni in questione è ancora efficace l’ultimo decreto attuativo emesso, e non il tasso legale. Il principio è stato espresso da questa Corte con sentenza n. 634 del 2018, secondo cui, in applicazione dei principi generali in tema di atti amministrativi, laddove la norma in tema di sanzione amministrativa rinvia ad un atto ministeriale per la determinazione del tasso di interesse annuale, qualora non sia stato emesso il decreto integrativo, va applicato l’ultimo decreto da ritenere efficace fino alla deliberazione di altro provvedimento. Invero, non è plausibile ritenere che, nella fattispecie, avrebbe dovuto essere applicato, come ha ritenuto la CTR, il tasso legale codicistico, atteso che il predetto art. 30 non contempla un obbligo di emissione annuale del decreto attuativo” (così, in motivazione, Cass. n. 13134 del 25/05/2018; conf. Cass. n. 634 del 12/01/2018; contra Cass. n. 326 del 09/01/2014, che ritiene, invece, applicabili gli interessi legali);

12.8. va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di interessi di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, la mancata emissione del decreto ministeriale di cui alla menzionata disposizione implica l’applicazione del tasso di interesse determinato dall’ultimo decreto (o provvedimento dell’Agenzia delle entrate), efficace fino alla deliberazione di un nuovo provvedimento”;

13. in conclusione, vanno accolti il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

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