Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16777 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 06/08/2020), n.16777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 166/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 42,

presso lo studio dell’avv. Lo Giudice Bruno, rappresentato e difeso

dall’avv. Di Fiore Michele giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Catone n. 1,

presso lo studio dell’avv. Mazzucchiello Giuseppe, rappresentata e

difesa dall’avv. Pisani Angelo giusta procura speciale a margine del

controricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 143/48/13, depositata l’8 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2020

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 143/48/13 del 08/05/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia) avverso la sentenza n. 449/25/11 della Commissione tributaria

provinciale di Napoli (di segui CTP), che aveva accolto il ricorso di C.F. nei confronti due cartelle di pagamento per IRPEF e IVA relative all’anno 1998, delle quali la contribuente era venuta a conoscenza a seguito della comunicazione dell’estratto di ruolo da parte dell’Agente della riscossione;

1.1. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Equitalia sul presupposto che nessuna prova della notificazione delle cartelle di pagamento era stata offerta dall’Agente della riscossione, che non si era costituito in primo grado;

2. Equitalia impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. C.F. resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso Equitalia deduce la violazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, anche per carenza di interesse ad agire;

2. il motivo è infondato;

2.1. la giurisprudenza della S.C., dopo qualche oscillazione, si è orientata nel senso che “il contribuente può impugnare la carte/la di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. S.U. n. 19704 del 02/10/2015);

2.2. ciò significa, essenzialmente, che il contribuente può proporre ricorso avverso l’estratto di ruolo, nel rispetto del termine di sessanta giorni (Cass. n. 13584 del 30/05/2017; Cass. n. 23076 del 17/09/2019), solo quando vengano contestualmente impugnate le relative cartelle di pagamento che non siano state regolarmente notificate (Cass. n. 22946 del 10/11/2016; Cass. n. 22184 del 22/09/2017; Cass. n. 13755 del 22/05/2019; Cass. n. 22507 del 09/09/2019);

2.3. nel caso di specie, risulta chiaramente dalla sentenza di appello che la contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento di cui avrebbe avuto conoscenza solo a seguito della richiesta dell’estratto di ruolo, asserendo che le stesse non le sarebbero state notificate;

2.4. il ricorso proposto deve, pertanto, ritenersi ammissibile;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la sussistenza di una motivazione apparente della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con specifico riferimento alla affermazione per la quale nessuna prova avrebbe fornito Equitalia in ordine alla notificazione delle cartelle di pagamento;

4. il motivo è infondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

4.2. nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non può certo dirsi apparente, perchè la stessa, affermando che l’Agente della riscossione non ha fornito la prova della notificazione delle cartelle di pagamento, ha chiaramente evidenziato l’iter logico-giuridico che la ha condotta al rigetto dell’appello;

4.3. la correttezza o meno della motivazione, in fatto e in diritto, è, poi, questione diversa, che non rileva ai fini della censura in esame;

5. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l’irricevibilità dei documenti prodotti da Equitalia in appello;

6. il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha mai ritenuto l’illegittimità della produzione documentale dell’Agente della riscossione in appello, limitandosi a statuire in ordine al mancato raggiungimento della prova della regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento;

7. con il quarto motivo di ricorso Equitalia denuncia l’omessa motivazione con riferimento a fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la CTR esaminato la prova documentale offerta dall’Agente della riscossione e concernente la regolare notifica delle cartelle di pagamento;

8. il motivo è fondato;

8.1. la ricorrente ha allegato al ricorso – ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – le relate di notifica concernenti le cartelle di pagamento impugnate e la CTR non le ha in alcun modo prese in considerazione, limitandosi ad affermare il mancato raggiungimento della prova al riguardo;

8.2. trattasi di fatto potenzialmente decisivo per l’esito della controversia, atteso che la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento implicherebbe, per quanto evidenziato con riferimento al primo motivo, l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente;

9. in conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, perchè proceda all’esame della regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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