Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16776 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato CAMPIONE

FRANCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO VIA (OMISSIS) ((OMISSIS))in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SUVERETO 301, presso lo studio dell’avvocato GALDI GUIDO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18955/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 07/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato GALDI Guido, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13 giugno 2000, P.R. proponeva appello; avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1648 del 30 dicembre 1999 resa a seguito di opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2569 del 1999. L’appellante chiedeva che la sentenza del Giudice di Pace venisse riscontrata come emessa ultra petita. Deduceva di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo in quanto la somma ingiunta era stata pagata.

Si costituiva il Consorzio di via (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18955 del 2005, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Il Tribunale osservava:

a) che l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea ha ad oggetto la sola verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione della stessa, b) Correttamente il Giudice di Pace preso atto che le somme di cui al decreto ingiuntivo risultavano dovute, in base allo stato di ripartizione, approvato dall’assemblea del 12.12.1997, rigettava l’opposizione, rilevando, sostanzialmente, che in difetto di impugnazione della delibera permaneva la prova dell’esistenza del credito.

La cassazione della sentenza n. 18955 del 2005 del Tribunale di Roma è stata chiesta da P.R. con ricorso affidato ad un motivo. Il Consorzio di via (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso, P.R. lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360, n. 5. Secondo il ricorrente il Tribunale, avrebbe errato per non aver accertato e valutato quanto veniva fatto valere dall’opponente e, cioè, di aver saldato il debito riportato dalla delibera condominiale con sette bollettini di c/c postale. Il Tribunale di Roma, specifica il ricorrente non doveva limitarsi ad affermare l’esistenza del credito del condominio per la mancata impugnazione della delibera condominiale avendo il deducente contestato in sede di opposizione l’esigibilità del credito ingiunto dal Consorzio relativo al conguaglio di riscaldamento per l’esercizio 1996/1997, per aver l’opponente adempiuto il relativo obbligo e non già la fondatezza della pretesa monitoria.

1.1.= Il motivo è manifestamente infondato contrastando con la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

1.2.= Nel caso in esame il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, dai parte del Tribunale, dei bollettini di c/c postali con i quali avrebbe saldato il suo debito nei confronti del condominio, tuttavia, non indica: 1) in quali atti i del giudizio di merito quei bollettini erano stati prodotti; 2) gli estremi dei i versamenti che dichiara di aver effettuato; 3) il contenuto degli stessi, cioè, il contenuto dei bollettini cui si riferisce, mediante trascrizione. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA