Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16775 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. II, 29/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.C.L. (OMISSIS), in proprio e nella

qualità di procuratrice generale di D.B.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato

CONTI GUIDO, rappresentata e difesa dall’avvocato COLANGELO LUIGI;

– ricorrente –

contro

P.L. (OMISSIS) nella qualità di procuratore

generale di D.B.V., D.P.P.

(OMISSIS), nella qualità di procuratore generale di

M.M.G., D.B.L. e D.B.L.

C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 66, presso

lo studio dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE, rappresentati e difesi

dall’avvocato IOSSA MATTIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 700/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato IOSSA MATTIA, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L. nella qualità di procuratore generale di D.B. V. e D.P.P. quale procuratore generale di M.M.G., D.B.L. e D.L.C. B., con atto di citazione notif. il 19.10.93 convenivano in giudizio D.B.C.L. in M. (omonima di quest’ultima), chiedendo che fosse dichiarata apocrifa la firma apposta da D.B.R. sull’atto di compravendita immobiliare del 12.1.91 redatto in favore della convenutale di conseguenza la nullità delle stessa scrittura privata, con la condanna della convenuta medesima al pagamento delle rendite percette pro quota dal 5.9.91.

Premettevano gli attori che la nominata D.B.R. era deceduta il (OMISSIS), lasciando superstiti i fratelli V., G. e gli eredi del premorto fratello I. ( M.G. M., D.B.L. e D.B.L.C.); che essendo sorta contestazione sull’autenticità della sottoscrizione delle defunta venditrice tra alcuni degli eredi della defunta e l’apparente acquirente dell’immobile, la nipote D.C.L. B. in M., figlia di D.B.G., le parti compromettevano al perito calligrafico D.C.O. l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione al fine di dirimere la controversia; che il perito- arbitro aveva ritenuta la firma apocrifa, ma che tale suo giudizio non era stato accettato dalla convenuta D.B.C.L., che deteneva l’immobile in questione e non intendeva rilasciarlo. Quest’ultima, costituitasi in giudizio, chiedeva preliminarmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprio genitore D.B.G., coerede della defunta , che non aveva sottoscritto il compromesso di nomina del perito-arbitro D.C., le cui conclusioni in merito alla non autenticità della firma essa decisamente contestava. Chiedeva pertanto l’accertamento giudiziale sull’autenticità della sottoscrizione in parola tramite una consulenza tecnica disposta dai giudice.

Integrato il contraddittorio con la costituzione di D.G. B., che aderiva alle difese della figlia, veniva nominato il CTU in persona del prof. A. D.S., che confermava la falsità della firma. Quindi, l’adito tribunale di Foggia, con la sentenza n. 848/2002 depos. in data 6.5.2002, in accoglimento della domanda attrice dichiarava nulla la scrittura privata di vendita del 12.1.91 per l’accertata apocrifia della firma di D.B.R. da parte del perito-arbitro scelto dalle parti, nonchè dal CTU nominato dal giudice e condannava la convenuta al rilascio dell’immobile e al pagamento della quota parte di rendita spettante agi attori.

Avverso la predetta decisione proponevano appello D.B.C. L. ed il padre D.B.G., insistendo per il rinnovo della CTU e per l’ammissione delle prove testimoniali non consentite in prime cure. Costituitisi gli appellati, l’adita Corte d’Appello di Bari, disattese tutte le richieste istruttorie degli appellanti, con sentenza n. 700/2005 depos. il 30.6.2005, rigettava l’appello condannando D.B.C.L. al pagamento delle spese del grado. La corte distrettuale, confermando la tesi del primo giudice, ribadiva che D.B.C.L., avendo rimesso l’accertamento riguardante la falsità della firma al menzionato arbitro-perito, non poteva chiedere al tribunale di stabilire l’autenticità della firma della defunta D.B.R., la cui apocrifia in ogni caso era stata accertata anche dal ctu nominato dal giudice.

Avverso la predetta pronuncia ricorre per cassazione la D.B. in proprio e quale procuratrice di D.B.G. sulla base di 4 mezzi; gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo del ricorso, l’esponente denuncia l’omessa o insufficiente motivazione e la violazione delle norme di diritto.

Deduce l’errata qualificazione della scrittura privata del 14.5.92 quale contratto di compromesso per arbitrato irrituale, avente ad oggetto l’accertamento dell’autenticità della firma; si tratterrebbe di questione che non può formare oggetto di arbitrato dovendo essere oggetto di querela falso o di verificazione della scrittura privata.

Secondo l’esponente il negozio in parola non è qualificabile come arbitrato irrituale, ma come perizia contrattuale, che la C. D.B. ben poteva contestare, visto che il perito- arbitro D. C. aveva espresso in merito conclusioni del tutto errate, essendo privo peraltro di adeguata capacità professionale.

La doglianza è priva di qualsiasi fondamento.

Intanto essa è diretta a contestare (sia pure in modo confuso) l’interpretazione della scrittura privata- compromesso adottata dal giudice di merito, ciò che costituisce tipico accertamento di fatto a lui riservato, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato. D’altra parte nulla cambia se il negozio fosse configurabile come perizia contrattuale (come sembra sostenere la ricorrente) ovvero arbitrato irrituale. Questa Corte ha precisato al riguardo che “si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. L’inquadramento del mandato conferito agli arbitri nell’una o nell’altra fattispecie non incide sul regime impugnatorio delle relative decisioni, restando nell’un caso e nell’altro la decisione degli arbitri sottratta all’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 10705 del 10/05/2007).

Consegue a questa premessa che la perizia contrattuale (come del resto l’arbitrato irrituale), quale quella in esame, non poteva essere impugnata dalle parti alla stregua di un lodo arbitrale, pronunciato all’esito di un arbitrato rituale, per cui le stesse dovevano accettare le conclusioni del perito-arbitro come del resto era stato espressamente previsto nel compromesso in questione (“…

affidare ogni decisione sulla firma ad un perito calligrafico”… con ” rinuncia irrevocabile a qualsiasi giudizio riguardante la contestazione dell’autenticità della firma …”).

Con il 2^ motivo del ricorso l’esponente denuncia l’errata qualificazione della domanda attorea. A suo avviso si tratterebbe di una domanda tesa all’accertamento dell’autenticità della firma , per cui ciò poteva avvenire tramite una querela di falso ovvero attraverso la verifica della scrittura privata, domande queste, nella fattispecie, inammissibili.

Anche tale doglianza è priva di fondamento oltre che di scarsa intelligibilità.

Intanto la stessa esponente nel costituirsi nel giudizio di primo grado ha in effetti sollecitato la verifica della scrittura privata chiedendo la nomina di un CTU per l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizione. Peraltro per la proposizione in via incidentale dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volontà di chiedere la verificazione e quindi di servirsi del documento disconosciuto in un comportamento concludente, anche senza l’uso di formule sacramentali (Cass. n. 4651 del 10/08/1979).

D’altra parte occorre sottolineare che la corte distrettuale ha puntualmente precisato che l’azione proposta era finalizzata solo all’accertamento della nullità dell’atto di compravendita in conseguenza della falsità della sottoscrizione come stabilito dal perito-arbitro a cui le parti avevano demandato specificatamente tale accertamento. Di conseguenza D.B.C.L. proprio perchè aveva rimesso tale questione al predetto arbitro-perito^, non avrebbe potuto rivolgersi al tribunale per stabilire l’autenticità della firma della defunta D.B.R..

Con il 3^ motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2725 c.c.” per errata istruzione” della causa, nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamentala che la Corte distrettuale ha disatteso sia la dedotta prova testimoniale che la perizia collegiale ritenendo la CTU D.S. più che esaustiva. La doglianza è priva di fondamento riguardando esclusivamente l’ammissione o la valutazione di mezzi istruttori. A questo proposito occorre qui richiamare le precedenti considerazioni circa la natura della domanda proposta dagli attori, per cui non era necessario l’accertamento giudiziale dell’autenticità della sottoscrizione atteso l’espletamento della perizia-contrattuale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza la questione relativa all’ammissione e valutazione dei mezzi istruttori è compito riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove come sulla fatispecie sorretto da idonea motivazione. (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

Con il 4^ motivo del ricorso si denuncia infine l’insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla liquidazione del danno in assenza di prova.

Deducono che il tribunale avrebbe operato una valutazione equitativa delle assunte rendite percepite dalla convenuta pur in mancanza dei presupposti di legge. La doglianza è priva di pregio, in quanto il giudice non ha liquidato il danno in via equitativa ma sulla base delle prove dedotte; si è infatti avvalso di un CTU ed ha fatto riferimento ai prezzi di mercato.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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