Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16775 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliati

in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

S.M.G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 20/30/06, depositata il 27 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 20/30/06, depositata il 27 marzo 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ha riconosciuto a S. M.G., erede di S.G., medico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

L’erede del contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP, ed in particolare del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonchè vizio di motivazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

D’altra parte, non è oggetto di censura l’inequivoco accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa il essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

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