Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16775 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 18874/2014 R.G. proposto da:

Veva Immobiliare s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Ferrario Alberto Alfredo e Ciuti Daniele, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Giuseppe Pisanelli 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 241/29/2014 della Commissione ‘Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 20 gennaio 2014.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27

febbraio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Veva Immobiliare s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP ed IVA, nell’anno d’imposta 2005.

L’impugnazione venne dichiarata inammissibile per tardività in primo grado; proposto appello dalla Veva Immobiliare s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza resa il giorno 20 gennaio 2014, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, Veva Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque mezzi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso Veva Immobiliare s.r.l. eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di merito omesso di pronunciare sulla domanda di rimessione in termini formulata dalla ricorrente.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 54, art. 2, comma 1, dell’art. 153, comma 2, c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.60, atteso che la commissione tributaria regionale ha escluso il diritto alla rimessione in termini della contribuente, nonostante fosse pacifico che la stessa si era cancellata dal registro delle imprese per essersi trasferita all’estero, prima della notifica dell’atto impugnato.

2.1. I primi due motivi, chiaramente connessi per il comune oggetto, sono entrambi manifestamente infondati.

Va escluso, anzitutto, che la commissione tributaria regionale non abbia pronunciato sull’istanza di rimessione in termini, dovendosi al contrario ritenere che – implicitamente, seppure univocamente – nel ritenere senz’altro tardiva l’impugnazione proposta dalla contribuente, abbia parimenti inteso affermare che non sussistessero i presupposti per un provvedimento processuale ad essa favorevole.

2.2. Va soggiunto che la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall’art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (tra le tante, Cass. 06/07/2018, n. 17729).

E nella specie il giudice di merito, avendo ritenuto correttamente eseguita la notifica dell’atto impositivo direttamente nelle mani del legale rappresentante della contribuente, all’evidenza ha ritenuto la imputabilità del ritardo con cui la predetta ha poi impugnato detto avviso di accertamento spiccato dall’Agenzia delle Entrate.

3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poichè il giudice di merito ha motivato in maniera apparente sulle ragioni che inducevano a ritenere valida la notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta presso il domicilio fiscale del precedente legale rappresentante della società.

4. Con il quarto motivo rileva la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58 e 60 e dell’art. 142 c.p.c., poichè il giudice di appello ha ritenuto valida la notifica dell’atto impositivo presso il domicilio dell’ultimo legale rappresentante della società, prima che la stessa fosse trasferita all’estero, anzichè nel suo diverso domicilio fiscale esistente in Italia.

4.1. I due mezzi, sostanzialmente incentrati sulla medesima questione, sono entrambi infondati, anche se la motivazione resa dalla commissione tributaria regionale merita una necessaria puntualizzazione.

4.2. Com’è noto, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicchè il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e).

Questa Corte, peraltro, in più occasioni ha chiarito che la disciplina surrichiamata è posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, sicchè la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio, quando venga seguita una procedura più garantista per il medesimo contribuente (Cass. 24/09/2015, n. 18934; Cass. 28/11/2014, n. 25272).

Del resto, si è anche precisato che la notifica dell’avviso di accertamento al legale rappresentante della società, è valida anche se eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, proprio perchè la limitazione territoriale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, non è posta a garanzia di quest’ultimo, ma a tutela dell’operatività dell’Ufficio (Cass. 21/12/2016, n. 26540).

4.3. Orbene, nella vicenda che ci occupa, è documentato dalla odierna ricorrente che la notifica dell’atto impositivo avvenne direttamente a mani del suo legale rappresentante, quando la società si era già trasferita all’estero; e ciò in perfetta osservanza dell’art. 145 c.p.c., comma 1 – nel testo novellato dalla dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 -, che consente alla parte interessata di scegliere, alternativamente, nel caso in cui il destinatario sia una persona giuridica, di eseguire la notificazione presso la sua sede sociale ovvero al suo legale rappresentante.

Dunque, la notifica di cui si discute è perfettamente valida, non solo in quanto la società contribuente non aveva inteso comunicare all’Amministrazione finanziaria alcuna variazione del proprio domicilio fiscale, ma vieppiù trattandosi di procedura più garantista di quella prevista dalla lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che com’è noto prevede direttamente il deposito del plico nella casa comunale con affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune.

Nè può seriamente dubitarsi della qualità di legale rappresentate della Veva Immobiliare s.r.l. in capo alla persona che si ricevette l’avviso di accertamento poi impugnato, per l’assorbente considerazione che si tratta del medesimo soggetto che ha promosso l’odierno giudizio, sia nelle sue fasi di merito che innanzi a questa Corte.

Se, invero, si volesse sostenere – come pure adombra l’odierna ricorrente – che l’ultimo legale rappresentante della Veva Immobiliare s.r.l. in Italia, non fosse stato più legittimato, quale che ne sia la ragione, a riceversi la notifica dell’avviso di accertamento impugnato, dovrebbe poi di necessità concludersi che il medesimo difettava pure della legittimazione a rappresentarla fin dal primo grado di giudizio; sicchè, la decisione impugnata dal predetto legale rappresentante mediante l’odierno ricorso per cassazione, dovrebbe addirittura essere annullata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., perchè il processo non poteva avere luogo (così Cass. 21/12/2018, n. 33278).

5. Con il quinto mezzo denuncia la violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., in quanto il giudice di merito non ha rilevato, anche d’ufficio, la nullità dell’avviso impugnato, poichè notificato ad soggetto giuridico ormai estinto, essendosi già da tempo cancellato dal registro delle imprese all’epoca della notifica del medesimo atto.

5.1. Il motivo non persuade.

Questa Corte, a Sezioni Unite, occupandosi di un procedimento teso alla dichiarazione di fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese, ha chiarito che la previsione dell’art. 10 L. Fall. (in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese), non trova applicazione laddove la detta cancellazione venga effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’attività, ma in conseguenza del trasferimento all’estero della sede, e quindi sull’assunto che detta società continui l’esercizio dell’impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita (Cass. S.U. 11/03/2013, n. 5945; vedi anche Cass. 04/05/2018, n. 10793).

Del resto, che un soggetto giuridico costituito in forma societaria rimanga tale, anche in caso di trasferimento della sua sede all’estero, si ricava chiaramente da quelle disposizioni codicistiche (art. 2437 c.c., comma 1, lett. c), e art. 2473 c.c., comma 1), che attribuiscono ai soci nelle società azionarie e in quelle a responsabilità limitata il diritto di recesso “nel caso di trasferimento della sede all’estero”; e ciò sull’evidente presupposto della continuità della personalità giuridica, ancorchè la società si sia, appunto, cancellata dal registro delle imprese.

Dunque, la sentenza impugnata deve andare senz’altro confermata, in osservanza del seguente principio di diritto: “la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del suo trasferimento all’estero, non determina alcun effetto estintivo ex art. 2495 c.c., sicchè nell’ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacità processuale della persona giuridica contribuente”.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

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