Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16774 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7101/2004 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro in carica;

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende “ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.M.G., CF (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio

dell’avvocato DE BELVIS Alessandro, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BONAZZELLI SABINA;

CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA CARISBO SPA (OMISSIS), in persona del

presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. S.M.

G.; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

212, presso lo studio dell’avvocato CENERONI LAMBERTO, rappresentata

e difesa dall’avvocato RENZULLI MARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3355/2002 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 11/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

uditi gli Avvocati DE BELVIS ALESSANDRO e RENZULLI MARIO che hanno

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M.G., in proprio e quale legale rappresentante della Cassa di Risparmio di Bologna, proponeva opposizione avverso il decreto emesso il 13/12/2001 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale era stata irrogata ad esso opponente ed alla Cassa di Risparmio la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 557.475.900 per violazione della L. 5 luglio 1991, n. 197, art. 3, comma 2, per omessa segnalazione all’autorità competente di operazioni finanziarie sospette.

Anche la Cassa di Risparmio proponeva separata opposizione avverso il medesimo provvedimento ministeriale.

All’udienza fissata per la comparizione delle parti nessuno compariva per il Ministero opposto al quale i ricorsi erano stati notificati presso l’ufficio distrettuale dell’avvocatura dello Stato.

Con sentenza 11/3/2003 il tribunale di Bologna, riunite le cause, accoglieva le opposizioni osservando, in particolare, per quel che rileva in questa sede: che, con missive pervenute al tribunale in data 8/02/2002, il Ministero opposto aveva inviato difese e documenti eccependo l’irritualità della notifica dei ricorsi presso l’avvocatura dello Stato; che tali atti erano stati trasmessi al giudicante in data 21/10/2002 e, quindi, successivamente alla decisione assunta con conseguente impossibilità di esame in fase motivazionale.

La cassazione della sentenza del tribunale di Bologna è stata chiesta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con ricorso affidato a due motivi.

S.M.G. e la Cassa di Risparmio di Bologna hanno resistito con separati controricorsi ed hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, deducendo che la sentenza impugnata è nulla per l’irritualità della notifica dei ricorsi introduttivi del giudizio in quanto effettuata all’avvocatura dello Stato e non direttamente all’amministrazione che aveva adottato i provvedimenti sanzionatori opposti.

Il motivo è manifestamente fondato.

Occorre premettere che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all’irrogazione della sanzione e quindi legittimata a resistere all’azione intrapresa dall’ingiunto, sicchè ove detta autorità sia un’amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, sulla notificazione degli atti presso l’Avvocatura dello Stato (tra le tante, sentenze 19/6/2007 n. 14279;

25/7/2006 n. 16950; 21/5/1999 n. 4949; 9/2/1998 n. 1334; 22/3/1995 n. 3309).

Nella specie i ricorsi in opposizione del S. e della Cassa di Risparmio sono stati notificati come posto in evidenza nella stessa sentenza impugnata – presso l’ufficio distrettuale dell’avvocatura di Stato e non direttamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva emesso i decreti opposti.

E’ appena il caso di osservare poi che la rilevata nullità della notifica degli atti introduttivi del giudizio di opposizione non può ritenersi sanata sol perchè il Ministero “ha fatto pervenire difese e documenti” depositando poi comparsa di costituzione e di risposta.

I detti scritti difensivi del Ministero sono stati infatti trasmessi al tribunale dopo la lettura del dispositivo in udienza che, come è ben noto, costituisce atto di rilevanza esterna che fissa definitivamente la decisione precludendo al giudice qualsiasi ripensamento o modificazione della pronuncia nelle more del deposito della sentenza. Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, disciplinato dalla L. n. 389 del 1981, il dispositivo non è, come nel giudizio ordinario, atto puramente interno e la sua lettura in udienza porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione.

Detti documenti e dette difese non sono stati esaminati dal tribunale che non ne ha tenuto conto nella stesura della motivazione come espressamente precisato nella sentenza impugnata: ciò ha impedito la sanatoria della nullità della notifica non avendo la tardiva costituzione dell’opposto Ministero -pervenuta al tribunale dopo la lettura del dispositivo in udienza – consentito il raggiugimento dello scopo della notifica, ossia la valida instaurazione del contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice. Va rilevato – a conferma di quanto precede – che nella intestazione della sentenza impugnata il Ministero viene indicato come “opposto contumace”.

Dalla nullità della notifica dell’atto di opposizione consegue la nullità di tutti gli atti successivi e della stessa sentenza impugnata che va pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione del tribunale di Bologna che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Rimane logicamente assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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