Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16774 del 04/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16774 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

Data pubblicazione: 04/07/2013

SENTENZA

sul ricorso 20171-2007 proposto da:
CIALLI FLORA, ROSSI FABRIZIO RSSFRZ53M04H501J, ROSSI
ROSSELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato
TRALICCI GINA, che li rappresenta e difende;
WI

– ricbrrenti
contro

2013
1330

COND VICOLO DELLA SERPEN ,7 ROMA, in persona
dell’Amministratore

pro

tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI DE CALVI 6, presso
lo studio dell’avvocato TOMBOLINI ROBERTO, che lo

1,
rappresenta e difende;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

2595/2006

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;

,

udito l’Avvocato PESCIARELLI Paolo, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato TOMBOLINI
Roberto, difensore del resistente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

r

Rossi — Condominio vicolo della Serpe 7

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.06.1999 Fabrizio e Rossella Rossi convenivano
in giudizio avanti al Tribunale di Roma, il Condominio del vicolo della Serpe

del condominio del 29.12.1998 per mancata comunicazione nei loro
confronti dell’avviso di convocazione dell’assemblea; l’annullabilità della
delibera assembleare dell’11.05.1999, nella parte in cui si ripartivano tra i
condomini le spese di rifacimento dei frontalini dei balconi del fabbricato;
l’annullabilità della stessa delibera dell’11.05.1999 nella parte in cui ripartiva
tra i condomini le spese di rifacimento della facciata del fabbricato
condominiale, senza tenere conto di una somma liquidata dall’assicurazione
al Condominio, in conseguenza di un danno derivante alle parti comuni
dell’edificio a seguito di un’esplosione; nonché di ordinare al Condominio il
rendiconto di tutte le somme corrisposte dall’assicurazione, indicando il

criterio di ripartizione delle stesse tra tutti i condomini.
Si costituiva il Condominio del vicolo della Serpe n. 7 chiedendo il rigetto
delle domande degli attori rilevando, in ordine alla delibera del 29.12.98 che
essi erano nudi proprietari delle unità immobiliari essendo usufruttuaria la
loro madre, per cui non avevano diritto ad essere avvisati per prendere
parte all’assemblea, in quanto la relativa delibera interessava solo
l’usufruttuaria, avendo ad oggetto attività ordinaria di amministrazione;

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n. 7 in Roma, chiedendo dichiararsi: la nullità della delibera assembleare

riteneva che in merito era comunque cessata la materia del contendere in
quanto in data 15.9.99 si era tenuta una nuova assemblea che aveva
nuovamente approvato gli stessi punti dell’o.d.g. precedente.
Nel corso del giudizio interveniva Flora Cialli , madre degli attori ed

L’adito tribunale con sentenza n. 6602/2002 dichiarava cessata la materia
del contendere sulla domanda riguardante la delibera del 29.12.1998 e
rigettava e dichiarava inammissibili tutte le altre domande; in particolare,
quanto alle spese per il rifacimento dei frontalini dei balconi dell’11.05 99
esse dovevano essere ripartite tra tutti condomini, mentre riteneva che non
fosse proponibile nei confronti del condominio un giudizio di rendiconto in
relazione all’indennizzo assicurativo riscosso dal Condominio.
La decisione era appellata dai Rossi e dalla Gialli che ne chiedevano la
riforma. Costituitosi il Condominio, l’adita Corte d’Appello di Roma, con
sentenza n. 2595 pubblicata il 31.05.06 accoglieva parzialmente
l’impugnazione per quanto riguarda la ripartizione della spesa riguardante i
frontalini dei balconi (che dovevo porsi a carico dei singoli condomini),
mentre confermava nel resto l’impugnata sentenza. Secondo la Corte
Capitolina la delibera del 29.12.1998 era stata sanata per effetto della
successiva delibera del 15.9.99 , mai impugnata, in cui l’assemblea
condominiale aveva approvato gli stessi punti dell’o.d.g. della precedente
del 29.12.98; sottolineava che gli attori non avevano dimostrato quanto da

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usufruttuaria, chiedendo l’accoglimento delle stesse domande attoree.

essi sostenuto e cioè che l’indennizzo dell’ assicurazione coprisse tutte le
spese sborsate dal condominio; confermava che non poteva farsi ricorso al
procedimento di cui agli artt. 263 e 264 c.p.c. in quanto la presentazione del
conto era sostanzialmente già avvenuta in assenza di contestazioni, mentre

Per la cassazione della suddetta pronuncia ricorrono i Rossi-Cialli sulla base
di n. 6 censure. Resiste con controricorso il condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il I ° motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1137 c.c. e 112 c.p.c. nonché il vizio di omessa pronuncia.
Secondo

i dequcenti che la corte territoriale avrebbe completamente

omesso di pronunciarsi circa l’annullamento della delibera del 29.12.1998
per difetto di preventiva comunicazione

dell’avviso e della data

dell’Assemblea e della trasmissione dell’estratto del verbale d’assemblea
ad ogni singolo condomino. I ricorrenti invero avevano avuto legale
conoscenza dell’assemblea solo in data 11.5.1999 ,” allorché il condominio
dissenziente Rossi Fabbri zio esternava censure all’operato
dell’Amministratore ….” La Ciuffi in modo particolare

interesse ad intervenire all’assemblea

avrebbe avuto

relativamente ai primi 4 punti

dell’ordine del giorno con cui venivano sottoposte all’esame dei condomini
questioni di ordinaria amministrazione.

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non era seguita dall’impugnazione della delibera.

Il motivo non è fondato. Non è invero ravvisabile il denunciato vizio di
omessa pronuncia ( art. 112 c.p.c.) in quanto la Corte d’appello ha trattato
ex pro fesso

le questioni di cui alla suddetta doglianza, ribadendo che i

Rossi in quanto nudi proprietari ” non avevano alcun titolo per essere invitati

d’impugnare le delibere”.
Passando al 2° motivo, con esso i ricorrenti denunziano la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1137 cc. e 67 disp. att. c.c. ,1193, 1199 e 2697
c.c.; si sostiene che l’usufruttuaria Cialli non era stata convocata per
l’assemblea dell’11.5.99 pur avendone diritto ( si discuteva di fatti di
ordinaria amministrazione) e di avere avuto conoscenza della delibera solo
quando si era costituita in giudizio; e che anche su tale eccezione la corte
distrettuale non si era pronunciata.
La doglianza non ha pregio. Invero la Cialli aveva chiesto l’annullamento
della delibera non per omessa convocazione ma per altri motivi di merito;
essa peraltro non ha impugnato l’ulteriore ratio decidendi costituita
dall’affermazione della corte territoriale secondo cui la delibera non risultava
essere stata mai impugnata tempestivamente.
Con il 3° motivo: si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. , e 112 c.p.c.
I ricorrenti sostengono che non corrisponde al vero che la delibera del
15.9.1999 avesse Io stesso contenuto della delibera del 29.12.98, per cui la

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alle dette assemblee, così risultando privi, in ogni caso del potere

successiva delibera era stata erroneamente considerata avere efficacia
“sanante” rispetto alla prima ; si contesta altresì che la prova di tutto ciò —
come ritenuto dalla Corte territoriale – fosse a carico degli attori e non invece
del condominio.

“ordine del giorno” delle due assemblea (interamente trascritti nel ricorso,
a pagg. 15 e 16) non si può dire che

trattasi degli stessi argomenti,

apparendo anzi del tutto diverse le questioni che si sarebbero dovuto
discutere nelle rispettive assemblee. Non appare dunque corretto sostenere
che la seconda delibera del 15.9.99 abbia avuto efficacia sanante rispetto
alla prima del 29.12.98, con la quale ha ben pochi punti in comune.
Con il 4° motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1136 c.c. e
67 disp. att. c.c. ; deducono che i Rossi quali nudi proprietari avevano
interesse a partecipare all’assemblea del 29.12.98, per cui essi avevano
diritto ad essere convocati perché alcuni punti del relativo o.d.g. avevano
ad oggetto

lavori di straordinaria manutenzione, come il ripristino della

facciata ; si contesta infine che la prova di tutto ciò fosse a carico degli attori
e non del Condominio.
Il motivo è fondato.
In effetti dal menzionato ordine del giorno si evince che oggetto della
delibera era il preventivo di spesa per il rifacimento della facciata disastrata
a seguito dell’esplosione e la rendicontazione dell’ex amministratore con

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La doglianza è fondata. Invero se si confrontano i singoli punti del rispettivo

mandato speciale ad hoc per la gestione dei fondi sul sinistro. Si tratta
dunque di atti di straordinaria manutenzione, per cui i nudi proprietari quali i
Rossi, avevano indubbiamente diritto a parteciparvi e dovevano dunque
essere convocati.

cpv cpc. La delibera del 19.5.99 che si assume avesse efficacia sanante,
era intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio:f la citazione era stata notif.
in data 10.6.1999: ciò avrebbe comportato semmai la declaratoria di
cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale effetto.
La doglianza non ha pregio: il ricorrente non ha interesse, atteso che in
punto spese il giudice ha indubbiamente tenuto conto della vicenda
processuale in esame, disponendo la parziale compensazione delle spese
processuali.
Con il 6° motivo si denuncia la violazione dell’art. 1130, 1723 c.c.: si
sostiene che i condomini potevano proporre in sede assembleare una
domanda di rendiconto ex art. 263 c.c. su oggetto eccedente l’ordinaria
amministrazione, trattandosi della gestione delle somme pagate
dall’assicurazione, cioè di un rendiconto diverso da quello che normalmente
doveva rendere l’amministratore.
La domanda non ha pregio.
La sede appropriata per discutere di tale questione

è infatti quella

dell’assemblea in cui l’amministratore condominiale deve rendere conto;

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Con il 5° motivo: i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2377 c.c. e 91

peraltro appare inammissibile in quanto generico ed inconferente , il quesito
di diritto riportato alla fine del motivo.
Infine deve ritenersi assorbita la doglianza di cui al 7 0 motivo ( violazione
dell’art. 91e 92 c.p.c. ) con cui i ricorrenti contestano la decisione in punto

Conclusivamente vanno accolte il 3° ed il 4° motivo del ricorso , assorbito il
7°, rigettati i restanti motivi ; cassa le sentenza impugnata e rinvia la
causa,anche per spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Roma.
P.Q.M.
la Corte riuniti i ricorsi accoglie il 3° ed il 4° motivo del ricorso , assorbito il
7°; rigettati i restanti motivi; cassa le sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di
Roma.

compersazione delle spese processuali.

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