Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16773 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16773

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15346/2013 R.G. proposto da:

Angelica Real Sito Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa

dall’Avv. Cordelia Gregorio, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, viale Eritrea, n. 20;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 325/28/12 depositata il 10 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2017 dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti della Angelica Real Sito Soc. Coop. a r.l. (esercente l’attività di “bar, caffè con intrattenimento e spettacolo” presso la Reggia di Caserta), per il recupero a tassazione, a fini Ires, Iva e Irap per l’anno 2006, di maggiori ricavi induttivamente determinati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (e ciò in ragione della antieconomicità della gestione dell’impresa risultante dai dati ricavati e, segnatamente, dell’anomalo rapporto tra costo del personale e reddito e, correlativamente, tra utile netto e fatturato, molto lontano dalla percentuale di ricarico del 280% desumibile dagli studi di settore per gli anni dal 2004 al 2008) – ha rigettato i contrapposti appelli, confermando la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, riducendo il reddito accertato del 40%;

che secondo i giudici d’appello, infatti, se da un lato, nella situazione data, è da ritenersi giustificato l’accertamento analitico induttivo, dall’altro, occorre tuttavia tener presente che la società paga, per l’esercizio della propria attività, un canone concessorio e versa il 13,2% degli incassi alla concedente, risultando altresì plausibile l’affermazione che essa pratica prezzi di favore ai dipendenti della Sovrintendenza;

che, pertanto – si afferma in sentenza – risulta equa la riduzione del reddito accertato nella misura del 40%, atteso che, da un lato, difettano “ulteriori elementi in grado di integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza della presunzione” posta a base della operata quantificazione del maggior reddito in Euro 197.451,00, dall’altro “il reddito dichiarato dalla parte di Euro 17.840,00 si appalesa irrisorio rispetto al fatturato di Euro 791.871,00, mentre la riduzione del reddito accertato nella misura del 40% appare più aderente alla realtà aziendale”;

che avverso tale decisione la società contribuente propone ricorso sulla base di due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate, depositando controricorso;

considerato che con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. attribuito rilievo idoneo a giustificare la presunzione di maggiori ricavi, in presenza di scritture contabili formalmente corrette, all’applicazione di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, in mancanza di alcun elemento indiziario ulteriore;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4 – bis, introdotto dal L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione, da parte dell’Ufficio, dell’obbligo, imposto dalla citata norma, di giustificare il ricorso all’accertamento analitico – induttivo pur in presenza di ricavi risultati congrui e coerenti agli studi di settore;

ritenuto che è infondato il primo motivo di ricorso;

che, invero, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte dirette ed in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza soltanto se essa raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità; diversamente, siffatta difformità rimane sul piano del mero indizio, dovendosi considerare che gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo e non sono idonei, da soli, ad integrare una prova per presunzioni (Cass. 09/12/2013, n. 27488; Cass. 24/09/2010, n. 20201; Cass. 05/12/2005, n. 26388; Cass. 14/04/2003, n. 5870);

che, nel caso di specie, l’esistenza di un siffatto livello di “abnormità e irragionevolezza” risulta specificamente affermata -alla stregua di accertamento congruamente giustificato e, in sè, non fatto segno di alcuna censura sul piano motivazionale – in relazione al rapporto, esplicitamente e ragionevolmente giudicato “irrisorio”, tra il reddito dichiarato (Euro 17.840,00) e il fatturato (pari a Euro 791.871,00);

ritenuto che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere implicito nelle suesposte argomentazioni anche il rigetto dell’eccezione con la quale si prospettava la violazione dello specifico obbligo motivazionale imposto all’Ufficio impositore dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 – bis;

che al riguardo giova rammentare che, a mente di tale disposizione, “le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, ultimo periodo, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all’art. 10 – bis, comma 2, della presente legge, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 Euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lett. a). In caso di rettifica, nella motivazione dell’atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente”;

che nel caso di specie – incontestata essendo la sussistenza del presupposto perchè l’Ufficio, pur in presenza di ricavi dichiarati pari o superiori al livello della congruità, possa procedere all’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ossia di un ammontare delle attività non dichiarate superiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati o comunque superiore a 50.000 Euro – la censura della contribuente si appunta esclusivamente sull’obbligo, dettato a carico dell’Ufficio dall’ultimo periodo sopra trascritto della norma, di evidenziare le ragioni che inducono a procedere ugualmente a rettifica, disattendendo le risultanze degli studi di settore;

che, come detto, la sussistenza di tale violazione deve però ritenersi implicitamente esclusa nella sentenza impugnata, attraverso il richiamo agli elementi stessi, già sopra evidenziati, che giustificano, pur nei limiti indicati, l’accertamento induttivo, ossia l’abnorme e irragionevole percentuale di ricarico concretamente applicata;

che in definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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