Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16773 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/08/2020), n.16773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 17959/2013 R.G. proposto da:

Casanuova Costruzioni s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Liberatori Alessandro e Giustini Alessandro,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Lusso Danilo,

in Roma piazzale Clodio 18;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 10/08/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il giorno 25 gennaio 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27

febbraio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Casanuova Costruzioni s.r.l., in liquidazione (di seguito breviter Casanuova), impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP ed IVA, nell’anno d’imposta 2005.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; proposto appello dalla Casanuova, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza resa il giorno 25 gennaio 2013, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, Casanuova ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso Casanuova eccepisce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè in maniera contraddittoria il giudice di merito ha ritenuto la legittimità dell’accertamento, nonostante la significativa differenza tra il prezzo indicato nei contratti preliminari stipulati dalla contribuente e quello stabilito nei successivi rogiti, fosse stata riscontrata soltanto in due contratti di compravendita immobiliare su un totale di trentatrè definitivi conclusi.

1.1. Il motivo è inammissibile, atteso che, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

E nella vicenda all’esame non v’è spazio per censurare la contraddittorietà o insufficienza della motivazione resa, in difetto della puntuale allegazione di un fatto storico oggetto di discussione tra le parti, di cui sia stato omesso l’esame.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., poichè il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da taluni acquirenti degli immobili costruiti dalla contribuente, nonostante le medesime dichiarazioni non fossero state riprodotte integralmente, nè nel processo verbale di constatazione e neppure nell’avviso di accertamento impugnato.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

E’ noto che in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore. (Cass. 05/10/2018, n. 24461; Cass. 24/11/2017 n. 28060).

Nella vicenda in esame, allora, è incontroverso che le dichiarazioni testimoniali rese dagli acquirenti degli immobili venduti dalla Casanuova, vennero rilasciate agli agenti operanti della Guardia di Finanza, che hanno redatto il processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’accertamento qui impugnato, sicchè in difetto di querela di falso avanzata dalla contribuente, deve ritenersi che i contenuti di siffatte dichiarazioni siano opponibili alla medesima, prescindendo dalla mera riproduzione integrale nel processo verbale di constatazione, ovvero nel successivo atto impositivo.

3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 2722 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2, poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto ammissibile la prova per presunzioni, di patti contrari al contenuto dei singoli contratti di compravendita successivamente stipulati.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sulla valenza indiziaria riconosciuta alle dichiarazioni rese da taluni acquirenti degli immobili costruiti, al fine di addivenire all’accertamento impugnato, non venendo in esame di certo l’applicazione della richiamata disciplina codicistica in tema di simulazione negoziale.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA