Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16773 del 04/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16773 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 20126-2007 proposto da:
BRUNETTI

ERALDO

BRNRLD43C31H404C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. SALANDRA 1, presso lo
studio dell’avvocato PALAIA GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2013
1295

contro

RICCI MARISA, SIANO ANTONIO, SIANO SAVERIO, PELUSO
FILOMENA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato FAVINO
GIULIO, che li rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 04/07/2013

SANTARELLI GIULIO SNTGLI35S22E958H, CROCE ADRIANA
CRCDRN40D67E204E, elettivamente domiciliati in ROMA
Via PAOLO EMILIO N.34 presso lo studio degli avvocati
PORRU DANIELE, PORRU GUIDO che li rappresentano e
difendono;

avverso la sentenza n. 1032/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

POGGI

Serenella,

con delega

depositata in udienza dell’Avvocato PALAIA Giovanni,
difensore del ricorrente che si riporta agli atti
depositati;
udito l’Avvocato Giulio FAVINO,

difensore dei

resistenti SIANO +3 che si riporta agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso che ha
concluso per improcedibilità del ricorso in subordine
per l’inammissibilità del ricorso.

– controricorrenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l.- Eraldo Brunetti citò innanzi al Tribunale di Roma Antonio Siano,
Marisa Ricci, Saverio Siano 7 Filomena Peluso e Adriana Croce per
sentire accertare l’inadempimento dei primi quattro agli obblighi

gli stessi si erano impegnati a cedere le rispettive quote di
proprietà di un appezzamento di terreno, con annessi fabbricati rurali,
sito in Grottaferrata (RM) per l’importo complessivo di lire
1.240.000.000. Espose di aver versato 800 milioni di lire in più riprese
a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo e che il saldo del
residuo sarebbe avvenuto alla stipula del contratto definitivo. La stessa
unità immobiliare era stata peraltro trasferita ” inopinatamente e senza
alcuna comunicazione alla parte acquirente”,

con due rogiti del 5 luglio

1991, alla Croce – coniugata in regime di separazione di beni con
Giulio Santarelli, nei cui confronti era disposta ed effettuata
l’integrazione del contradittorio – per l’importo complessivo di lire
355 + 85 milioni, da corrispondersi all’ottenimento di un mutuo agrario.
Dal momento che l’importo della caparra confirmatoria non era mai stato
restituito, chiese che i Siano e le rispettive consorti fossero
condannati al pagamento di lire 800 milioni a titolo di risarcimento
del danno conseguente alla mancata stipula del definitivo o, in
subordine, per il loro ingiustificato arricchimento; propose identica
richiesta risarcitoria contro la Croce avendo la stessa contribuito a
concretizzare l’inadempimento degli altri convenuti.
Si costituirono i convenuti e il Santarelli, chiedendo il rigetto delle

nascenti dal preliminare di vendita datato 17 marzo 1991, con il quale

domande.
Il Tribunale respinse le domande proposte dall’attore con sentenza n.
14.608 /2003 confermata con la decisione dep. il 1 0 marzo 2007 dalla
Corte di appello di Roma che rigettava l’impugnazione proposta

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Brunetti
sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato improcedibile.
Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata
ai procuratori costituiti del Brunetti il 17 maggio 2007 senza peraltro
depositare la copia della decisione con la relata di notifica.
La previsione – di cui al secondo coma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc.
civ. – dell’onere dì deposito a pena di improcedibilità, entro il termine
di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta,
funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela
dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività
dell’esercizio del diritto dì impugnazione, il quale, una volta avvenuta
La notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza
ìe1 cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente,
!spressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è
2

dall’attore.

s.

stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della
sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per
cassazione dev’essere dichiarato improcedibile indipendentemente dal
riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso

quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza
di una causa di inammissibilità dello stesso ( S.U. 9005/2009).
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente,
risultato soccombente

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative alla presente
fase che liquida in favore : a) della Croce e del Santarelli, in euro
3.900,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 3.700,00 per onorari di
avvocato oltre accessori di legge ; b) Antonio Siano, Marisa Ricci,
Saverio Siano e Filomena Peluso in euro 6.900,00 di cui euro 200,00 per
esborsi ed euro 6.700,00 per onorari di avvocato oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2013
Il Cons. estensore

Il Preside te

che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso,

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